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PROCESSI CIVILI PIÙ VELOCI? APPLICHIAMO LE NORME ESISTENTI

Nelle sue ultime Considerazioni finali il Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi ha denunciato ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, i costi che l’inefficienza della giustizia civile comporta per il nostro paese, penalizzato in primo luogo sotto il profilo della dimensione media e della competitività delle sue imprese.
Si è così riaccesa l’attenzione su alcune proposte da tempo sul tavolo.

LA TARIFFA DEGLI AVVOCATI

Tra le varie proposte, senz’altro interessante è quella di Daniela Marchesi, che prevede di intervenire sulla tariffa professionale degli avvocati, oggi remunerati a prestazione, in mancanza di preventivo diverso accordo tra le parti. Ciò – si dice sostanzialmente – creerebbe in capo agli avvocati un duplice perverso incentivo, a moltiplicare le attività difensive e a non coltivare con convinzione ipotesi di conciliazione volte a prevenire o a concludere in fretta le liti.
L’intervento sulla tariffa forense, si argomenta, sarebbe “il modo più neutro ed efficace di premiare i comportamenti virtuosi”, come provano l’esperienza tedesca e quella dei processi del lavoro in cui il patrocinio è a cura dei sindacati, che per prassi stipulano per i loro legali compensi a forfait. In alternativa, sarebbe necessario “ridurre l’ampio livello di garanzie che il nostro sistema offre a chi va in giudizio”, incidendo sugli incentivi dei magistrati, “che così diverrebbero i veri dominus del processo”.
La proposta ha il merito innegabile di intervenire in modo pragmatico e puntuale in un dibattito spesso viziato da opzioni ideologiche non sempre supportate da analisi adeguate. Ha inoltre il pregio di non richiedere esborsi aggiuntivi per le casse dello Stato. Rischia però di comportare un costo politico molto elevato, passibile com’è di suscitare la decisa reazione della classe forense, che si vedrebbe oltretutto implicitamente accusata di essere “colpevole” delle lentezze della giustizia.

IL DOMINUS DEL PROCESSO

Soprattutto, rischia di risultare inefficace se non accompagnata e anzi preceduta da misure che sono peraltro di adozione molto più semplice e immediata. Il fatto è che nel nostro processo civile i magistrati sono già i “veri dominus” del processo. O meglio dovrebbero esserlo.
Le norme vigenti attribuiscono alle parti (e ai loro avvocati) la semplice facoltà di chiedere, non certo il diritto di determinare, iter processuale, quantità e tipologia delle attività istruttorie da svolgere e degli atti difensivi scritti da depositare, calendario delle udienze, tutte scelte che sono lasciate alla valutazione discrezionale del giudice.
Esaminiamo infatti che cosa accade nel processo di cognizione ordinario.
Salvo che nella fase iniziale, quando il giudice ha l’obbligo (se richiesto dalle parti) di disporre lo scambio di un numero prefissato di memorie, è lui che dovrebbe valutare quali e quante udienze siano necessarie, verificare l’effettiva utilità delle attività istruttorie chieste dalle parti, presiedere alla loro acquisizione con modalità prefissate dalla legge per evitare lungaggini, acconsentire agli eventuali rinvii richiestigli solo se ne ravvisa l’opportunità. (1)
La conclusione a mezzo trattazione scritta della causa, attraverso comparse conclusionali e repliche (le prestazioni professionali che dalla tariffa sono remunerate con i compensi più alti), poi, costituisce solo una eventualità, poiché il processo – la scelta spetta sempre al giudice – ben potrebbe concludersi con una semplice discussione orale, da svolgersi immediatamente al termine dell’istruttoria, discussione che anzi dovrebbe essere la norma nei casi, largamente maggioritari, in cui non è necessario esaminare sofisticate questioni di diritto o complessi materiali probatori. (2)
Il codice infine affida da sempre al giudice leve potenzialmente molto incisive per sanzionare l’abuso dello strumento processuale, non solo attribuendogli il compito di condannare al rimborso delle spese di giudizio la parte soccombente, ma anche consentendogli di condannare al risarcimento dei danni arrecati alla controparte chi ha proposto l’azione o vi ha resistito con malafede, sebbene il loro utilizzo sia stato storicamente così timido e inefficace che recentemente è stato necessario rafforzarne la forza deterrente. (3)
Ed è sempre il giudice a poter svolgere in ogni momento un tentativo di conciliazione obbligatorio, che – ove non vissuto come una mera formalità – potrebbe avere un rilevante effetto deflattivo.

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TRIBUNALI ESEMPLARI

Il problema è che il diritto vivente ha visto sinora una progressiva disapplicazione di molte delle norme ora ricordate, via via svuotate del loro spirito originario. Le ragioni sono molte, ma una di esse è certamente l’insufficiente attenzione generalmente posta dall’amministrazione della giustizia ad aspetti di efficienza gestionale e di corretto disegno degli incentivi a chi ha effettivamente in mano le leve del processo civile, che continua a essere il giudice.
Non a caso, nelle sedi giudiziarie in cui – per iniziativa dei singoli presidenti di tribunale – ci si è concentrati sulla corretta ed efficace applicazione della legge con interventi di micro organizzazione, si sono ottenuti risultati tangibili in termini di diminuzione della durata media dei processi e di smaltimento dell’arretrato. (4) Su questo punto, che già si è evidenziato in passato e su cui sono tornati Decio Coviello, Andrea Ichino e Nicola Persico, la cronaca anche in questi giorni registra un fiorire di prassi virtuose a livello locale, che tuttavia non trovano il riscontro che meritano da parte del ministero della Giustizia. (5)
A fronte di tutto ciò, non esiste nessuna prova che la rimodulazione della tariffa forense, tra l’altro ormai di applicazione residuale, possa avere effetti concreti. (6) Tralasciando quanto avviene in Germania, si deve osservare che l’esempio di quanto avviene nelle sezioni lavoro non è decisivo, ma potrebbe anzi essere la prova del contrario, posto che là è la legge – che come visto nel rito ordinario consente al giudice ampia discrezionalità nell’accogliere le richieste delle parti – a imporre un procedimento molto più scarno, e d’altra parte in quella sede la maggiore specializzazione di ciascun attore e l’uniformità delle questioni che vi vengono trattate forniscono alle parti indicazioni chiare sul possibile esito della causa sin dalle prime battute, incentivando concretamente la ricerca di soluzioni concordate alle controversie.
Insomma, molto si può fare non solo senza chiedere un centesimo ai cittadini, ma anche godendo dei risultati di soluzioni già sperimentate a livello locale. Generalizzate queste a livello nazionale, ben vengano poi misure che ne rafforzino l’impatto, come la revisione delle tariffe legali.

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(1) Sulle memorie si veda il disposto dell’art. 183, comma 6, cpc. Per il resto, spetta al giudice valutare se i mezzi di prova richiesti dalle parti siano “ammissibili e rilevanti” (art. 183, comma 6, cpc); in ogni momento il giudice può sospendere l’istruttoria e invitare le parti alla discussione finale, se ritiene che la causa sia matura per la decisione (art. 187, comma 1, e 281-sexies cpc); per limitarsi alla prova orale, il giudice deve ammettere la relativa testimonianza se richiesta dalla parte “mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata” (art. 244 cpc); il giudice deve poi limitarsi a chiedere al teste se sia vera o meno la circostanza di fatto che questi è chiamato a confermare (art. 253 cpc), impedendogli divagazioni e valutazioni personali. Il rinvio dell’udienza per consentire, ad esempio, che si coltivi un’ipotesi conciliativa è una mera facoltà del giudice, quand’anche gli sia richiesta concordemente dalle parti, neppure contemplata dal codice di rito, che consente la sola “sospensione su istanza delle parti” (art. 296); anche in questo caso spetta al giudice valutare se sussistono “giustificati motivi” per accettare la richiesta.
(2) Si veda il già citato art. 281-sexies cpc.
(3) Si vedano rispettivamente gli articoli 91 e 92 per la prima ipotesi, 96 cpc per la seconda. Per le modifiche apportate il riferimento è agli articoli 91, 92 e 96 cpc dalla legge 69/2009.
(4) Il case study continua a essere quello del Tribunale di Torino.
(5) Rispettivamente, Decio Coviello, Andrea Ichino e Nicola Persico “Giudici in affanno”, 2009. E L. Mancini, “Il processo? Lo accorcia il Tribunale”, Il Sole 24 Ore, 14/6/2011, p. 21, dove si dà conto della “creatività” delle singole sedi giudiziarie nell’ideare e implementare prassi virtuose, che tuttavia faticano a trovare supporto da parte dell’autorità responsabile della funzionalità della “macchina giudiziaria”, il ministero della Giustizia.
(6) Sin dal 2006 è venuto meno il valore vincolante della tariffa; trova oggi applicazione solo ove cliente e avvocato non abbiano pattuito il corrispettivo preventivamente.

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ROCK’N’ROLL SUICIDES

  1. antonio fasanella

    Finalmente su questo sito un articolo ben fatto sulla giustizia civile, se si eccettua qualche “concessio” di troppo all’articolo della Marchesi (tutt’altro che interessante, come viene qui dimostrato), essenzialmente frutto di eccesso di zelo nei confronti dell’autrice. E’ senz’altro necessario che, sui problemi della durata dei processi civili, qualcuno cominci a scrivere cose sensate e che, prima di trarre conclusioni dalla “evidenza empirica”, si cominci ad analizzarla a fondo, magari cercando di conoscerne meglio le regole e con un minimo di sforzo statistico in più – e i tanti economisti collaboratori del sito potrebbero certamente aiutare nell’impresa. A proposito, perchè per esempio non ci si comincia a spiegare perchè prima della presidenza Saja la Corte Costituzionale chiudeva i giudizi di legittimità costituzionale in quattro-cinque anni mentre dal 1988 in poi ci mette un anno ? Forse hanno cambiato il metodo di remunerazione dei giudici ?

  2. marziano

    Ogni volta che un avvocato suggerisce ad un giudice di darsi una mossa, sapete cosa succede? Il giudice da torto – comunque – alla parte difesa da quell’avvocato. Tuttavia, come noto, chi ha davvero ragione ha tutto il vantaggio ad una pronta decisione (quella che viene appunto sollecitata) per cui gli avvocati devono trattenersi per non danneggiare il cliente. Sanzioni per i magistrati e stipendi in relazione al carico. Merito, merito merito. Altre riflessioni: Ma sapete quando condanne ha ottenuto un PM come woodcock? E sapete quanto costano le indagini? Vi pare che la corruzione dimunisca per effetto delle medesime? costi/benefici anyone? Perché chi arriva secondo ad una gara di appalto la impugna sempre davanti al TAR? perché non ci sono sanzioni (disincentivanti) per chi le impugna sapendo di aver torto e poi perde ma intanto blocca tutto? Perché il sistema della PA è talmente complicato che quale svista la compie sempre anche il miglior segretario comunale e questo vizio consente l’impugnativa? Perché siamo il paese dove la forma regna sopra la sostanza (anche quando la sostanza e corretta) e dove il rispetto della forma non costituisce in realtà alcuna garanzia?

  3. avv. ANIELLO SANDOLO

    Carissimo Corrado ho letto il tuo articolo e non mi convince in quanto si tocca sempre la superfice del processo e non la sostanza. Se ti fa piacere ti invio una mia proposta di riforma al codice di procedura civile( solo quattro pagine) che attualmente è al vaglio dei commsissari PD della commissione giustizia della camera e che a Cagliari ha trovato vasto consenso tra avvocati e magistrati. Avv. Aniello Sandolo del foro di Cagliari

  4. Barbara

    Sto verificando in prima persona cosa significhi processo civile lento, sentenze scritte senza ne capo e coda e soprattutto illogiche. Non è solo questione di tempistiche lunghe (deposito atto nell’ottobre 2008 con udienza maggio 2011 e sentenza finale in autunno 2011 con inizio del tutto nel lontano 2004 e se penso che riguarda una ristrutturazione del bagno e cucina ad opera di un idraulico i cui lavori sono stati fatturati due volte, non ha mai emesso regolare fattura finale alla mia richiesta, ha chiesto ulteriori fondi dopo che il preventivo riportava chiaramente a saldo… mi viene male) ma mentalità. bisogna capire che ogni ora non produttiva genera un costo puro che grava sulla collettività. bisogna capire che fare una sola udienza (verso le 11.00 per carità non prima…) al giorno crea un disguido enorme, bisogna capire che le pratiche vanno evase nei tempi tecnicamente possibili e che ci sia organizzazione aziendale. ho visto con i miei occhi nelle varie aule di tribunale decine e decine di pratiche impilate su scrivanie desolatamente vuote….. e che tali pratiche sono problemi e non gli auguri di buon anno.

  5. Antonio Primatesta

    Non condivido nulla di quanto scritto nell’articolo. Aggiungerei che le “norme” oltre a portare intrinsecamente caratteri che le classificano “buone o cattive”, sono elementi inerti dell’attività umana che sola le attiva, interpreta, determina. In breve, è sempre la qualità e l’intento degli uomini che ne indirizza l’efficacia. Il problema, a mio avviso, intravede soluzione solo nel vincolo che l’emissione di norme deve sempre avere con principi consolidati e non ipotetici. Mi spiego, nulla è più ipotetica dell’affermazione “parità delle parti” “pari dignità” “giusto processo” e similari, e buona parte dei principi prius che sono affascinanti, ma inefficaci e improduttivi di giustizia ancorchè vincolanti alla legalità. I giudici, spesso, salvano la giustizia insidiata dalla legalità, attenendosi ai principi giuridici fondamentali del neminen ledere, honeste vivere, cuique suum tribuere, che il legislatore italico , vede con fastidio, preferendo inoculare nelle leggi il veleno della sopraffazione possibile o conclamata. Tragicomiche creatività che non giuridiche, ma criminali, andrebbero qualificate, ci stanno accompagnando verso ignoti punti di non ritorno.

  6. Ignazio

    Occorrerebbe considerare un elemento di fondamentale importanza, la (s)proporzione tra il numero degli avvocati e quello dei giudici. Circa 200 mila i primi, neanche 10 mila i secondi. Sono numeri, a mio giudizio, da guerra civile che esplodono nell’ingovernabilità dell’amministrazione della giustizia. Le false riforme procesualcivilistiche, hanno soltanto ridotto il numero delle udienze, senza considerare che, prima o poi, si arriva alla fase delle decisione ed il giudice, in relazione al proprio carico di ruolo, non può che rinviare ad una udienza lontana nel tempo (deve in qualche modo difendersi da un attacco quotidiano fatto, spesso di cause inutili). Necessita riconsiderare il sistema di accesso alla professione forense (già dall’università) prendendo atto che la professione è giunta ad un punto di crisi. L’applicazione delle norme esistenti sarebbe già un buon passo avanti, tuttavia senza massacrare quel pò di diritto che è rimasto e di rispetto per le parti processuali, frequentemente accontonato per esigenze di “velocità” sinonimo, ormai di giustizia.

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