Il disegno di legge per la tutela del risparmio muta il quadro di riferimento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari delineato dalla riforma previdenziale. Attribuisce alla Consob funzioni di controllo attualmente esercitate dalla Covip e ripropone il tradizionale modello di vigilanza per finalità. Che non sembra adatto a perseguire l’obiettivo di tutelare la promessa di prestazioni pensionistiche. Sui fondi contrattuali, si priva l’Autorità di settore di uno dei principali strumenti per la valutazione dell’adeguatezza della gestione.

Risale a poco più di sei mesi fa, ad agosto 2004, l’approvazione, da parte del Parlamento, della legge delega per la riforma del sistema previdenziale. La delega contiene un ambizioso progetto di rilancio della previdenza complementare, da attuare anche attraverso la liberalizzazione dell’utilizzo del trattamento di fine rapporto. E in coerenza con un’idea unitaria del sistema di previdenza complementare, il legislatore si è preoccupato di tracciare le linee direttrici per la strutturazione di un assetto omogeneo della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, completando il processo di accentramento delle competenze di controllo in capo all’Autorità di settore, la Covip. In particolare, vengono trasferite alla Covip le competenze di regolazione in materia di trasparenza delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione (cosiddetti Fip), ripristinando così l’assetto unitario preesistente all’introduzione dei predetti contratti (decreto legislativo n. 47 del 2000).

Dalla Covip alla Consob

Proprio mentre il ministero del Lavoro si accinge a ricercare il consenso delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori sulle modalità di attuazione della riforma della previdenza complementare, un ramo del Parlamento cassa gli indirizzi legislativi approvati pochi mesi prima e scompagina le prospettive di unitarietà della vigilanza sul settore. Difatti, il disegno di legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, recentemente approvato dalla Camera, muta completamente il quadro di riferimento dell’assetto della vigilanza sul settore, non solo cancellando le previsioni della delega previdenziale, bensì attribuendo alla Consob funzioni di controllo attualmente esercitate dalla Covip.
In particolare, passerebbero alla Consob le competenze in materia di regolazione e controllo della trasparenza nei rapporti fra tutte le forme pensionistiche complementari e i loro iscritti.

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Le finalità del sistema

L’idea di fondo che evidentemente ispira siffatto assetto della vigilanza sui fondi pensione è quella del tradizionale modello della vigilanza per finalità: la tutela della stabilità patrimoniale degli intermediari e del contenimento del rischio (vigilanza di stabilità) da una parte, la tutela della correttezza e della trasparenza degli operatori (vigilanza di trasparenza) dall’altra. In realtà, riproporre, in tema di forme pensionistiche complementari, formule legislative basate sui predetti modelli di analisi, denota una conoscenza approssimativa dei fondi pensione, delle loro caratteristiche e delle modalità in cui si sono sviluppati nel nostro paese. Ma, soprattutto, significa non aver compreso che l’esistenza di un apparato di norme e azioni volte ad assicurare efficaci forme di vigilanza sul settore della previdenza complementare debba essere ricondotto a un unico obiettivo: tutelare la promessa di prestazioni pensionistiche del sistema. E a questo fine, le categorie con le quali tradizionalmente si allocano le competenze di vigilanza sugli intermediari e mercati finanziari e assicurativi (stabilità, correttezza, trasparenza) rappresentano strumenti inadeguati, in quanto obbediscono a criteri di analisi inappropriati.
Ogniqualvolta le forme di previdenza complementare vengono analizzate e regolate con schemi analoghi a quelli adottati per le tradizionali forme di investimento del risparmio ovvero di copertura dei rischi tipicamente assicurativi, si intercettano alcune modalità di funzionamento della previdenza complementare, ma non se ne coglie la finalità di sistema. Per questa via, peraltro, si alimenta la diffusione di una percezione inesatta della previdenza complementare, sia da parte dei lavoratori che devono decidere se accedere al settore, sia da parte di coloro che già ne fanno parte (circa tre milioni di lavoratori) e sono chiamati a valutare la coerenza dell’andamento della forma pensionistica scelta con le proprie aspettative.

I fondi pensione contrattuali

Ma, a ben vedere, il disegno di legge approvato dalla Camera opera altre importanti revisioni delle competenze di vigilanza trasferendo dalla Covip alla Consob ulteriori funzioni oltre a quelle di tutela dei rapporti fra fondi e iscritti. Ci si riferisce, nello specifico, al potere di definire schemi tipo di convenzioni per la gestione delle risorse finanziarie e a quello di autorizzare preventivamente le specifiche convenzioni. Dette convenzioni riguardano soltanto un segmento rilevante delle esperienze di previdenza collettiva, i fondi pensione contrattuali (i fondi dei lavoratori chimici, metalmeccanici, degli autoferrotranvieri, del settore dell’igiene ambientale, e di altre decine di esperienze collettive che riguardano gran parte del lavoro subordinato italiano), e costituiscono i contratti attraverso i quali detti fondi assegnano agli intermediari bancari/finanziari/assicurativi selezionati per l’investimento delle risorse finanziarie, gli obiettivi e i limiti di investimento.
È evidente come si tratti di una materia che attiene ai rapporti fra due diverse categorie di investitori: da un lato, i gestori, dall’altro i fondi pensione nella loro veste di investitori istituzionali, e che, solo in senso lato, risulta riconducibile ai tradizionali profili di trasparenza. Pertanto, anche assumendo a riferimento il modello di vigilanza per finalità, non è agevole individuare la motivazione logica dalla quale scaturisce la modifica dei poteri di vigilanza. Non v’è dubbio, peraltro, che la vigilanza sui contratti di gestione delle risorse finanziarie dei fondi pensione contrattuali costituisca una competenza importante e centrale nell’ambito di un assetto preordinato ad assicurare l’effettività della tutela della prestazione pensionistica, dal momento che consente di valutare la capacità del fondo di interpretare le esigenze di copertura pensionistica dei propri aderenti e di strutturare strategie di investimento coerenti con il loro grado di avversione al rischio. Il conferimento delle competenze in materia di controllo sulla gestione delle risorse finanziarie dei fondi pensione a un’istituzione diversa dall’Autorità di settore priverebbe, pertanto, quest’ultima di uno dei principali strumenti per la valutazione dell’adeguatezza della gestione dei fondi, riducendo così l’efficienza dell’azione di vigilanza sul settore.

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