Anche se il prezzo è stato altissimo, la lezione di Parmalat sembra essere servita a far progredire il diritto della crisi d’impresa, che fino a pochi mesi fa si basava su concetti antiquati, e oggi può invece avvalersi di regole innovative. Hanno permesso al gruppo di Collecchio di presentare un piano che prevede la vendita del gruppo ai suoi creditori e la quotazione in Borsa della nuova società. Non è un caso facilmente ripetibile, ma è senz’altro il punto da cui muovere per la riscrittura di una legge fallimentare generale.

Le regole sulle imprese in crisi vivono una stagione strana: da un lato un faticoso processo di riforma generale, con tempi lunghi, commissioni che lavorano in silenzio e producono soluzioni poco innovative. Dall’altro, un reality show con le regole dettate per la crisi Parmalat, approvate, applicate e molto più coraggiose.
Se ne trova conferma nel piano di riassetto del gruppo Parmalat, appena presentato al Ministro Marzano. Come aveva auspicato lavoce.info all’indomani dell’approvazione del decreto d’emergenza alla vigilia di Natale (Dl 23-12-2003, n. 347), il piano può avvalersi di regole innovative che il Parlamento ha adottato convertendo il decreto in legge (L. 18-2-2004, n. 39). Tali regole consentono al commissario Parmalat di operare una vera ristrutturazione finanziaria e di trasferire l’impresa in crisi ai creditori.

Il piano

Il piano Parmalat prevede che venga costituita una società per azioni che assume l’attivo di sedici società della galassia Parmalat e ne paga i creditori. (1)
Il fatto nuovo è che mentre la nuova società pagherà in denaro (e per intero) i creditori privilegiati (fisco, lavoratori, artigiani, eccetera), “pagherà” con le proprie azioni tutti gli altri: le riceveranno in proporzione ai diritti che rispettivamente vantavano verso una o più delle sedici società. La nuova Parmalat, dotata di una governance all’avanguardia, verrà quotata in Borsa. (2)
I creditori che vogliono avere denaro potranno cedere le azioni, gli altri potranno giovarsi degli incrementi di valore che nel tempo dovessero prodursi. La perdita di un creditore oggi stimata, ad esempio, nell’80 per cento potrebbe ridursi (ma anche aumentare) in conseguenza dell’andamento delle azioni in Borsa.

Alla nuova società verranno attribuiti anche gli attivi che potrebbero derivare dalle azioni revocatorie e di risarcimento danni contro amministratori, sindaci, revisori e alcune banche e intermediari finanziari ritenuti (a torto o a ragione) responsabili del dissesto. Si tratta di un attivo del tutto incerto, ma che potrebbe ridurre le perdite dei creditori in misura anche significativa. D’altra parte la nuova società si assume anche il rischio delle cause iniziate contro Parmalat negli Stati Uniti, il cui costo, anche per spese legali, potrebbe essere elevato.

Restano fuori dal piano di ristrutturazione quattro società del gruppo Parmalat (fra cui Parma calcio) e alcune società sotto il controllo dei Tanzi, ma non di Parmalat (ad esempio, Parmatour). I loro creditori riceveranno, secondo il sistema tradizionale, ciò che si ricaverà dalla vendita dei beni delle società. Fuori dal piano sono anche le società poste al di fuori dell’Unione europea (Brasile e Stati Uniti principalmente), la cui crisi verrà risolta secondo le norme applicabili nei rispettivi paesi.
Il piano, dopo essere stato presentato ufficialmente, sarà sottoposto nei prossimi mesi al voto dei creditori i quali, a maggioranza, potranno approvarlo o rifiutarlo. Se lo approveranno, entro un anno la nuova società potrebbe essere già operativa.

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E i vecchi azionisti? Sono ormai fuori: la nuova Parmalat sarà infatti (solo) dei creditori. Si era per la verità ipotizzato di dare agli azionisti un warrant per acquistare le azioni della nuova società a condizioni di favore, per rientrare in gioco se queste azioni acquistassero nel tempo così tanto valore da compensare i creditori-azionisti di tutta la perdita subita. La cosa è tuttavia tecnicamente difficile e, forse, anche iniqua: i vecchi azionisti sono stati alla finestra, protetti dalla responsabilità limitata, mentre Parmalat franava sulle spalle dei creditori. Agli azionisti (diversi dai Tanzi) resta quindi poco da fare, se non agire per il risarcimento del danno contro i responsabili del dissesto e, qualora abbiano ricevuto le azioni in violazione delle norme sui servizi finanziari, contro gli intermediari da cui le abbiano acquistate.

Parmalat: un caso “facile”

Pur nella sua incredibile complessità tecnica, è bene tenere a mente che, dal punto di vista della soluzione, Parmalat costituisce un caso politicamente facile. L’indebitamento che è emerso è enorme, ma l’impresa ha un margine operativo positivo e si autosostiene. Nessun licenziamento è stato necessario, e anche la finanza-ponte, prontamente concessa dalle banche, non è stata utilizzata. Lo Stato ha contribuito, consentendo ai creditori agricoli e agli autotrasportatori messi in difficoltà dal crac Parmalat di accedere a un credito particolarmente agevolato.

Il piano Parmalat, dunque, si limita a staccare i rami secchi e a liberare dai vecchi debiti un’impresa che, pur fragile, può riprendere a camminare da sola. Non si è posta, in altre parole, quell’alternativa fra tutela dei lavoratori (e dei fornitori) e tutela dei creditori che costituisce uno dei più difficili nodi “politici” della crisi d’impresa, soprattutto della grande impresa. La politica ha fatto da (interessato) sparring partner, ma non ha imposto in nome di interessi “politici” (occupazione, interesse nazionale) scelte che – soprattutto per gli obbligazionisti – sarebbero state indigeribili, con danni sul piano dell’immagine internazionale dell’Italia ancor più gravi di quelli che il caso ha già prodotto.
Ben diverso sarebbe, ad esempio, se Alitalia divenisse insolvente: le regole applicabili sarebbero le stesse (anche Alitalia ha più di mille dipendenti), ma il contesto sarebbe completamente diverso. Mentre Parmalat ha bisogno (soprattutto) di una ristrutturazione finanziaria, Alitalia avrebbe bisogno di una ristrutturazione industriale, per tornare a creare valore mentre oggi lo distrugge. All’eventuale commissario straordinario si presenterebbero scelte difficili, da operare sotto le direttive di una politica alle prese con una coperta troppo corta (creditori, lavoratori, divieto di aiuti di Stato).

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Le lezioni da trarre

Quali le lezioni della crisi Parmalat? Sono principalmente due, e così ovvie che è strano che l’Italia le abbia definitivamente apprese solo con questa crisi (e solo per la grande impresa, che nel nostro paese dà lavoro a una parte minoritaria degli occupati).
(1) È importante avere una procedura che consenta la gestione dell’attivo e la continuazione dell’attività mentre il debitore (o il curatore) e i creditori negoziano una soluzione flessibile. Sembra incredibile, ma in Italia non c’è. Anche il Regno Unito, buon ultimo, se ne è dotato lo scorso anno, così completando un quadro che già era molto efficiente.
(2) È importante avere una procedura che consenta, accanto alla ristrutturazione industriale, anche la ristrutturazione finanziaria e che al limite eviti di dover vendere all’asta i beni dell’impresa (con le note perdite di valore dovute alle imperfezioni dei mercati). Esattamente questo accadrà con Parmalat, che invece di essere venduta a terzi verrà “venduta” ai suoi stessi creditori.
Anche se il prezzo è stato altissimo, la lezione di Parmalat potrebbe portare frutti positivi. Senz’altro li sta portando per il diritto della crisi d’impresa italiano, che fino a pochi mesi fa si basava su concetti antiquati e che oggi si trova proiettato in avanti dalle spinte del più grave dissesto degli ultimi decenni.
Il possibile successo di Parmalat non è facilmente ripetibile. Tuttavia, da qui occorre muovere per la riscrittura delle regole sulla crisi di tutte le imprese, grandi e piccole.

 

(1) Si vedano le linee-guida del piano, presentato ai creditori il 4 giugno 2004: http://www.parmalat.com/it/doc/Creditors%20Meeting%204%20June%20(ii).pdf

(2) La governance della nuova Parmalat è descritta al punto 3 del comunicato-stampa 17 maggio 2004: http://www.parmalat.com/it/doc/2004.05.17%20Linee%20guida%20it.pdf

 

 

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