Il decreto che dovrebbe incentivare l’iscrizione alle scuole paritarie è stato emanato ad anno scolastico già avviato, quando le scelte sono già state fatte da tempo. E benché non sia ancora chiaro il numero dei beneficiari, sarà senz’altro un contributo modesto, inutile per abbassare significativamente la barriera di accesso agli istituti privati. Tanto più che non prevede differenziazioni per fasce di reddito. Si risolve in un vantaggio per le famiglie più abbienti, quelle che avrebbero comunque optato per il privato.
Il decreto emanato lo scorso 3 settembre dal ministro dell’Economia di concerto con il ministro dell’Istruzione concede un bonus alle famiglie degli alunni iscritti alle scuole paritarie elementari, medie e superiore (limitatamente alla prima classe). Ciascuna di queste famiglie verrà invitata a presentare domanda per ottenere il contributo. La somma complessiva (30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005) verrà poi ripartita tra coloro che ne hanno fatto richiesta.
L’entità del bonus non è ancora nota perché dipenderà dal numero dei beneficiari e perché non tutti i criteri di ripartizione sono ancora specificati. Il decreto ha sollevato entusiasmi e polemiche. I sostenitori insistono sull’attuazione del principio della libertà di scelta da parte dei genitori; gli oppositori sottolineano che si tratta di un finanziamento surrettizio alla scuola privata e gridano all’incostituzionalità della norma.
Non intendiamo scendere su questi terreni di valutazione, ma piuttosto limitarci a indicare alcuni degli effetti economici del decreto. Per valutarne l’impatto occorre in primo luogo definire chi sono i beneficiari dell’incentivo. Ma prima ci si consenta di sottolineare l’approssimazione e l’inefficienza con cui si è arrivati al decreto.
I tempi del decreto
È del tutto evidente che, nonostante le dichiarazioni ufficiali, l’incentivo non potrà incidere sulla scelta di iscrivere i figli alla scuola privata nell’anno scolastico 2003/4. Ad anno scolastico iniziato, la scelta è già fatta. E tuttavia la legge Finanziaria, con la proposta di incentivo, è stata approvata alla fine dello scorso anno (1). Se i tempi tecnici per l’emanazione di un decreto ministeriale sono davvero di nove mesi, la legge Finanziaria avrebbe potuto prevederne l’applicazione a partire dal 2004, non dal 2003. E se invece i tempi tecnici sono inferiori, il ministero avrebbe dovuto provvedere per tempo. Scarsa capacità di programmazione nel primo caso, inefficienza nell’altro. “Questo contributo è un provvedimento che favorisce la libera scelta delle famiglie” ha annunciato il ministro Letizia Moratti. Ha anche candidamente dichiarato che avrebbe preferito graduare gli incentivi per fasce di reddito, ma i tempi per la definizione e applicazione sono troppo stretti. Purtroppo, nell’uno o nell’altro caso, i 30 milioni di euro stanziati per il 2003, cioè un terzo dell’intera cifra, hanno fallito l’obiettivo.
I beneficiari
Non si dispone di dati ufficiali sulle caratteristiche degli alunni iscritti alle scuole paritarie, al punto che il decreto citato, al punto 2 dell’articolo 3, prevede che “Il Miur provvede inoltre: … b) ad acquisire i dati degli alunni iscritti presso le scuole paritarie”. Il numero dei potenziali beneficiari dell’incentivo resta quindi incerto, giacché si conosce solo il numero di chi frequenta le scuole non statali, di cui le scuole paritarie sono un sottoinsieme.
Nell’anno scolastico 2001/2 gli alunni iscritti alle scuole non statali erano 184.253 alla scuola elementare, 61.040 alla media e 149.343 alla superiore (Miur, Scuola non statale: indagine conoscitiva anno scolastico 2001/02). Se gli iscritti alle paritarie fossero la metà del totale (sono in realtà una quota maggiore) e gli iscritti in prima superiore un quinto del totale delle superiori (il bonus è riservato solo alla scuola dell’obbligo), si avrebbe una platea di 137.580 potenziali beneficiari. A ciascuno di essi spetterebbe un bonus di 218 euro, perché non sono al momento previste differenziazioni sulla base del reddito familiare, retta scolastica o tipo di scuola, né divieti di cumulo con altri incentivi previsti da alcune Regioni.
Si tratta quindi di un contributo modesto, che copre poco di più del costo dell’acquisto dei libri. Dubitiamo che nel 2004, quando le famiglie potranno effettivamente esercitare la scelta, il bonus potrà abbassare significativamente la barriera di accesso alla scuola privata, che richiede in genere rette dell’ordine di almeno dieci volte superiori. E poiché anche negli anni a venire l’entità del contributo sarà nota solo dopo che la scelta scolastica è stata effettuata, si introduce un elemento di incertezza nelle scelte. Nulla poi vieterà agli istituti parificati di aumentare le rette in proporzione al contributo. L’incentivo potrebbe risultare quindi ancor meno efficace di quanto sperato dal legislatore.
La distribuzione degli iscritti alle scuole private in base al reddito
Ciò che sappiamo è che l’iscrizione alla scuola privata è fortemente determinata dal reddito familiare (2).
Dai dati dell’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane condotta dalla Banca d’Italia, emerge che tra le famiglie a basso reddito (il 25 per cento più povero) la percentuale di iscritti alla scuola elementare non statale è del 2,8 per cento; in quelle ad alto reddito (il 25 per cento delle famiglie più ricche) è dell’11,8 per cento. Un divario analogo si registra per la scuola media (1,7 per cento contro 6,8 per cento) e per la superiore (1,2 per cento e 6,7 per cento).
La probabilità che una famiglia ricca riceva l’incentivo è quindi di circa quattro volte superiore a quella di una famiglia povera.
Applicando le stesse percentuali alla distribuzione del reddito familiare del 2000, abbiamo calcolato che dei 137 mila beneficiari, circa 67 mila provengono da famiglie con reddito lordo superiore a 45 mila euro, 50 mila da famiglie con reddito compreso tra 34 e 45 mila euro, e solo 20 mila da famiglie con reddito inferiore a 34 mila euro. Si tratta dunque di un incentivo fiscale fortemente regressivo.
Sorge allora spontanea la domanda sulla ratio di una norma che ridistribuisce reddito ai ricchi, in palese contrasto con l’orientamento progressivo del nostro sistema di imposizione fiscale. Persino le legislazioni regionali delle Regioni che hanno adottato provvedimenti di sostegno alle scuole private, come Lombardia e Veneto, si erano premurate di introdurre un tetto massimo al reddito familiare necessario a ottenere l’incentivo.
(1) L’articolo 2, comma 7 della legge Finanziaria 27 dicembre 2002 recita infatti: “Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l’attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l’attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005”.
(2) Cfr. D. Checchi e T. Jappelli, “School choice and quality”, IZA Discussion Paper No. 828/2003
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antonio gasperi
in nota all’eccellente articolo vorrei aggiungere che – almeno nel Veneto per il quale ho analizzato la legislazione di applicazione della legge sulla parità scolastica – non esiste a tutt’oggi alcuna selezione delle scuole cosiddette parificate, per cui il contributo viene assegnato anche per la frequenza nei ben noti “diplomifici”.
Da un punto di vista strettamente economico ciò significa che il servizio istruzione – nella misura in cui non possiede più un dignitoso livello qualitativo – non riveste nemmeno quelle caratteristiche di esternalità positiva che i vecchi manuali di finanza usavano per giustificare l’esistenza dell’intervento statale nella scuola.
In tal modo il cerchio si chiude e diventa chiaro il reale obiettivo politico che è quello di riservare all’istruzione una quota decrescente di risorse pubbliche, in quanto non la si considera evidentemente più di interesse strategico.
Alessandro Fontana
Concordo pienamente con le considerazioni degli autori e con le loro conclusioni ma mi sento di fare alcune precisazioni al fine dare, se possibile, maggiore chiarezza alla questione.
Tempi
Lincentivo, così come è stato definito nel decreto, non inciderà sulla scelta di iscrivere i figli alla scuola privata non solo nellanno scolastico che sta iniziando, come sottolineano gli autori, ma anche negli anni successivi. Quindi si rende il bonus intenzionalmente neutrale nella scelta di iscrivere i figli alla scuola privata. Infatti, anche per gli anni a seguire la procedura di rimborso prende inizio ad anno scolastico avviato quando la scelta della scuola è già stata compiuta. E vero che il rimborso potrà essere stimato da ciascuna famiglia sulla base di quello che ha ricevuto lanno prima, ma in generale vista la variabilità del finanziamento assegnato e la generale ignoranza riguardo agli stanziamenti di bilancio decisi in finanziaria è difficile che ciò sia fatto da parte di coloro che probabilmente ne avrebbero più bisogno. Non si tratta di semplice inefficienza o di cattiva programmazione da parte del Ministero di Viale Trastevere ma della decisione di rimborsare chi oggi ha già scelto la scuola privata.
Beneficiari
Qualche precisazione merita la stima degli iscritti alle scuole private paritarie, che rappresentano i potenziali beneficiari del bonus.
1) Il Ministero ha avviato lanagrafe delle scuole non statali, ma allo stato attuale non è ancora chiaro quale sia il numero delle scuole paritarie e a maggior ragione di quelle, i cui iscritti hanno diritto al bonus; questo rende difficoltosa leffettiva applicazione del decreto. In realtà, dopo il terzo anno scolastico successivo allentrata in vigore della legge n. 62/2000 sulla parità scolastica incombeva sul Ministero, lobbligo di darne effettiva applicazione nella parte in cui si riconducono tutte le scuole non statali alle due categorie di cui parla il decreto: paritarie e non paritarie. Sarebbe stato più corretto definire la classificazione delle scuole non statali in paritarie e non e poi procedere alla determinazione del bonus. Il risultato è che allo stato attuale esistono due classificazioni in vigore delle scuole non statali: quella vigente prima della legge n. 62/2000 e quella in paritarie e non.
2) Parte delle scuole non statali, beneficia di un contributo statale assegnato sulla base di opportune convenzioni mediante le quali, le scuole beneficiarie si sono impegnate a non richiedere agli iscritti alcuna retta scolastica. Per esempio, tra le scuole elementari non statali, le parificate beneficiano di un contributo finanziario statale. Poiché il bonus è destinato a rimborsare chi una retta lha pagata, è da escludere che tra i beneficiari del bonus possa includersi chi è iscritto ad esempio, alle scuole elementari paritarie parificate. La consistenza delle scuole parificate, come abbiamo detto non è disponibile, ma tutto lascia pensare che non siano poi così poche rispetto alle scuole elementari paritarie. Questo renderebbe lammontare unitario del bonus probabilmente più elevato e forse (ma lo sapremo solo a gennaio) in grado di abbassare la barriera di accesso alla scuola privata. Si pone però un altro problema. Infatti, gli iscritti alle scuole elementari parificate, stante il divieto stabilito nelle convenzioni, di fatto, pagano una vera e propria retta, quando le uniche spese che dovrebbero pagare sono quelle relative alle attività extrascolastiche (mensa, scuola pomeridiana, ecc). Il risultato finale è che, ad esempio, alle elementari, la platea dei potenziali beneficiari è piuttosto ristretta, ma una grossa fetta di esclusi finisce per pagare comunque una retta che non gli viene rimborsata da nessuno.
Concordo pienamente con le considerazioni degli autori e con le loro conclusioni ma mi sento di fare alcune precisazioni al fine dare, se possibile, maggiore chiarezza alla questione.
Tempi
Lincentivo, così come è stato definito nel decreto, non inciderà sulla scelta di iscrivere i figli alla scuola privata non solo nellanno scolastico che sta iniziando, come sottolineano gli autori, ma anche negli anni successivi. Quindi si rende il bonus intenzionalmente neutrale nella scelta di iscrivere i figli alla scuola privata. Infatti, anche per gli anni a seguire la procedura di rimborso prende inizio ad anno scolastico avviato quando la scelta della scuola è già stata compiuta. E vero che il rimborso potrà essere stimato da ciascuna famiglia sulla base di quello che ha ricevuto lanno prima, ma in generale vista la variabilità del finanziamento assegnato e la generale ignoranza riguardo agli stanziamenti di bilancio decisi in finanziaria è difficile che ciò sia fatto da parte di coloro che probabilmente ne avrebbero più bisogno. Non si tratta di semplice inefficienza o di cattiva programmazione da parte del Ministero di Viale Trastevere ma della decisione di rimborsare chi oggi ha già scelto la scuola privata.
Beneficiari
Qualche precisazione merita la stima degli iscritti alle scuole private paritarie, che rappresentano i potenziali beneficiari del bonus.
1) Il Ministero ha avviato lanagrafe delle scuole non statali, ma allo stato attuale non è ancora chiaro quale sia il numero delle scuole paritarie e a maggior ragione di quelle, i cui iscritti hanno diritto al bonus; questo rende difficoltosa leffettiva applicazione del decreto. In realtà, dopo il terzo anno scolastico successivo allentrata in vigore della legge n. 62/2000 sulla parità scolastica incombeva sul Ministero, lobbligo di darne effettiva applicazione nella parte in cui si riconducono tutte le scuole non statali alle due categorie di cui parla il decreto: paritarie e non paritarie. Sarebbe stato più corretto definire la classificazione delle scuole non statali in paritarie e non e poi procedere alla determinazione del bonus. Il risultato è che allo stato attuale esistono due classificazioni in vigore delle scuole non statali: quella vigente prima della legge n. 62/2000 e quella in paritarie e non.
2) Parte delle scuole non statali, beneficia di un contributo statale assegnato sulla base di opportune convenzioni mediante le quali, le scuole beneficiarie si sono impegnate a non richiedere agli iscritti alcuna retta scolastica. Per esempio, tra le scuole elementari non statali, le parificate beneficiano di un contributo finanziario statale. Poiché il bonus è destinato a rimborsare chi una retta lha pagata, è da escludere che tra i beneficiari del bonus possa includersi chi è iscritto ad esempio, alle scuole elementari paritarie parificate. La consistenza delle scuole parificate, come abbiamo detto non è disponibile, ma tutto lascia pensare che non siano poi così poche rispetto alle scuole elementari paritarie. Questo renderebbe lammontare unitario del bonus probabilmente più elevato e forse (ma lo sapremo solo a gennaio) in grado di abbassare la barriera di accesso alla scuola privata. Si pone però un altro problema. Infatti, gli iscritti alle scuole elementari parificate, stante il divieto stabilito nelle convenzioni, di fatto, pagano una vera e propria retta, quando le uniche spese che dovrebbero pagare sono quelle relative alle attività extrascolastiche (mensa, scuola pomeridiana, ecc). Il risultato finale è che, ad esempio, alle elementari, la platea dei potenziali beneficiari è piuttosto ristretta, ma una grossa fetta di esclusi finisce per pagare comunque una retta che non gli viene rimborsata da nessuno.
La redazione
Ringraziamo il lettore per gli utili commenti. La lettera conferma che al
momento la normativa e il campo di applicazione del decreto sono quanto mai
incerti, e che l’effetto del buono scuola sarà quello di sussidiare in modo
indifferenziato solo chi ha già optato per la scuola privata.
Cordiali saluti
antonio gasperi
Ringrazio la redazione per l’ospitalità.
A ulteriore commento delle precisazioni di Alessandro Fontana vorrei ricordare che la L. n. 62/00 oltre ad includere le scuole paritarie nel sistema nazionale d’istruzione, prevedeva l’istituzione di un organismo nazionale di controllo dei requisiti delle scuole paritarie. la legislazione veneta ha bypassato il problema con una norma che cito testualmente.
“Fino alla definizione del percorso triennale per la parificazione delle scuole di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono destinatari degli interventi pubblici previsti dalla presente legge le famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale, frequentanti le scuole statali e non statali che siano legalmente riconosciute, paritarie, parificate, autorizzate, atte a garantire ladempimento dellobbligo scolastico e la successiva frequenza della scuola secondaria superiore”.
Quindi, come ammette lo stesso Fontana, l’erogazione dei bonus prima della definizione delle scuole paritarie (e di quelle non paritarie per esclusione) è “scorretto”. A mio parere si tratta di una gravissima scorrettezza, che in termini giuridici si può meglio chiamare illegittimità costituzionale.
Cordiali saluti
Giuseppe Moncada
Innanzitutto è doveroso un grazie all’autore per la lucida e illuminante analisi sugli effetti del buono scuola. Ho letto anche le altre considerazioni degli intervenuti che condivido in pieno. Ciò che mi preme far rilevare è che, le scuole cattoliche il cui insegnamento è positivo e che pagano i docenti che insegnano nei loro Istuti, saranno certamente danneggiate dai cosiddetti diplomifici che sono molti e nei quali spesso risultano iscritti alunni che non frequentano e i docenti sono mal pagati.
Ciò avviene perchè non viene effettuato alcun CONTROLLO. Per gli esami di Stato di quest’anno i candidati esterni , pur dovendo pagare una tassa esosa , si sono presentati tutti presso le NON STATALI e sono stati tutti promossi. In una di queste scuole, in Provincia di Palermo si sono presentati un così alto numero di esterni che quasi non sapevano dove ubicarli, si sono seduti due per banco. Son sicuro che chi ha il compito di verificare una tale anomalia non ha fatto alcun controllo.
Antonio Gasperi
Approfitto della cortese ospitalità de “la voce” per unirmi al collega Moncada di Palermo nel condannare la prassi dell’acquisto dei diplomi presso alcuni istituti scolastici a scopo di lucro: indicativamente il prezzo di mercato di un diploma di scuola superiore è intorno ai 10-11.000 Euro, ma a mio parere è destinato a scendere velocemente proprio per la mancanza di qualsiasi controllo sullo svolgimento degli Esami di Stato nei ben noti “diplomifici”. Infatti è del tutto prevedibile che l’offerta di questo servizio da parte di determinate scuole (legalmente riconosciute, paritarie, parificate, autorizzate?) aumenti velocemente, in maniera inversamente proporzionale alla qualità del servizio stesso. Per questo nella mia analisi della legislazione veneta (reperibile nel sito http://www.gildaprofessionedocente.it) invitavo le scuole confessionali a non allearsi con certa imprenditoria priva di scrupoli.
Cordiali saluti
Giorgio Pellegatti
Il fatto che l’evasione fiscale sia molto alta, fa sì che non si possa parametrare alcun intervento seguendo il criterio del reddito dichiarato. Giorni fa la moglie di un notaio del mio paese sottoscriveva il diritto all’esenzione dal ticket avendo superato i 65 anni. Ogni volta che la vedo ha una pelliccia nuova con nuovo corredo di scarpe, borsa, cappello. Abita in villa con il marito che, quando si pubblicavano i redditi, risultava dichiarare un miliardo e mezzo annuo di imponibile. Ho protestato allo sportello, ho chiesto chiarimenti alla direzione dell’Asl e mi pare di aver capito che i controlli si fanno a salto e non senza difficoltà: 6 mesi se li prende il comune per fornire i dati del nucleo famigliare, 6 mesi se li prende anche l’Agenzia delle Entrate per fornire i dati del caso. Insomma, la ricca signora ha molte probabilità di farla franca. E questo senza contare soggetti che fanno vita da nababbi e dichiarano redditi da manovali precari. E gli va bene perché quelli che conosco io al mio paese, hanno lo stesso andazzo da anni e anni. Io ne ho 75 e ho il sensorio in ordine. Non sopporto di pagare anche per i molti che sono 10, 100 volte + ricchi di me.