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Se quattro anni (di studi in legge) vi sembran pochi

Ringrazio Stefano Liebman e chi ha commentato il mio articolo, arricchendo la discussione di spunti utili. Con questa replica vorrei chiarire meglio il senso delle mie idee su durata e accesso agli studi di giurisprudenza e rispondere ad alcune specifiche critiche.
Poiché Liebman ritiene confusa la mia proposta, per prima cosa la sintetizzo e ne approfitto per chiarirne soprattutto le finalità. Suggerivo un ritorno ai vecchi quattro anni di giurisprudenza, dai cinque attuali. Inoltre, immaginavo che dovrebbe essere possibile conseguire una laurea in giurisprudenza in due anni per chi abbia già una laurea triennale. (Si noti: questa mini-laurea non sarebbe diversa, quanto a valore legale, da quella di chi sceglie di dedicare cinque – o quattro – anni a questi studi e dunque non si creerebbe alcuna creazione di “inutili barriere” tra futuri magistrati e futuri avvocati)
Gli obiettivi sarebbero tre:
a. ridurre una barriera socialmente iniqua all’accesso al mercato dei servizi legali: un anno in più preclude questo sbocco professionale a un numero maggiore di giovani tra quelli che non hanno alle spalle una famiglia in grado di dare tutto il sostegno economico necessario. Il pool di potenziali buoni giuristi, tra l’altro, si riduce;
b. favorire una maggiore eterogeneità culturale all’interno delle professioni legali e soprattutto una maggiore consapevolezza che, come ben sintetizza nel suo commento Francesco Salesia, “il diritto è una sovrastruttura della società e non viceversa”;
c. da ultimo, viviamo in una società in cui l’esigenza di mobilità del lavoro e delle competenze è in crescita. Sarà sempre più importante un’offerta formativa tale da consentire a chi è già nel mondo del lavoro di acquisire in tempi ragionevoli le conoscenze e, ove necessari, i titoli formali per costruirsi una nuova carriera. In generale, per le professionalità non protette, le università contribuiscono alla riqualificazione professionale di alto livello con i master. Nel caso delle professioni legali, i master non dischiudono l’accesso alle professioni regolate e l’unica via è la laurea ora quinquennale in giurisprudenza.
Liebman trova “banale” la mia proposta di tornare ai quattro anni di corso di studi. Ne convengo volentieri. Mi chiedo solo se questo sia il primo aggettivo che viene in mente anche a un odierno studente di giurisprudenza: questi ha buoni motivi per chiedersi perché la sua generazione per prima, dopo tante, deve studiare giurisprudenza un anno in più e dunque cominciare a mantenersi un anno dopo.
“Quanto al rilievo circa la chiusura mentale del giurista rintanato nella propria torre d’avorio tappezzata di codici”, Liebman, forte di “un’ultradecennale esperienza di giurista in Bocconi”, afferma, “senza tema di essere smentito, che non sarà la laurea in chimica a garantire la necessaria apertura al mondo reale”. Non ho intenzione di smentirlo, anche perché dal prestare la “garanzia” di un simile risultato mi sono ben guardato. E può ben essere che tre anni di chimica non siano abbastanza per dare il giusto peso alla sostanza delle cose: ma se, per esempio, tra la laurea in chimica e il corso di studi di giurisprudenza si mettono in mezzo uno, tre, dieci anni di esperienza in una società di consulenza in materia di brevetti, forse qualche barlume in più su come funziona il mondo lo si porterà con sé nelle aule di diritto e, dopo, nella professione.
Nella mia pur limitata esperienza di studente e di docente in scuole di giurisprudenza di altri paesi ho avuto modo di apprezzare la vivacità della discussione e la molteplicità degli stimoli che derivano dalle variegate angolazioni da cui affrontano un problema giuridico studenti e professori con precedenti studi ed esperienze pratiche in settori completamente diversi. Già questa ibridazione dell’esperienza di apprendimento, se pur, certo, non garantisce la formazione di giuristi migliori, forse perlomeno favorisce l’apertura mentale che anche secondo Liebman deve contraddistinguere il neolaureato di una buona scuola di giurisprudenza.
Quanto al mancato apprezzamento delle differenze tra civil e common law, la tesi di Liebman e altri è che per i sistemi di common law può anche darsi che tre (o due) anni di studio siano sufficienti; ma per un sistema di civil law come l’Italia, cinque anni sono necessari e certamente due troppo pochi. E questo perché:
a. in America ci sono poche leggi, e più semplici: il che è semplicemente falso. Si pensi, solo per fare un paio di esempi, alla complicazione giuridica che deriva dalla sovrapposizione di leggi e corti statali e federali o alle decine di migliaia di pagine di regolamentazione che saranno il frutto dell’attuazione di una sola legge come il Dodd-Frank Act, che di suo conta 848 pagine ;
b. il common law è “fatto dai giudici” mentre il diritto di civil law è di fonte (soprattutto) legislativa: su questo rinvio al punto precedente e aggiungo che se la giurisprudenza conta più che da noi in termini di creazione del diritto (un punto sul quale avrei molti dubbi, anche alla luce del puntuale commento di Massimo Matteoli), allora gli studi giuridici dovrebbero essere più (e non meno) complicati (e lunghi), dovendosi là dedicare maggiore attenzione, in aggiunta a quella che serve per comprendere la già copiosa produzione dei vari legislatori, allo studio della giurisprudenza;
c. secondo Liebman, “il funzionamento di un sistema di common law prescinde quasi interamente dall’utilizzazione di concetti giuridici astratti e quindi esime da una qualsiasi conoscenza teorica”. Non sarei così sicuro che nei sistemi di common law dall’uso di concetti giuridici astratti si prescinda “quasi interamente”: direi anzi che essi esistano e siano utilizzati ovunque esista il diritto. Ma soprattutto osservo che la gamma di servizi legali di cui il mercato ha bisogno (e per i quali è richiesta una laurea in giurisprudenza) vanno dalla risoluzione di problemi giuridici complessi facendo uso sofisticato di categorie astratte alla cura di interessi materiali secondo procedure standardizzate e la soluzione di questioni ripetitive e relativamente semplici.
Se è indubbio che una “Scuola di giurisprudenza che ambisce all’eccellenza” dovrà preparare i propri studenti al primo tipo di professionalità, è anche vero che una quota importante del mercato è rappresentata da chi fornisce il secondo tipo di servizi, oltre che da chi si muove esclusivamente all’interno della propria iper-specializzazione. Né i “praticoni” né gli iper-specializzati saranno il target delle scuole eccellenti, ma non si vede perché sulla futura élite delle professioni legali debba tararsi l’intero sistema formativo: una cornice normativa che consentisse una più ampia gamma di possibili offerte educative potrebbe rendere lecita la differenziazione del prodotto anche quanto ai tempi di acquisizione formale delle conoscenze necessarie. Tanto più che richiedere tempi minimi di completamento degli studi presuppone di equiparare fittiziamente le capacità di apprendimento di tutti gli studenti, escludendo che ve ne siano alcuni in grado, a parità di risultati e di apprendimento della capacità di utilizzare i concetti giuridici astratti, di dare gli esami in meno del tempo normalmente richiesto.

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  1. Roberto C.

    Davvero, ma come si fa a sostenere – come sostiene Liebman – che “il funzionamento di un sistema di common law prescinde quasi interamente dall’utilizzazione di concetti giuridici astratti e quindi esime da una qualsiasi conoscenza teorica” e dunque il carico di studio ne risulta alleggerito?
    Questa sì che è una banalizzazione che non può non stupire in un giurista, a meno che quel giurista non ci abbia mai studiato in un paese come gli Stati Uniti.
    Se il carico di studio ne risulta alleggerito, la ragione è semmai da ravvisarsi in quello che a me sembra il punto cruciale e ben condivisibile dell’articolo di Enriques: i corsi di laurea statunitensi sono più brevi perché si incentrano su un metodo di formazione finalizzato all’apprendimento del ragionamento
    giuridico (che proprio per questo NON prescinde dall’utilizzazione di concetti giuridici astratti e conoscenze teoriche). La nostra università è, invece, inutilmente lunga perché persegue e premia un nozionismo ed enciclopedismo
    spesso fine a sé stesso, che non serve alla causa di alcuna professione forense: né a quella di avvocato, né di magistrato, né di professore universitario in materie giuridiche.
    Spesso, la mancanza di una vera specializzazione fa più danni che altro: basti pensare al cattivo servizio che un avvocato generico potrebbe rendere ad un cliente in una causa che richiede nozioni specialistiche, o ai risultati che
    una magistratura poco specializzata in certi settori specifici (come il diritto d’impresa) può causare in termini di decisioni inefficienti, formalistiche e contraddittorie.
    Ma mentre il legislatore ha mostrato di essere sensibile alle istanze di specializzazione in alcuni recenti interventi che riguardano la magistratura (v. il Tribunale delle Imprese), fa incredibili passi indietro per quanto riguarda l’avvocatura (v. la riforma della legge forense che – a voler essere
    in buona fede – sembra un miope arretramento culturale, oppure – a voler pensar male – puzza di istinto di autoconservazione della categoria).
    Il concetto di “apertura mentale” è quello che si scomoda inutilmente per giustificare nozionismo ed enciclopedismo. E tuttavia è sufficiente frequentare le classi di una facoltà di legge italiana e quelle di una facoltà di legge americana per farsi venire seri e fondati dubbi circa la supposta maggiore apertura mentale garantita dal modello italiano comparato al modello americano, che, nell’articolo di Liebman, ne esce dipinto come un’industria per sfornare laureati iper-specializzati destinati ad essere inseriti nei “gradini più bassi della complessa machinery delle grandi (o piccole) law firms”.
    E poi, sono solo io a NON aver letto nel precedente articolo di Enriques un invito ad una scuola di “diritto esclusivamente professionalizzante”?

  2. Nicola

    Sono uno studente al quinto anno di giurisprudenza, e in questo ultimo anno ho da dare appena 4 esami complementari, di quelli che volendo in una settimana li prepari.
    Secondo me questo è un anno completamente perso.
    Potrebbe essere impiegato per passare, finalmente, dalla teoria alla pratica, con tirocini, stage e via dicendo.
    E’ vero, devo fare la tesi, ma la potrei benissimo scrivere mentre svolgo un tirocinio (che potrebbe essere presso uno studio legale, un notaio, un tribunale, un’impresa e così via) e frequento che quei pochi corsi.
    Anzi, sicuramente il tirocinio mi potrebbe aiutare nel redigere la tesi, dato che riuscirei a venire in contatto con casi pratici e potrei approfondire meglio la materia.
    Alla luce di quanto detto, secondo me la soluzione migliore sarebbe un corso di 4 anni in cui sostenere gli esami fondamentali, e l’ultimo anno dedicato alla tesi e alla svolgimento di un’attività pratica.
    Solo così, secondo me, uno studente di giurisprudenza uscirebbe da un corso di laurea già spendibile sul mercato del lavoro.

  3. Alberto

    Sono un ingegnere con oltre vent’anni di esperienza lavorativa e mi occupo di finanza strutturata per la realizzazione di progetti di investimento internazionali in settori ad elevata intensità di capitale – oil&gas, power, petrolchimica, infrastrutture – per una principale banca.
    La documentazione legale – di legge inglese o dello stato di New York – delle operazioni che tratto è costituita da decine di contratti tra di loro collegati per, senza esagerare, migliaia di pagine.
    Negli anni credo di aver acquisito una certa esperienza con il modo di pensare dei legali d’affari, però avverto la mancanza di una formazione teorica di base sui concetti generali del diritto e dei contratti.
    Condivido pertanto il pensiero del prof. Enriques sulla utilità di poter offrire possibilità di formazione nelle materie legali con curricula brevi e ad hoc anche a chi non ha avuto una formazione specifica in campo giuridico.
    Saluti,
    Alberto

  4. Giorgia Felici

    Gentile professore, sono perfettamente d’accordo con lei: dello stesso tema ho discusso la scorsa settimana con uno dei miei più cari amici, collega di corso, come me iscritto al quarto anno di giurisprudenza. E’ impensabile che una famiglia debba sostenere un figlio (ammesso che possa) per cinque anni, imparando soltanto i testi del codice e la “dottrina secondo il professore” senza avere alcuna conoscenza del mondo della pratica. E’ inammissibile pretendere che in un mondo del lavoro così esigente, con una mobilità internazionale così intensa, uno studente rimanga immobile per 5 anni (senza considerare gli anni di praticantato per poter finalmente, forse, dopo 7 anni di “studio” arrivare a lavorare) all’interno di una istituzione che non offre gli strumenti adatti per accedere al mondo del lavoro. Un’istituzione che, per altro, non fornisce la possibilità di studiare bene una seconda lingua: mi domando chi possa sostenere di aver imparato l’inglese nelle aule di scuola o delll’università anziché tramite istituti privati, viaggi studio o soggiorni erasmus/exchange.
    Tutto questo, però, temo sia da ricondursi ad un discorso più ampio, che coinvolge la Scuola e l’Università: l’Istruzione non può ricondursi, come troppo spesso avviene, al mero studio mnemonico del testo (che sia del docente o meno) perché il risultato è sempre questo: chi è bravo a “memorizzare” va avanti, chi non ha queste stesse capacità, ma possibilmente ne ha altre che non vengono adeguatamente sfruttate, resta in seconda linea. Così nel percorso di studi, specie in settori che richiedono studi universitari particolarmente lunghi (architettura, medicina, giurisprudenza) chi vorrebbe dimostrare quanto vale non sempre ci riesce – anzi, direi quasi mai.
    Con questo non sto sostenendo che uno studio mnemonico sia totalmente sbagliato – è certamente indispensabile, nel corso di giurisprudenza, conoscere le disposizioni normative su cui si fonda il nostro ordinamento: vorrei però rendere evidente come un sistema basato esclusivamente su questo metodo porti a conseguenze particolarmente gravi non solo per lo studente, non solo per chi assume, ma per il Paese in genere. Questo sistema, lo ripeto, obbliga una famiglia a mantenere uno studente, se va bene, per 5 anni (e se la famiglia non può? lo studente è costretto a lavorare, il che certamente gli rende merito, ma non dovrebbe costituire la prassi come troppo succede); le imprese ad assumere direi quasi “alla cieca” (come possono conoscere la qualità di uno studente se i suoi voti si basano sulle sole competenze mnemoniche?); il Paese, sprecando risorse, vede gli studenti che ne hanno la disponibilità economica ed i requisiti accademici, andarsene a studiare all’estero per acquisire conoscenze che, evidentemente, l’Italia non è in grado di fornire, lasciando qui coloro che non solo non dispongono di denaro per partire ma anche e soprattutto che non hanno mai visto le proprie capacità e le proprie potenzialità sfruttate in modo giusto.

  5. Andrea Buti

    Sono laureato in legge in Italia e avvocato a New York/solicitor inglese. Premesso che quando studiavo in Italia mi beavo pure io della nostra superiore arte giuridica, mi pare che da noi esiste un culto della difficoltà fine a sè stessa (“per privato ho studiato 1400 pagine a memoria”, “il prof di proc. civile chiede le note a piè pagina”) mentre negli Stati Uniti ci si concentra su chiarezza e praticità. Come già fatto dal Prof Enriques e da vari commentatori, suggerirei poi di provare a studiare, oltre al mostruoso Dodd-Frank Act, anche leggi basilari come il Securities Exchange Act.

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