Dopo le sperimentazioni del 2024 e del 2025, con risultati non entusiasmanti, ora il passo indietro sulla possibilità che i fuorisede possano votare al referendum costituzionale sulla giustizia. Ma non si potrà continuare a ignorare il problema in futuro.
L’astensionismo involontario
Nel 2022, un’importante ricerca commissionata dal governo Draghi fece luce su diversi aspetti che riguardavano il fenomeno dell’astensionismo. Probabilmente, la parte più innovativa di quel lavoro, discussa anche su questo sito, riguarda ciò che viene definito “astensionismo involontario”, cioè una mancata partecipazione al voto da parte di elettori che ne avrebbero diritto ma che poi si trovano in difficoltà a farlo, in quanto studenti, lavoratori o degenti in luoghi lontani da quelli di effettiva residenza. I numeri forniti furono impietosi: 4,9 milioni di elettori coinvolti, il 10 per cento circa dell’intero corpo elettorale. Certo, avere il diritto non significa sempre esercitarlo: ma i limitati rimborsi monetari per i rientri in treno previsti dall’attuale normativa, nonché l’ammontare di tempo necessario per viaggiare, agiscono, oggettivamente, come forti disincentivi. Nonostante un’ampia gamma di soluzioni possibili già utilizzate altrove, fino a quel momento il nostro paese non aveva mai davvero affrontato la questione (nemmeno in maniera sperimentale). A lamentarsi del problema, c’erano solo associazioni studentesche universitarie o, più recentemente, comunità on line che si sono attivate per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare in materia.
Un triennio di proposte e sperimentazioni
Il tema è comunque entrato finalmente nell’agenda del legislatore: il disegno di legge delega n. 787, approvato dalla Camera dei deputati il 4 luglio 2023, attende di essere discusso al Senato.
Il Ddl si rivolge a “(…) elettori che, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di caregiver familiare (…) si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie ed europee”.
Non può sfuggire l’assenza, nel comma, di elezioni politiche e amministrative. Su questo, il Ddl torna proprio alla fine: “L’esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le modalità previste dalla presente legge è valutato ai fini dell’eventuale adozione di disposizioni legislative (…) anche in occasione delle elezioni politiche (…)”.
In attesa della definitiva approvazione del disegno di legge anche da parte del Senato, il governo Meloni, in occasione proprio delle elezioni europee del 2024 e dei referendum abrogativi del 2025, ha introdotto due differenti sperimentazioni.
Nel 2024, la sperimentazione venne introdotta in sede di conversione in legge del decreto n. 7/2024, che si occupava appunto di “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 (…)”. In particolare, la legge di conversione – la n. 38/2024 – prevedeva l’introduzione, tra l’altro, dell’art. 1-ter, dotato addirittura di un titolo proprio (“Disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per l’anno 2024”) e di ben 22 commi.
La disciplina si rivolgeva agli “[…] elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo”. Le modalità di esercizio del voto previste furono due. Qualora il comune di temporaneo domicilio appartenesse “alla medesima circoscrizione elettorale” del comune di residenza, e quindi iscrizione nelle liste elettorali, gli studenti fuorisede che ne avevano i requisiti (ex comma 1 art. 1-ter) potevano “votare nel comune di temporaneo domicilio” (comma 2). Qualora invece quest’ultimo si trovasse in una circoscrizione elettorale diversa, i fuorisede avrebbero potuto votare “nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio” (comma 3). A richiedere la possibilità di votare fuori sede dovevano essere gli stessi interessati con domanda da presentarsi “almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione”. A proposito delle tempistiche, è utile notare che la legge di conversione venne approvata il 25 marzo 2024 ed entrò in vigore il 29 marzo, circa 70 giorni prima che si tenessero le elezioni (sabato 8 e domenica 9 giugno 2024). Il termine per presentare la domanda venne fissato quindi il 5 maggio 2024, poco più di un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
In quanti hanno votato grazie alle sperimentazioni?
In quanti aderirono a questa nuova possibilità? I dati ufficiali forniti dal ministero dell’Interno sono impietosi. Nel 2024 chiesero di votare fuorisede solo 23.734 studenti, dei quali 21.166 erano domiciliati in un comune di circoscrizione diversa dal comune di residenza (ex comma 3 art. 1-ter legge 38/2024). In totale, furono 17.561 quelli che esercitarono poi davvero il diritto di voto. Poiché la prima sperimentazione si applicava solo a questa categoria di fuorisede, composta da circa 600mila elettori, la percentuale di adesione fu pari a circa il 4 per cento per le richieste e al 3 per cento per il voto. Nel febbraio 2025, durante un “question time” alla Camera dei deputati, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva definito “non soddisfacente” l’esito della sperimentazione (dal minuto 2:50). Ciononostante, poche settimane dopo, l’art. 2 del Dl 27/2025 introdusse una nuova sperimentazione in vista dei referendum abrogativi che si sarebbero tenuti l’8 e 9 giugno, quindi circa 80 giorni dopo l’introduzione della normativa di sperimentazione. In questo caso, la disciplina non si applicava più solo agli studenti bensì a tutti gli elettori fuorisede per “motivi di studio, lavoro o cure mediche”. Le differenze non finirono qui: per essere considerati fuori sede era sufficiente che il comune di domicilio temporaneo fosse situato “in una provincia diversa” da quello di residenza. E il seggio sarebbe sato locato per tutti nel comune di domicilio temporaneo.
Come fu l’adesione, in questo caso? In sede di conversione da parte del parlamento con legge 72/2025, venne introdotto un comma 8-bis che prevedeva, entro “centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie”, la realizzazione di una “una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale […] con l’indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali […] e la valutazione dell’impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario”. La relazione, dovuta entro il 6 dicembre dello scorso anno, non è reperibile. Per rispondere bisogna quindi utilizzare dati ufficiosi (prodotti sui social da Youtrend e riportati da diverse testate giornalistiche). Le richieste arrivate furono 67.305, suddivise tra studenti (circa 38mila richieste, oltre il 50 per cento in più dell’anno precedente), lavoratori (28mila richieste) ed elettori sottoposti a cure mediche (770 richieste). Nel 2025, la partecipazione al voto tra coloro che ne avevano fatto richiesta fu di circa il 90 per cento (60mila unità). Ma ancora una volta, nel complesso, non un granché.
Scusanti, attenuanti e impegni
Sulla base di questi risultati, e quindi della necessità di prevedere una normativa strutturale e non più sperimentale, nonché della mancanza di tempi tecnici, la maggioranza ha di recente respinto un emendamento delle opposizioni che avrebbe inserito nel Dl 196/2025 (“Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026”), una nuova disciplina sperimentale (per appassionati e amanti del genere, è disponibile un resoconto della seduta in Commissione Affari costituzionali della Camera in materia). La questione è squisitamente politica; vale solo la pena di notare, però, che, in effetti, la distanza tra il momento di conversione in legge del Dl (prevista in questi giorni) e il referendum costituzionale del prossimo marzo è poco più di quaranta giorni, di gran lunga inferiore, quindi, rispetto ai casi del 2024 e 2025. D’altro canto, il Dl cui si fa riferimento venne approvato a fine dicembre scorso e, se fossero state subito previste tali norme, i tempi tecnici sarebbero stati rispettati.
Ma c’è un’altra domanda da porsi: come mai così pochi fuorisede abbiano effettivamente aderito alle due sperimentazioni. Le ragioni potrebbero essere due. La prima è che comportamenti e cultura si formano con norme stabili; in altri termini, bisogna avere pazienza e dare tempo agli elettori di abituarsi alla nuova possibilità. In secondo luogo, la modalità stessa di voto potrebbe risultare comunque inefficace, per ragioni, forse legate alla burocrazia delle comunicazioni relative al proprio stato di domicilio. L’unica certezza, comunque, è che un passo indietro non debba significare necessariamente un’occasione persa. I tempi per risolvere una volta per tutte la questione entro le prossime elezioni politiche, nel 2027, c’è. Sta alla maggioranza, e all’opposizione, dimostrare di tenerci davvero.
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Si laurea all’Università Cattolica di Milano e consegue M.Sc. e Ph.D. in Economics presso la University of Edinburgh. Dopo una breve esperienza presso l’Università di Milano-Bicocca, diventa ricercatore in Università Cattolica, dove insegna Scienza delle finanze ai corsi diurni e serali, triennali e magistrali. Ha insegnato anche al Dottorato in Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università Cattolica, all’Università di Milano-Bicocca e alla Scuola Superiore di Economia e Finanza. I principali interessi di ricerca riguardano la political economy, con particolare riferimento al ruolo delle leggi elettorali, il federalismo fiscale, la finanza pubblica, le pensioni e la disuguaglianza intergenerazionale. Ha contribuito a libri e pubblicato articoli su riviste internazionali. E’ membro e Segretario generale dell’associazione ITalents. È stato membro della Commissione tecnica per la revisione della spesa guidata da Carlo Cottarelli per i capitoli di spesa sui costi della politica. È stato Consulente tecnico per la Presidenza del Consiglio al tavolo delle trattative con le Regioni per la concessione di maggiore autonomia ex art 116 comma 3 della Costituzione.
Da novembre 2017 è editorialista presso "Il Messaggero"
luca cigolini
“Ma c’è un’altra domanda da porsi: come mai così pochi fuorisede abbiano effettivamente aderito alle due sperimentazioni”
L’esperienza personale mi dice che è mancata un’adeguata divulgazione della possibilità offerta: molti non l’hanno saputo se non dopo lo scadere dei termini per la presentazione della richiesta.
Mi pare che la soluzione stia nelle norme stabili che suggerite e nella pazienza: se lo stato non informa, diamo tempo ai cittadini di attuare un efficace passaparola!
Sempre che sia vero interesse dei nostri governanti consentire questo diritto.