Il progetto di legge sulla tutela del risparmio prevede un riordino per funzioni delle autorità di controllo. Una scelta ragionevole che però si arena nelle ipotesi di attuazione. Amplia infatti eccessivamente le competenze del Cicr. Soprattutto crea un nuovo organismo per la vigilanza di stabilità dai molti poteri, ma senza alcuna responsabilità verso risparmiatori. E demanda in sede politica il coordinamento fra autorità, con evidenti pericoli per la loro indipendenza.

Il nuovo progetto di legge sulla tutela del risparmio prevede un riordino delle autorità di controllo secondo un criterio “per funzioni”: si tratta di una scelta ragionevole, ma la sua attuazione, soprattutto per la vigilanza di stabilità, presenta aspetti assolutamente non condivisibili, almeno in alcune delle scelte organizzative ipotizzate.

Il ruolo del Cicr

Una prima preoccupazione concerne il ruolo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr), organismo che avrei abolito perché lesivo dell’indipendenza delle autorità e non necessario per il loro coordinamento. La proposta, invece, ne amplia l’ambito delle competenze e accentua il suo potere di indirizzo. L’articolo 15 estende la competenza del Cicr al mercato mobiliare, a quello assicurativo e a quello dei fondi pensione con poteri di intervento sulla nuova Consob (e forse anche verso l’Antitrust). La formulazione della norma sembra riconoscere al Cicr potestà di indirizzo, che oggi non ha, anche nei confronti della Banca d’Italia. È dunque indispensabile che vengano circoscritti i suoi poteri.

Una proposta sbagliata

Per quanto concerne la vigilanza di stabilità, si propone la creazione di una nuova “commissione per la vigilanza prudenziale creditizia e finanziaria”. Questo non solo riporterebbe il nostro sistema di vigilanza agli anni Trenta, ma risulterebbe di fatto inagibile.
Si prevede, infatti, che alla commissione vengano trasferite le funzioni che il Testo unico bancario attribuisce al governatore e alla Banca d’Italia; le funzioni in materia di stabilità oggi svolte dall’Isvap e dalla Covip, nonché quelle di polizia finanziaria dell’Ufficio italiano cambi (alla Banca d’Italia, in quanto tale, rimarrebbero le funzioni di politica monetaria e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti).

Per l’esercizio delle proprie funzioni, la commissione si avvarrebbe della struttura organizzativa della Banca d’Italia e i funzionari della Banca d’Italia dipenderebbero direttamente dalla commissione.
L’enorme peso della vigilanza di stabilità verrebbe così attribuito a un ectoplasma, privo di una organizzazione e di una struttura. Che non ha personalità giuridica, e tuttavia dotato di grande potere. Non è un momento organizzativo della Banca d’Italia.
Come è ormai assodato, le autorità di vigilanza rispondono nei confronti dei soggetti danneggiati dal cattivo esercizio della vigilanza prudenziale. Non è ipotizzabile che sia la Banca d’Italia a risponderne, se i suoi funzionari dipendono dalla commissione.
La commissione avrà un potere immenso, ma non ne porterà la responsabilità. Si è detto che tutto ciò rappresenterebbe un ritorno al sistema della legge bancaria del 1936.
In realtà, è molto peggio: là c’era un ispettorato che costituiva un organo amministrativo incorporato nella personalità dello Stato, che rispondeva per l’operato dell’ispettorato.
Qui ogni azione risarcitoria cadrebbe nel vuoto. Là si immaginava una vigilanza strutturale, politicamente guidata e politicamente responsabile, qui la vigilanza dovrebbe essere prudenziale ed è necessario che venga fronteggiata anche da una responsabilità patrimoniale.

Leggi anche:  Espansiva o restrittiva? Come leggere la politica monetaria della Fed

Molti poteri senza essere un’autorità

Tutto questo si accompagna alla separazione fra banca centrale e vigilanza di stabilità.
Al di là della attendibilità della tesi che vorrebbe connesse vigilanza bancaria, vigilanza sui sistemi dei pagamenti e politica monetaria, una soluzione del genere appare particolarmente pericolosa per la stabilità del sistema, perché a questa separazione, aggiunge la creazione di una struttura imbelle, per di più caricata delle funzioni oggi svolte da Isvap, Covip e Uic.
Si rafforza il Cicr e si disperde la responsabilità per la vigilanza di stabilità. Che una simile proposta compaia in una riforma che intende rafforzare la tutela del risparmio appare semplicemente grottesco.
Ma le assurdità di tale soluzione non finiscono qui. La commissione non è compresa fra le autorità, nei suoi confronti non si esercitano i poteri di indirizzo del Cicr; poteri che continuerebbero ad avere come destinataria la Banca d’Italia, la quale, per altro, dovrebbe attenersi alle decisioni puntuali della commissione. La commissione sarebbe irresponsabile verso il Cicr, irresponsabile verso i risparmiatori, ma con il potere di determinare le scelte dalla Banca d’Italia.
E si potrebbe continuare. C’è solo da augurarsi che questa ipotesi venga rapidamente abbandonata.
Fortunatamente, al Parlamento viene sottoposta una diversa ipotesi per l’organizzazione della vigilanza di stabilità: quella che l’attribuisce alla Banca d’Italia puramente e semplicemente, mantenendola unita alla funzione di banca centrale. In questa seconda ipotesi l’unica innovazione importante al sistema attuale è contenuta nella norma che impone alla Banca d’Italia di introdurre nel proprio statuto limiti temporali all’incarico di governatore, e che prevede la non rinnovabilità dell’incarico.

La norma proposta non è irragionevole, ed è compatibile con l’autonomia organizzativa della quale gode la Banca d’Italia, mentre non lo sarebbe una norma che pretendesse di determinare ab externo tale durata. Naturalmente, il limite temporale dovrà essere compatibile con l’ordinamento monetario dell’Unione europea e potrà essere introdotto solo con il rispetto delle relative procedure. Se si volesse necessariamente prevedere una gestione collegiale della vigilanza, ma non si vede bene quale vantaggio ne deriverebbe, si potrebbe pensare al coinvolgimento del direttorio.
Infine, il disegno di legge si occupa del coordinamento fra le autorità: un precedente progetto di riforma aveva previsto la creazione di un comitato di coordinamento costituito dai vertici delle varie autorità. Forse non era indispensabile creare una siffatta struttura; sta di fatto che il nuovo progetto non la prevede, imponendo alle autorità un dovere di collaborazione anche “sulla base degli indirizzi stabiliti dal Cicr” (articoli 28).
Ecco la soluzione: il coordinamento in sede politica con evidenti pericoli per l’indipendenza delle autorità.

Leggi anche:  Quelle esportazioni cinesi che non finiscono mai di stupirci

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Leggi anche:  Tutto cambia, ma non la Rai