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Non solo il redditometro contro l’evasione

Non esiste uno strumento unico cui affidare il compito di azzerare l’evasione. Gli strumenti utili sono molti, da impiegare in modo integrato e coordinato, anche per spingere il contribuente a dichiarare valori più plausibili. Potenzialità e limiti del redditometro.

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che da gennaio 2013 sarà disponibile la nuova versione del redditometro, attesa ormai da due anni. A questo strumento sono affidate molte speranze, nonché, come più volte sottolineato dalla Corte dei conti, sostanziose ipotesi di recupero di gettito.

DAL CONSUMO AL REDDITO

È necessario innanzitutto chiarire che il redditometro non è certamente il primo strumento di accertamento sintetico che viene utilizzato nel nostro ordinamento nel tentativo di risalire dai consumi al reddito presunto. La prima versione del redditometro risale addirittura al 1993 e non è stata particolarmente fortunata. Si basava sul possesso di alcune categorie di beni immobili e di beni mobili registrati da cui veniva presunto, utilizzando appositi coefficienti, il reddito imputabile ai proprietari. Le basi dati cui attingeva (in primis, il pubblico registro automobilistico) erano però caratterizzate da grandi omissioni e manipolazioni di vario genere (il famoso signor Ciro Pane, deceduto, che risultava intestatario di 176 autoveicoli) e i coefficienti di imputazione erano grossolani e ben poco giustificabili. Per queste ragioni è stato scarsamente utilizzato per effettuare gli accertamenti. Tuttavia, ha sempre goduto di simpatie sia presso l’opinione pubblica sia presso i giudici, che sono addirittura arrivati a riconoscere lo status di presunzione legale al reddito ricostruito dal redditometro. La differenza di trattamento rispetto agli studi di settore – che con tutti i loro limiti sono comunque ben più raffinati statisticamente rispetto al vecchio redditometro, ma alle cui risultanze è stato alla fine attribuito un valore di presunzione semplice – è probabilmente dovuta al fatto che tra spese e reddito esiste un legame naturale e facilmente riconoscibile. Se uno ha una Porsche e dichiara reddito zero è naturalmente “sospetto”. Tuttavia, questo legame naturale è stato troppo spesso travisato, facendo credere che la costruzione di unostrumento presuntivo tecnicamente corretto e giuridicamente sostenibile fosse un’operazione semplice da fare, mentre non è affatto così. Il legame tra livello di reddito e di consumo varia infatti al variare di molte caratteristiche del consumatore, del luogo e del tempo di consumo, del mercato in cui acquista il bene. Il fatto che la gestazione del redditometro sia stata così lunga è probabilmente anche una conseguenza di queste difficoltà.

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I LIMITI DEL REDDITOMETRO

In effetti, dopo aver originariamente pensato di ripetere per il redditometro il percorso logico e statistico degli studi di settore, stimando quindi dei coefficienti presuntivi di reddito partendo dai consumi di cluster di famiglie, l’Agenzia, a quanto se ne sa, punterà inizialmente il dito sulle famiglie il cui reddito si discosta in misura rilevante dalla semplice somma delle spese sostenute nell’anno considerato. Più che un redditometro, quindi, unospesometro, da applicarsi con estrema cautela. Si tratta di un orientamento da guardare con favore, ma c’è da chiedersi quanto una simile limitazione sia coerente con le previsioni di recupero di gettito che sono state formulate in passato.
E non è l’unica limitazione con cui lo strumento dovrà fare i conti. I contribuenti a maggior rischio di evasione sono quelli che percepiscono un reddito di lavoro autonomo o d’impresa, dove la relazione tra spesa e reddito dipende dalla funzione di produzione che caratterizza l’attività economica. Se nei confronti di questi soggetti viene utilizzato il redditometro per determinare il reddito complessivo, anziché gli studi di settore per accertare il reddito da lavoro, non è possibile il recupero dell’Irap e dell’Iva. Per questa ragione i due strumenti dovrebbero essere usati insieme, cosa che finora non è avvenuta e non è chiaro se avverrà in futuro.
Infine, non va dimenticato che l’applicazione stessa dello strumento presenta una serie di problemi applicativi, tra cui emerge quello relativo all’imputazione delle spese per incrementi patrimoniali (investimenti). Per capirci, ipotizziamo l’acquisto di una casa per 500mila euro nell’anno 2012, di cui 100mila senza l’utilizzo di un mutuo.
Prese alla lettera, le nuove norme prevederebbero che, salvo prova contraria, il reddito familiare nell’anno 2012 non possa essere inferiore a 80mila euro (cioè 100mila meno la soglia di tolleranza del 20 per cento). L’assurdità di una simile pretesa è evidente: l’acquisto di una casa, anche per la parte che è finanziata con il reddito, non avviene sicuramente utilizzando il reddito dell’anno di acquisto (2012 nell’esempio). Non è chiaro come l’Agenzia si comporterà in questi casi, ed è uno dei principali nodi da sciogliere nel decreto ministeriale di prossima emanazione. Si può dire subito che non basterà ribadire la (ovvia) possibilità per il contribuente di dimostrare, in sede di contraddittorio, che invece il reddito è stato ottenuto in un periodo di tempo diverso dal singolo anno o attingendo a risparmi. La soluzione non è efficiente, perché rischia di rallentare il lavoro degli uffici, di far perdere tempo (e pazienza) ai contribuenti e di creare ulteriore contenzioso.

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L’APPROCCIO INTEGRATO

Anche l’analisi del redditometro conferma quindi un orientamento che emerge dalla letteratura e dall’analisi della realtà: non esiste uno strumento unico cui affidare il compito di azzerare l’evasione. Esistono molti strumenti utili, che però vanno impiegati in modo integrato e coordinato. Oggi questo è possibile perché l’Agenzia può utilizzare insieme diverse banche dati costruendo indici di pericolosità del singolo contribuente attingendo a diverse fonti: consumi, certamente, ma anche rapporti finanziari, studi di settore, eccetera. E sarebbe opportuno che queste banche dati venissero utilizzate in modo attivo dall’Agenzia – come suggerito, ad esempio da Vincenzo Visco e Massimo Romano – non solo in chiave di accertamento, ma anche, prima della dichiarazione, in modo da spingere il contribuente a dichiarare valori più plausibili diminuendo la necessità di ricorrere ai veri e propri controlli. Infatti, in un sistema caratterizzato da evasione fiscale di massa come il nostro non è possibile affidarsi esclusivamente ai controlli ex-post: l’azione di deterrenza va svolta “alla fonte” evitando che vengano presentate dichiarazioni la cui implausibilità è evidente semplicemente incrociando i dati disponibili.

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Un’economia a 5 stelle *

  1. Pinguino

    Se lo strumento venisse impiegato imponendolo per legge per spese superiori ai 100.000 € annui con redditi medi degli ultimi 4 anni notevolmente inferiori, non colpirebbero una grossa percentuale della popolazione. Ma se una coppia di impiegati con 1.400 € di reddito netto ciascuno con due figli deve vivere uno psico-triller perchè dall’assoluta mancanza di informazione viene ventilata la possibilità, anche se per adesso sospesa, di dover documentare con scontrini le spese sostenute dal 2009 (tra cui c’è l’abbonamento a Sky) perchè l’acquisto di un auto a rate o con i propri risparmi è sospetto di evasione e ciò dovrà essere giustificato, il risultato auspicato per accrescere il senso civico della popolazione andrà in senso contrario. Sorprende non capirlo.

  2. Desirè

    Il redditometro prima prevedeva lo scostamento tra reddito dichiarato e consumi del 20%, poi rivisto con la franchigia dei 12.000 €. Ora esonera (a) i pensionati (b) i dipendenti; rimangono le P.IVA soggette da decenni agli studi di settore. Premesso che uno stato che esige alla fine del 2012 si debbano documentare le spese sostenute con scontrini del 2009 è privo di logica, se un pensionato gira in Ferrari o un dipendente dello stato guida la BMW qualche sospetto può, usando sempre la logica del fisco, sorgere; il cittadino, che ha capito che i veri evasori fanno gli acquisti, vacanze e consumi all’estero cosa deve pensare ora ? Possibile che in uno stato il cittadino venga considerato un mascalzone a priori e da questa accusa formulata a norma di legge deve difendersi con l’inversione dell’onore della prova ?

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