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Di padre in figlio, un passaggio problematico

Il passaggio generazionale è in tutta Europa un momento difficile per la sopravvivenza delle piccole e medie imprese. Ma il problema è particolarmente rilevante in Italia. Il nuovo diritto societario delinea una governance per la Srl familiare in grado di amalgamare flessibilità e certezza delle regole. Prevede però anche la possibilità di ampliare per via statutaria le cause inderogabili di recesso. Un’opzione che potrebbe trasformarsi in un incentivo per azioni pretestuose del singolo socio. E aprire così la strada a lunghe e costose dispute giudiziarie.

Le piccole e medie imprese italiane faticano a passare “di padre in figlio”: meno di un terzo di queste sopravvive alla seconda generazione e, secondo i dati Sda–Bocconi, solo il 15 per cento la supera. Per una visione comparata a livello europeo, le informazioni statistiche disponibili sono poche, frammentarie e disomogenee. Tuttavia, il quadro appare chiaro: il problema del passaggio generazionale delle Pmi ha dimensioni significative nella generalità dei paesi dell’Unione Europea.
La Commissione europea stima, infatti, che solo tra il 5 e il 15 per cento delle imprese familiari sopravvive alla terza generazione e che nei prossimi dieci anni quasi un terzo delle imprese (si va da un massimo del 40 per cento a un minimo del 25 per cento, a seconda degli Stati membri) dovranno essere trasferite a nuovi proprietari. Si prevede una media di quasi 610mila passaggi di proprietà di Pmi all’anno e di queste 610mila aziende, il 50 per cento impiega lavoratori dipendenti.  In Italia, nel 2003, ben il 60 per cento dei trasferimenti di imprese è avvenuto tra soggetti legati da vincoli di parentela.

Diritto societario e successione

La riforma del diritto societario entrata in vigore lo scorso anno ha introdotto modifiche rilevanti soprattutto per le società a responsabilità limitata (Srl). Le Srl sono tipicamente Pmi e in Italia rappresentano più del 90 per cento delle società di capitali, dunque le nuove regole finiscono per avere effetti anche nel favorire o meno il successo – in termini di efficienza di impresa – dei passaggi generazionali di larga parte delle aziende italiane. È rilevante perciò valutare se le nuove disposizioni consentano di risolvere parte delle debolezze tipiche del modello di controllo famigliare. Una delle maggiori fonti di inefficienze risiede nell’articolazione informale dei rapporti tra i soci. Questa caratteristica, che nella prima generazione costituisce elemento di peculiarità e di forza, può trasformarsi in un fattore di debolezza se gli eredi litigano o non si trovano in sintonia sulle modalità di conduzione aziendale, quando viene a mancare il ruolo di “guida” del capostipite-fondatore. (1)
Si tratta di un aspetto che compare di frequente nelle società “chiuse”, cioè in quelle aziende che non possono emettere azioni o obbligazioni, tipicamente le Pmi organizzate in forma di Srl, dove più difficilmente arrivano le sollecitazioni del mercato e dove pertanto le inefficienze tendono già di per sé a sclerotizzarsi. Ed è ancora più amplificato nelle società appartenenti alle classi dimensionali più piccole dove, da un lato, il patrimonio familiare è di norma interamente investito nell’attività dell’impresa – e dunque si amplificano le occasioni e le dimensioni dei contrasti tra soci-parenti – e, dall’altro, è più facile che manchi una vera e propria struttura per l’amministrazione, lasciata alla “improvvisazione” delle singole circostanze, con la conseguente difficoltà nella ricostruzione delle responsabilità individuali.
È allora un compito proprio del diritto societario definire assetti di governo dell’impresa che ne favoriscano la stabilità e la continuità, prevenendo i conflitti interni o favorendone una rapida risoluzione nell’interesse sia dei singoli che dell’attività imprenditoriale nel suo complesso. Nelle nuove norme che regolano la Srl, sono due gli aspetti rilevanti nell’articolazione dei rapporti tra soci:
· la modalità con cui gli eredi partecipano alla vita aziendale;
· la modalità con cui soci-eredi non interessati all’attività o impossibilitati a parteciparvi possono disimpegnarsi, senza nuocere né al loro patrimonio personale né a quello più ampio e generale ascrivibile all’attività imprenditoriale nel suo complesso.

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La governance

La riforma contiene alcune innovazioni estremamente importanti per definire una governance che, pur senza privare le gestioni familiari della loro tradizionale flessibilità e adattabilità a situazioni e persone, abbia fondazioni giuridiche sicure e codificate in tutte le principali fasi attraverso cui si sviluppa la vita di un’impresa. In particolare, si tratta della forte autonomia statutaria che viene riconosciuta alle Srl, e della conseguente possibilità di prevedere una declinazione di ruoli e di competenze tali da soddisfare le diverse volontà di coinvolgimento da parte dei soci-eredi, con la distinzione, ad esempio, tra l’erede che voglia essere socio-gestore e quello che intenda rimanere mero proprietario.

I “costi” dell’uscita del socio

Meno adeguate appaiono, invece, le soluzioni introdotte dalla riforma quando si tratti di regolare l’uscita del socio-erede e di soddisfare i suoi diritti patrimoniali senza compromettere la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Non esiste un mercato in cui scambiare le partecipazioni delle Srl perché sono per definizione società chiuse. Ne segue un’evidente difficoltà pratica, ma anche giuridica, su come possa essere realizzata l’uscita, e perciò il disinvestimento delle quote, da parte di uno o più soci-eredi.  La libertà statutaria introdotta dalla riforma consente di ampliare il numero dei casi nei quali il singolo socio può decidere di uscire dall’impresa e riprendersi la parte di capitale che gli appartiene senza che gli altri possano opporsi. Nei momenti di dissidio, il potere di “ricatto” che questa nuova regola dà a ciascuno dei soci, rende più difficile il raggiungimento di una composizione che permetta la sopravvivenza dell’impresa. Infatti, l’effetto dei comportamenti strategici dei soci consentiti dal potere di “ricatto” incrementa il rischio di un rilevante indebolimento delle imprese che possono trovarsi costrette ad accantonamenti forzosi di risorse (o a indebitamenti urgenti), per far fronte ai possibili esborsi per recesso. Inoltre, le nuove regole rendono più incerti i criteri per la quantificazione del valore economico delle quote in caso di recesso. È un elemento che dilata incertezze e spazi di contrattazione tra i soci in dissidio e aumenta le possibilità di controversie giuridiche. Infatti, nel caso in cui non si raggiunga un accordo tra i soci, la riforma delega a un esperto nominato dal tribunale il compito di effettuare la valutazione. Data l’estrema lentezza della giustizia italiana, non è difficile immaginare le conseguenze sulla sopravvivenza dell’azienda che una tale evenienza può comportare.

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Opportunità e rischi

In conclusione, il nuovo diritto, pur delineando una nuova governance per la Srl familiare in grado di amalgamare flessibilità e certezza delle regole, si pone in maniera ambigua rispetto a uno dei momenti più critici della vita di queste imprese: una successione generazionale difficoltosa che porti al recesso di uno o più soci-erede. La possibilità di ampliare per via statutaria le cause inderogabili di recesso potrebbe diventare incentivo per azioni pretestuose del singolo socio, e quindi essere causa di procedure lunghe e costose innanzi all’autorità giudiziaria (come la denuncia di irregolarità al tribunale, ex art. 2409 codice civile), proprio quelle che si vorrebbe invece prevenire o semplificare per la salvaguardia del valore economico dell’impresa. Il rischio è che questo aspetto possa vanificare anche i progressi che invece la riforma segna dal punto di vista delle modalità di governance.

(1) Se si confrontano i casi di trasferimento nell’ambito della famiglia controllante rispetto a quelli extrafamiliari, si nota che nel primo caso si raggiunge una maggiore dispersione della proprietà: le imprese trasferite tra soggetti legati da parentela presentano un numero medio di proprietari più alto (3,19 contro 2,65) così come un più alto numero medio di controllanti (1,95 contro 1,47), mentre la dimensione media delle quote di proprietà è più bassa (33,15 contro 46,80). Una tale caratteristica è riconducibile al frazionamento della proprietà che ha luogo quando nell’avvicendamento generazionale subentrano più eredi.

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Sognando coi piedi per terra

  1. On. Mario Lettieri Segretario Commissione Finanze

    Il problema del cosidetto passaggio generazionale nella conduzione delle PMI sollevato da Luisa Sciandra non è affatto secondario per lo sviluppo e la sopravvivenza delle stesse. Consapevole della rilevanza della questione ho presentato la proposta di legge n. 5421. Vengono previste agevolazioni fiscali non soltanto per l’assunzione di temporary manager ma anche per favorire il ricambio generazionale nella conduzione aziendale (art. 5) della citata proposta. Attualmente essa è in discussione alla Commissione Lavoro della Camera.

  2. Alessandro Savorana

    Concordo sulle osservazioni espresse nel suo pregevole articolo.
    Avendo studiato da vicino la riforma del diritto societario, mi permetto di segnalare alcuni spunti di riflessione attinenti al regime del recesso delle S.r.l.
    Sul recesso, il punto critico è dato dal fatto che l’attuale disposizione normativa non converge sul precetto enunciato nella legge delega (all’art. 4, punto 9), laddove l’autonomia statutaria doveva necessariamente incontrare un limite nel principio della salvaguardia dell’integrità del capitale sociale e degli interessi dei creditori sociali.
    Questo principio avrebbe potuto porre un limite all’introduzione di ulteriori clausole di recesso nello statuto, laddove non supportate da una chiara e motivata ragione alla prosecuzione del rapporto sociale e, pertanto, fungere deterrente nei confronti del potere di ricatto di alcuni soci.
    L’attuale art. 2473 è dunque una norma da ripensare anche perché lo stesso principio avrebbe peraltro consentito che, nelle dispute sulla determinazione del valore di mercato (temine inappropriato per società “chiuse” come le S.r.l.), si ponesse la possibilità che a decidere sul valore di rimborso fosse un giudice, sia pur supportato da un esperto.
    In tal senso vi era una soluzione a portata di mano indirettamente offerta dal legislatore comunitario, che nell’art. 28 della Direttiva Comunitaria 78/855 in materia di fusioni di società controllate al 90%,, dispone che sia il giudice, in caso di disaccordo, a decidere la contropartita che l’incorporante deve assegnare ai soci dell’incorporata.
    Dunque, in luogo di un salasso finanziario (della società o dei soci) o di una più preoccupante messa in liquidazione della società, in ipotesi di recesso ed in presenza di contestazione sul valore delle quote, era forse più opportuno che la loro determinazione fosse stabilita da un giudice, il quale, anche avvalendosi di un esperto da lui designato, decidesse tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, e cioè della continuazione dell’attività sociale, del socio recedente, degli altri soci, sempre tenendo fermo il principio della salvaguardia del capitale sociale e degli interessi dei creditori sociali.
    Qualcuno, come sempre accade, sarebbe rimasto scontento, ma l’importante era, credo, disporre di una procedura rapida che evitasse il trascinarsi di diatribe che danneggerebbero soprattutto il valore economico e sociale dell’impresa.

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