Le due province autonome istituiscono un Fondo pubblico e universale per erogare prestazioni alle persone non autosufficienti, indipendentemente dalle loro condizioni economiche. Sono finanziati con i bilanci provinciali e con un contributo obbligatorio e progressivo di tutti i cittadini. Garantita anche la sostenibilità finanziaria futura. Un modello da esportare alle altre Regioni? Potrebbero sorgere problemi di equità e portabilità dei diritti. E’ comunque necessario pensare a un fondo nazionale.

Le province autonome di Trento e Bolzano hanno recentemente predisposto due disegni di legge (Dl n. 209/2002 e n. 148/2003, rispettivamente) che prevedono l’istituzione di due (distinti) Fondi provinciali per la non autosufficienza.

Entrambi i disegni di legge sono d’iniziativa degli assessori competenti, sono stati approvati dalle rispettive giunte provinciali e sono ora all’esame dei rispettivi Consigli provinciali. Queste proposte condividono l’impostazione data al problema dal legislatore tedesco nel 1994 (1). Si prevede un Fondo pubblico e universale che eroga prestazioni a fronte di un diritto esigibile delle persone non autosufficienti; nessuno dei due disegni di legge prevede alcun ruolo per le assicurazioni private (2).

Come si finanzia il progetto

In entrambi i casi, il Fondo viene finanziato con tre fonti: risorse dei bilanci provinciali (circa tre quarti del totale a Trento, due terzi a Bolzano), un trasferimento specifico della Regione Trentino Alto Adige (3) e un contributo obbligatorio a carico dei cittadini.
In entrambe le province, la popolazione è leggermente inferiore al mezzo milione di abitanti e il costo dei due programmi è stimato in circa 175 milioni di euro per la provincia di Trento e 155 milioni in quella di Bolzano. La scelta di imporre un contributo obbligatorio per i cittadini deriva dalla consapevolezza che per aumentare concretamente i diritti delle persone non autosufficienti occorrono nuove risorse e dalla convinzione che fosse impossibile trovare all’interno dei (pur ricchi) bilanci provinciali tutte le risorse necessarie.

Entrambi i progetti prevedono identiche prestazioni differenziate su tre livelli di gravità: si va da un minimo di 415 euro mensili per l’assistenza domiciliare dei casi meno gravi a un massimo di 2.015 euro mensili per l’assistenza residenziale dei casi più gravi (4). Nel progetto della provincia di Bolzano le prestazioni sono solo in denaro; nel progetto di Trento il beneficiario può scegliere tra prestazioni in denaro (5), in natura e buoni servizio. Restano ovviamente garantiti a tutti i vigenti diritti alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.

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Come nel Fondo tedesco, l’importo delle prestazioni dipende unicamente dal livello della disabilità e non dipende né dall’ammontare dei contributi precedentemente pagati né dalla condizione economica del beneficiario.
La funzione essenziale del Fondo consiste nella socializzazione di un rischio importante che oggi è sopportato direttamente dai nuclei familiari. Questa impostazione contrasta, per esempio, con quella del programma Usa medicaid che prevede prestazioni solo per persone che siano non autosufficienti e povere: spesso beneficiano delle prestazioni persone che sono divenute povere proprio in conseguenza della non autosufficienza.

Equità e progressività dei contributi

Entrambi i progetti,ma in modo più accentuato quello di Trento, prevedono una progressività della contribuzione: sono stabilite soglie di esenzione e modalità di graduazione del contributo (sia pur diverse tra le due province) sulla base dell’indicatore della situazione economica (Ise) (6).
La scelta di utilizzare l’Ise per determinare l’entità di una contribuzione obbligatoria e universale si giustifica con l’intento di cercare la massima equità distributiva. Tale scelta può però comportare un’elevata onerosità per l’amministrazione, che deve raccogliere e gestire le autocertificazioni, e per i cittadini, che devono fornire i dati necessari.
La gestione efficiente di questa problematica costituisce probabilmente una sfida che va ben oltre l’ambito specifico del Fondo e oltre la dimensione regionale.

Notevole sembra l’attenzione che (soprattutto nel progetto di Trento) si è prestata al problema della sostenibilità finanziaria e dell’equità intergenerazionale: per garantire anche per il futuro questo sistema di tutele, viene creato un apposito “fondo di garanzia”. Si tratta dell’accantonamento di riserve allo scopo di erogare prestazioni stabili nel tempo pur con dinamiche demografiche sfavorevoli, livelli contributivi costanti e un impegno finanziario per la provincia che cresce in modo contenuto e predeterminato.

Un modello da esportare?

La creazione dei Fondi provinciali per la non autosufficienza del tipo qui descritto è possibile anche in forza dello speciale statuto di autonomia che da mezzo secolo caratterizza le due province di Trento e Bolzano.
L’esportabilità del modello a altre Regioni merita certamente una riflessione attenta. Una regionalizzazione delle politiche di assistenza si può giustificare sul piano operativo con la regionalizzazione delle politiche sanitarie e sul piano normativo con la recente riforma del Titolo V della Costituzione.
D’altra parte, una scelta di questo tipo può porre seri problemi di equità e di efficienza in relazione alla portabilità dei diritti e al raccordo con le politiche volte a garantire livelli essenziali su tutto il territorio nazionale. Molti, giustamente, auspicano perciò la creazione di un apposito Fondo nazionale per la non autosufficienza.

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(1) Il Fondo tedesco è poi divenuto operativo nel 1996. Nel 1998 il Lussemburgo ne ha istituito uno simile.

(2) Anche sotto questo profilo si ha una sostanziale omogeneità rispetto al modello tedesco: quest’ultimo prevede la possibilità di uscire dal Fondo pubblico per la non autosufficienza sottoscrivendo una polizza privata Ltc (Long Term Care) con prestazioni analoghe ma solo per coloro che rinuncino anche alle prestazioni del servizio sanitario nazionale acquistando un prodotto assicurativo privato anche per le prestazioni sanitarie.

(3) La normativa regionale già prevede uno stanziamento di 5 miliardi di lire annui che varie forze politiche locali sperano di poter portare a 25 milioni di euro.

(4) Ulteriormente aumentabili del 25 per cento per casi eccezionalmente gravi; nella determinazione degli importi si tiene conto dell’indennità di accompagnamento.

(5) La scelta dell’erogazione in denaro è penalizzata con una riduzione degli importi.

(6) Come è noto tale indicatore tiene conto non solo del reddito ma anche del patrimonio.

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