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Giustizia civile

Riorganizzazione del sistema giudiziario verso una maggiore specializzazione, contenimento della crescita del contenzioso di competenza delle corti di appello; regole sulla determinazione dell’onorario degli avvocati. Questi i principali campi d’intervento nel settore.

Molti sono gli interventi che il Governo Monti ha intrapreso per aggredire il problema dell’inefficienza della giustizia civile. Ovviamente, non tutti sono della stessa importanza, ma la maggior parte colpisce ingranaggi chiave del meccanismo generale della macchina giudiziaria.
Accanto a diverse misure che possiamo definire di ammodernamento del sistema (ad esempio, le azioni per una progressiva digitalizzazione del processo contenuti nel decreto Sviluppo di ottobre, Dl 179/2012) o di manutenzione, attraverso il potenziamento di strumenti normativi già esistenti (come le disposizioni che ampliano il campo di azione degli accordi tra debitore e creditori nel caso di fallimento, di cruciale importanza in questo momento di profonda crisi economica), i principali contributi all’azione di riduzione dell’inefficienza della giustizia civile interessano tre aspetti principali: riorganizzazione del sistema verso una maggiore specializzazione; contenimento della crescita del contenzioso di competenza delle corti di appello; regole sulla determinazione dell’onorario degli avvocati (tariffe e preventivi).

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

Le principali problematiche dal lato dell’offerta di giustizia non appaiono dovute alla scarsità delle risorse impegnate, quanto ad altri aspetti di inefficienza organizzativa. I risultati di un’analisi econometrica svolta su dati dell’Istat e del ministero della Giustizia portano a concludere che il nodo della questione risiede nella presenza di economie di scala non sfruttate nell’attività degli uffici giudiziari. La produttività del magistrato, infatti, è fortemente condizionata dalla dimensione dell’ufficio giudiziario in cui opera: economie di specializzazione non sono possibili nei piccoli tribunali, dove il giudice si occupa delle questioni più disparate, in materia sia civile che penale.
La ripetuta attività su una materia specifica – ad esempio controversie in materia societaria – consente uno sviluppo della formazione professionale del magistrato, attraverso un processo di learning by doing, che permette nel tempo di risolvere i casi con un impegno di lavoro via via decrescente. È poi da tenere in conto che la rilevanza delle economie di specializzazione è amplificata nel nostro paese dal fatto che la crescita professionale dei magistrati fino ad oggi è stata affidata prevalentemente alle esperienze maturate nel corso della carriera. Le stime evidenziano, inoltre, che il principale nodo di inefficienza si concentra nella giustizia civile.

Che cosa ha fatto il Governo Monti su questo tema

Con due decreti legislativi delegati in agosto, in recepimento di una delega per la riorganizzazione della geografia giudiziaria varata dal precedente Governo nella manovra estiva del 2011 (148/2011) ha attuato, per la prima volta nel nostro paese, una riduzione del numero degli uffici giudiziari, che ha interessato 31 tribunali e 667 uffici del giudice di pace.
Nel decreto “cresci-Italia” all’inizio del 2012 ha istituito i tribunali delle imprese. Si tratta di una sezione specializzata istituita presso i tribunali e le corti d’appello aventi sede nel capoluogo di ogni Regione, con eccezione di Lombardia e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle d’Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino).
Il provvedimento va ad ampliare le competenze delle già esistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, conferendo a queste ultime anche la cognizione delle controversie in materia societaria, nonché di quelle aventi a oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.

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Cosa si potrebbe fare

Sarebbe importante proseguire in questa direzione che vede la combinazione di una riorganizzazione delle competenze territoriali e per materia per favorire una maggiore specializzazione dell’attività degli uffici giudiziari. Sfruttando gli investimenti nell’informatizzazione dei tribunali, l’obiettivo potrebbe essere perseguito senza ricorrere a massicci spostamenti del personale e accorpamenti fisici delle diverse sedi: ulteriori risultati in termini di efficienza produttiva potrebbero essere raggiunti specializzando per materia le singole sedi di tribunale all’interno di uno stesso distretto di corte d’appello. In questo modo, tutte le materie sarebbero coperte all’interno di uno stesso distretto, ma ogni tribunale si occuperebbe solo di alcune di esse.

CONTENZIOSO DI COMPETENZA DELLE CORTI DI APPELLO

Secondo i dati raccolti dal ministero della Giustizia, nel 2011 la durata media dei giudizi di appello è stata di 1.032 giorni, con una crescita del 9 per cento rispetto all’anno precedente. Nei tribunali si impiegano circa 470 giorni (+3,1 per cento), mentre per il caso dei giudici di pace (353 giorni) il peggioramento è stato più marcato (+11,3 per cento). A ben guardare, questi dati nascondono un segnale positivo: infatti, a seguito di importanti riforme che hanno visto nel 1995 l’introduzione del giudice di pace e nel 1999 del giudice unico di primo grado, nonché di un forte ampliamento dell’organico dei magistrati, il numero di giudizi pendenti di primo grado, che costituiscono la gran parte del contenzioso, è aumentato esponenzialmente per oltre un ventennio, ha iniziato a diminuire verso la fine degli anni Novanta per poi restare costante.
Gli stessi dati evidenziano, però, che negli ultimi anni il numero di processi di secondo grado pendenti è molto cresciuto, il che segnala un preoccupante stato di sofferenza complessiva del sistema giudiziario (figura 1) e in modo particolare una concentrazione del fenomeno sulle corti d’appello.

Figura 1. Procedimenti civili pendenti – Anni 1975-2009

 

Statistiche Giudiziarie e ministero della Giustizia

Che ha fatto il Governo Monti su questo tema

Nel “decreto sviluppo” di giugno (83/2012) è stato istituito un filtro per il ricorso in appello in base al quale l’accesso al secondo grado di giudizio è consentito solo a quei ricorsi che superino una valutazione preliminare che vagli la probabilità di accoglimento al termine del giudizio. Scopo della disposizione è deflazionare i processi in secondo grado volti più a tirare in lungo che a dirimere una questione di diritto rimasta incerta dopo la sentenza di primo grado.
Sempre nello stesso decreto, vengono snellite le procedure e ridotto il carico di lavoro dei magistrati nelle corti d’appello per lo svolgimento dei processi ex legge Pinto (riparazione per durata eccessiva del processo).

REGOLE SULLA DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO DEGLI AVVOCATI

La formula che dagli anni Trenta ha determinato per legge gli onorari degli avvocati (parcella strettamente legata al numero di attività svolte nell’ambito del processo e pertanto alla lunghezza della causa) produce incentivi di comportamento distorti, che concorrono all’allungamento dei tempi dei processi. Con questo tipo di formula, tanto più l’avvocato è abile e riesce a ridurre al minimo le procedure per risolvere la contesa, tanto meno viene pagato. L’incentivo di comportamento generale è dunque quello di complicare la dinamica delle contese, o quanto meno non è quello di semplificarle. Una causa civile di modesta importanza si svolge perciò con un grado di complicazione, di lavoro professionale, di impiego di risorse pubbliche vicino a quello di una causa in cui sono in gioco somme molto rilevanti, che per natura dovrebbe essere molto più complessa. Se i processi sono inutilmente complessi, per un dato numero e una data produttività dei magistrati, i tempi complessivi della giustizia inevitabilmente si allungano.
Queste regole di determinazione dell’onorario rendono anche impossibile fornire un preventivo al cliente: la parcella dipende dal numero di attività che si svolgeranno nel corso del processo, ed è un numero che non si può prevedere con precisione ex ante poiché dipende anche dalla strategia processuale della controparte.
A questo si deve anche la straordinaria congestione di cause economiche di basso valore che intasa la nostra giustizia civile. In assenza di preventivo, sono tanti coloro che si avventurano in processi che, a conti fatti, risultano economicamente molto meno convenienti di una transazione tra contendenti fuori dalle aule di giustizia.

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Che cosa ha fatto il Governo Monti su questo tema.

Nel decreto “cresci-Italia” a inizio anno, sono state abrogate le tariffe professionali e si è introdotto un regime libero di determinazione dell’onorario.
Sempre nel decreto “cresci-Italia” si è introdotto l’obbligo di preventivo e la sua assenza è sanzionata come “illecito disciplinare”

Cosa potrebbe accadere

Entrambe le disposizioni potrebbero venire radicalmente riviste da un progetto di legge per la riforma della professione forense che il Parlamento discute da molto prima dell’insediamento del Governo Monti, dall’inizio della legislatura. La sua approvazione comporterebbe un deciso riavvicinamento al passato, con il sostanziale ripristino del ruolo del tariffario e nessuna sanzione in caso di mancato preventivo. Il progetto ha già visto diverse riletture delle due Camere, sostenuto trasversalmente dalle varie forze politiche, ed è ora di nuovo all’esame del Senato per l’approvazione definitiva. Sarebbe un’occasione sprecata se una riforma così importante varata dal Governo venisse rimpiazzata da scelte più conservative del Parlamento, prima ancora di iniziare a produrre i suoi effetti.

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  1. franco miscia

    Molti processi civili si celebrano a seguito di un precedente processo penale. Ma nel processo civile non può essere portata a prova una condanna in sede penale. Patteggiando in sede penale, ci si “sfila” dal processo con il minimo dei danni, rimandando la “resa dei conti” in sede civile. Qualora, per poter accedere ai riti alternativi al dibattimento (riti che soli potrebbero dare accesso a sconti di pena o attenuanti) ci si dovesse accollare pienamente la colpa, e si potesse in sede civile utilizzare come prova la condanna in sede penale, si otterrebbe un immediato sfoltimento dei processi civili.

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