Con il piano sulle banche venete, lo stato salva depositanti, obbligazionisti senior e dipendenti. Ma abbandona al loro destino gli azionisti danneggiati dalle condotte tenute in sede di collocamento e di esecuzione degli ordini di vendita.
La struttura del piano
Con decreto legge 26 giugno 2017, n. 99, il governo ha varato il piano di sistemazione di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Lo stato interviene e salva i depositanti, tutti gli obbligazionisti senior e i dipendenti, ma decide di abbandonare al loro destino gli azionisti danneggiati dalle condotte colpose e talvolta dolose tenute dalle due banche sia in sede di collocamento, sia in sede di esecuzione degli ordini di vendita (gli “scavalcati”).
Le due banche sono state messe in liquidazione coatta amministrativa, il fallimento delle banche.
La parte buona (sportelli, attività e passività “vive” – depositi, obbligazioni non subordinate) viene ceduta a Intesa. In cambio dell’onere di far fronte per intero alle passività trasferitele, Intesa riceve denaro dallo stato; è l’aiuto di stato, autorizzato dalla Commissione europea, che dovrà essere recuperato dall’attivo realizzato dalla liquidazione.
Nella banca fallita restano: dal lato dell’attivo, i crediti deteriorati, che poi verranno ceduti a una società di gestione e alcuni altri cespiti, come la partecipazione in Bim. Dal lato del passivo, restano le “passività” che sarebbero state cancellate dal bail-in (azioni e obbligazioni subordinate); e fin qui nulla di strano. Ma restano anche “i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti da” operazioni fatte in violazione della disciplina di tutela degli investitori e delle regole di comportamento delle banche: vendite a persone per le quali erano investimenti inadeguati, ordini di vendita non eseguiti nel corretto ordine, “prestiti baciati”. Insieme a loro anche tutti gli altri creditori di crediti controversi.
La cessione avviene “anche in deroga all’articolo 2741” codice civile, ovvero alla par condicio. Deroghe alla par condicio possono esservi anche nel bail-in, che consente di non assoggettare alcune passività, a certe condizioni, e sempre che ciascun creditore non riceva meno di quanto riceverebbe nella liquidazione.
L’applicazione che ne viene fatta dal decreto è, però, estrema.
Il destino dei creditori involontari
L’intervento a sostegno di obbligazionisti e depositanti (che nel bail-in sarebbero stati assoggettati a parziale “tosatura” e conversione in capitale) è avvenuto, parrebbe, per evitare ripercussioni sistemiche.
L’effetto è che gli obbligazionisti (non necessariamente quelli originari) sono soddisfatti per intero, perché pagati da Intesa, mentre restano insoddisfatti gli azionisti danneggiati dalle condotte colpose e talvolta apertamente dolose delle due banche, dei loro amministratori e, certe volte, anche dei loro dipendenti.
Qualche mese fa si è chiusa l’offerta di transazione con cui le due banche hanno tacitato gli azionisti offrendo circa il 15 per cento del valore delle azioni. L’offerta era rivolta a tutti e non poteva distinguere tra chi fosse davvero meritevole e chi no. Chi non accettò lo fece, si deve supporre, perché confidava nell’esito delle cause civili, dei ricorsi all’Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob e nella giustizia penale, e non credeva né che le due banche sarebbero fallite né, tanto meno, che lo stato avrebbe deliberatamente preferito la tutela di altri creditori.
La strada dei danneggiati è resa ancora più irta dalle regole processuali della liquidazione coatta. In un paese normale, molte cause sarebbero già state decise (l’Acf, che ha deciso in pochi mesi i primi casi, opera da poco), ma in Italia no, e il governo approfitta di questa lentezza. Per effetto della liquidazione coatta, le cause diventano improcedibili e verranno tutte trattate dai tribunali di Vicenza e di Treviso, in un giudizio sommario, in unico grado (salva la Cassazione), con regole probatorie che favoriscono la banca in liquidazione.
Beati i furbi e i fortunati
Il decreto del governo forse evita contagi “bancari”, ma mina ulteriormente la già scarsa fiducia degli italiani nella giustizia e non solo in quella dei tribunali. L’operazione è giuridicamente possibile perché (e solo se) i soci danneggiati ricevono non meno di quanto avrebbero ricevuto se la banca fosse fallita senza cessione a Intesa. Ma la sensazione è che il governo abbia agito con un’applicazione opportunistica delle regole e miope in termini di politica economica e di prevenzione generale.
È vero: i danneggiati forse non avrebbero ricevuto di più nella liquidazione coatta. Ma allora perché, per esempio, il consueto intervento per i risparmiatori che avevano obbligazioni subordinate, solo sulla base di indici economici? E perché solo per loro? Se vi è stata vendita fraudolenta, le azioni sono ancora meno adatte a un risparmiatore.
L’impianto della legge premia ancora una volta chi è fortunato o furbo (gli amici dei vecchi amministratori, cui è stato consentito di vendere in tempo) e chi riesce a restare nel mucchio. I danneggiati sono come i lavoratori della prima ora: hanno pattuito una mercede e non si lamentino se qualcun altro riceve di più. Ma il governo non è Dio e i danneggiati aspirano alla giustizia umana.
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Michele
Il decreto di salvataggio delle banche venete suscita parecchie perplessità. Perché non si è voluta applicare la BRRD? per motivi essenzialmente politici e di gestione del consenso? Vedremo in futuro la tenuta legale e costituzionale del decreto a cui seguiranno per anni parecchi strascichi legali.
Marco
il solito articolo scritto da qualcuno che non ha letto il decreto. Gli obbligazionisti subordinati innanzitutto dovrebbero avere precedenza nel rimborso rispetto agli azionisti. Secondariamente verranno rimborsati solo pochissimi risparmiatori in quanto il decreto pone dei vincoli stringenti per il rimborso.,…la tipica farsa all’italiana
giovanni spaliviero
Marco, non sono d’accordo con l’incipit del tuo commento. Questo articolo è l’unico che ho trovato finora che riassuma esattamente le conclusioni a cui sono giunto io dopo avere letto il decreto legge 25.6.17 n. 99: viene prodotta una gravissima disparità di trattamento tra azionisti “a loro insaputa” (io seguo un caso dove una persona ultra ottantenne, incapace di intendere e di volere sin dall’adolescenza, anche se non “certificata”, si è vista addebitare, ovviamente a sua totale insaputa, una ingente somma in cambio di azioni di una delle due banche venete dal 2012 al 2015) e altri soggetti sottoscrittori “consapevoli” di bond senior o subordinati o degli stessi titoli azionari delle due banche venete. La stampa mainstream non è mai scesa così in profondità nel denunciare tale disparità di trattamento, creata con norme – quelle del DL 99/17 – in totale deroga alle leggi vigenti (prime fra tutte, la legge fallimentare e il testo unico bancario).
Grande merito, pertanto, all’autore dell’articolo Andrea Zorzi, a cui vanno i miei complimenti.
Giovanni Spaliviero
Henri Schmit
Non mi sembra corretto assimilare le azioni alle subordinate. La vendita di una quota di capitale o un auSarebbe quindi giusto che anche il rischio di perdita fosse differenziato. mento di capitale, sottoscritto magari da un imprenditore indebitato con la banca (libero di finanziarsi altrove, magaria costi più alti, di mercato), sono cose ben diverse dal collocamento presso la propria clientale retail, senza le sufficienti informazioni, con un pricing fuorviante, sotto la doppia benedizione di Consob e di Banca d’Italia, da parte di un istituto in gravi difficoltà ben occultate, in un periodo di anni posteriore all’inizio della crisi mondiale del debito iniziata alla fine del 2008. Con una subordinata (non convertibile) si può guadagnare solo la cedola, con un’azione il guadagno è illimitato. Qua è possibile solo ragionare in termini generici, mentre quello che alla fine conta è quello che caso per caso è successo concretamente. Mi domando se per i subordinati non si dovrebbe chiamare in causa le autorità di vigilanza, quali coresponsabili solventi.
Henri Schmit
Testo corretto: Non mi sembra corretto assimilare le azioni alle subordinate. La vendita di una quota di capitale o un aumento di capitale, sottoscritto magari da un imprenditore indebitato con la banca (libero di finanziarsi altrove, magari a costi più alti, cioè di mercato), sono cose ben diverse dal collocamento presso la propria clientela retail, senza le sufficienti informazioni, con un pricing fuorviante, sotto la doppia benedizione di Consob e di Banca d’Italia, da parte di un istituto in gravi difficoltà ben occultate, in un periodo di anni posteriore all’inizio della crisi mondiale del debito iniziata alla fine del 2008. Con una subordinata (non convertibile) si può guadagnare solo la cedola, con un’azione il guadagno è illimitato. Sarebbe quindi giusto che anche il rischio di perdita fosse differenziato. Qua è possibile solo ragionare in termini generici, mentre quello che alla fine conta è quello che caso per caso è successo concretamente. Mi domando se per i subordinati non si dovrebbe chiamare in causa le autorità di vigilanza, quali co-responsabili solventi.
Pier Giorgio Visintin
I possessori di subordinate de di azioni DEVONO sapere che corrono seri rischi.
Invece non si è agito a sufficenza contro gli amministratori delegati e colleghi che sono stati fraudolenti.Sembra non si possa far nulla di serio perche queste parsone sono diventate NULLATENENTI! Tutto da ridere.
Poi il bail-in sembra che coinvolga anche tutti i detentori di FIDI (imprese grandi/ piccole e artigiani) che dovrebbero rientrare con i Fidi. Cioè chiudiamo tutto nell’Italia nord orientale! ?
Sarebbe stata la soluzione migliore?
Lucia
Qualcuno mi spiega all’atto pratico cosa succederà a chi possiede azioni di Veneto Banca?
Se ho ad es. 1000 pezzi è vero che il valore è azzerato ma contiunuerò ad avere 1000 pezzi o adesso svaniranno?
C’è speranza in futuro che riprensa valore?
Oscar Piazza
Riguardo all’offerta dei 15 euro, non era offerta a tutti ma era condizionata allle a zioni acquistate in un determinato periodo
cordiali saluti