Il ministro dell’Economia sostiene che la restituzione del drenaggio fiscale è stata eliminata con la Finanziaria 2001, l’ultima del Governo di centro sinistra. Ma questa interpretazione si scontra con il fatto che una eventuale abrogazione del decreto che disciplina il rimborso avrebbe dovuto essere esplicita, e non ricavata per estensione da quanto previsto per il 2001. Ogni anno, infatti, la Finanziaria deve indicare la copertura per il rimborso. E l’ammontare dovuto può essere quantificato soltanto una volta che sia noto l’andamento dell’inflazione.

Per il terzo anno consecutivo, anche con la Finanziaria 2004, il Governo non ha previsto alcuna restituzione del fiscal drag.
A giustificazione di questa scelta, in entrambe le sue recenti apparizioni a Ballarò, il ministro Giulio Tremonti ha sostenuto che il preesistente obbligo di restituzione del fiscal drag è stato abolito dal Governo (Amato) di centro sinistra con la Finanziaria per il 2001.
L’attuale Governo non è quindi da considerarsi, sotto questo profilo, inadempiente.

Le cose stanno davvero così?

Cosa è il fiscal drag

In un’imposta progressiva, come l’Irpef, l’imposta media aumenta all’aumentare del reddito monetario.
Quando si ha inflazione, un aumento del reddito monetario non comporta un pari aumento del reddito reale (e cioè della capacità di quel reddito di tradursi in acquisti di beni e servizi). Ma il sistema tributario non tiene conto di ciò, e tassa l’individuo di più (perché ha un reddito più alto) considerandolo più ricco.
L’aumento di tassazione indotto dall’inflazione si chiama fiscal drag e discende da due fattori:

1) una quota sempre più ampia del reddito è assoggettata ad aliquote (marginali) più elevate;

2) il valore delle detrazioni e deduzioni di imposta per tipologie di redditi, per carichi familiari, eccetera, non è indicizzato all’aumentare dei prezzi e quindi diminuisce, in termini di potere d’acquisto, quando vi è inflazione.

Una breve storia

Il fiscal drag è stata una delle fonti principali di aumento del carico fiscale del nostro paese per tutti gli anni Settanta e Ottanta. In quegli anni, infatti è stato corretto soltanto parzialmente e in ritardo, grazie alla contrattazione fra sindacati e Governo.
Nel 1990-92, in applicazione del decreto legge 69/89, tutti e due gli effetti del fiscal drag sul prelievo fiscale sono stati annullati in modo automatico, in tutti i casi di inflazione (variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da agosto di un anno all’agosto dell’anno successivo) superiore al 2 per cento.
Da allora, la copertura finanziaria della restituzione del fiscal drag deve essere indicata nella legge Finanziaria di ogni anno.

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A partire dal 1993, secondo quanto previsto dal decreto legge 384/92, l’eliminazione del drenaggio fiscale ha riguardato solo l’indicizzazione delle detrazioni di imposta e non più quella delle aliquote.
Nel corso degli anni Novanta, le leggi Finanziarie hanno più volte esplicitamente derogato anche a questa parziale restituzione del fiscal drag, destinando però questa parte delle entrate fiscali ad aumenti delle detrazioni per familiari a carico o all’aumento degli assegni al nucleo familiare.
Sulla stessa linea d’azione, l’ultima Finanziaria del centro sinistra (per il 2001), con la quale sono state ridotte le aliquote dell’Irpef e aumentate le detrazioni di imposta, ha testualmente previsto che: “Le modifiche apportate (…)in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale” prevista dalle disposizioni di legge vigenti (decreto legge 69/89 e decreto legge 384/92).

L’interpretazione di Tremonti

Rispondendo a una interrogazione dell’onorevole Mancini (question time del 20 novembre 2001), Tremonti spiega perché, secondo lui, quanto scritto nella Finanziaria per il 2001 equivalga a un’abrogazione dell’obbligo di restituzione del fiscal drag, e giustifichi quindi la scelta del Governo di cui è ministro, di ignorare, per la prima volta da quando è stata emanata, la normativa sul fiscal drag.

“La scelta fatta nel 2000, da un Governo diverso da quello attualmente in carica, si è espressa nel senso della sostituzione del vecchio meccanismo di restituzione del drenaggio fiscale con un nuovo profilo della curva Irpef; una curva Irpef a montaggio progressivo nel periodo 2001-2003, e poi rigida a partire dal 2003”.
Sembra di potere arguire che, secondo Tremonti, poiché l’orizzonte temporale interessato dalla riforma Irpef introdotta con la Finanziaria 2001, non solo andava oltre l’anno 2001, ma era illimitato, anche la valenza di tale riforma come “sostituto” della restituzione del fiscal drag non può essere confinata al solo 2001, ma è da considerarsi illimitata.

In realtà, ogni restituzione del fiscal drag di un dato anno ha un orizzonte temporale illimitato, dovendo essere permanente perché permanenti sono gli effetti da fiscal drag indotti da un aumento permanente dei prezzi. Negli anni passati, infatti, gli aumenti delle detrazioni o degli assegni familiari che hanno agito come sostituiti della restituzione automatica del fiscal drag prevista dalla legge erano permanenti
La tesi sostenuta da Tremonti, secondo cui la Finanziaria per il 2001 avrebbe abrogato la restituzione del fiscal drag sembra poi non sostenibile per almeno altre due ragioni:

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1) ogni anno, la Finanziaria deve indicare la copertura della restituzione del fiscal drag per quell’anno. Se avesse voluto abrogare il decreto legge 384/92 che disciplina la restituzione annuale del fiscal drag, o avere comunque una valenza per più anni, la Finanziaria per il 2001 avrebbe dovuto dichiararlo esplicitamente;

2) la restituzione del fiscal drag a futura memoria, senza abrogazione esplicita della disposizione del decreto 384/92, sarebbe illegittima: l’ammontare dovuto può infatti essere quantificato soltanto una volta che sia noto l’andamento dell’inflazione (ex post quindi e non ex ante).

Nella sua risposta all’onorevole Mancini, Tremonti confuta poi che la restituzione del fiscal drag abbia sempre avuto luogo: con la Finanziaria per il 2000 ciò non è avvenuto.
Ma la legge prevede che il fiscal drag sia restituito quando l’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati è stato superiore al 2 per cento. Fra l’agosto 1998 e l’agosto 1999 tale indice è stato dell’1,6 per cento e quindi inferiore a tale percentuale.
Ciò spiega la non emanazione del decreto di quantificazione del fiscal drag e l’assenza di menzione del problema in Finanziaria.

Ma la norma è in vigore

Il ministero dell’Economia mette a disposizione sul sito www.finanze.it una preziosa banca dati di tutte le leggi che interessano la materia fiscale. Di ognuna è possibile conoscere la storia, le modifiche e il periodo in cui è stata in vigore. In quel sito, la norma del decreto legge 384/92, che prevede appunto la restituzione automatica, anche se parziale, del fiscal drag, risulta ancora in vigore.
Forse allora, per quanto riguarda la restituzione dl fiscal drag, il Governo (Berlusconi) di centro destra è davvero inadempiente.

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