Lantitrust in Europa e in Italia segue un modello amministrativo, nel quale il procedimento avviene allinterno delle Autorità con laccusa istruita dagli uffici e la decisione presa dalla Commissione. La necessità di garantire equilibrio tra ragioni dellaccusa e della difesa ha portato in Europa ad introdurre nuove figure come quella del Chief Economist, una esperienza che potrebbe rivelarsi utile anche per lItalia. Attorno alla relazione annuale dellAutorità antitrust tenuta dal Presidente Catricalà si è sviluppato un dibattito importante, ospitato anche sul nostro sito, in merito alla natura dellintervento a tutela della concorrenza nel panorama italiano e al confronto tra lesperienza della Presidenza Tesauro, descritta in modo schematico come custode di una distinzione netta di ruoli tra autorità e imprese, e lapproccio preannunciato dalla nuova Commissione, orientato ad un maggior dialogo tra le parti. La soluzione europea Non intendo in questo intervento entrare nel merito dei due possibili modelli di enforcement, discussi nellintervento di Michele Grillo , né tracciare una valutazione dellesperienza Tesauro, cui dedica il suo intervento Carlo Scarpa. Vorrei invece affrontare un aspetto che emerge ciclicamente nelle discussioni relative alle politiche di tutela della concorrenza, relativo ai meccanismi di checks and balances che consentono allintervento antitrust di raggiungere una consistenza e prevedibilità agli occhi delle imprese e un equilibrio nella valutazione delle ragioni delle diverse parti coinvolte. Due meccanismi di verifica Questa evoluzione senzaltro positiva pone tuttavia il modello amministrativo europeo di enforcement antitrust sotto una notevole tensione: la non completa separazione tra ruolo dellaccusa e ruolo di giudizio, entrambi interni allAutorità stessa, assieme ad una valutazione in sede di appello limitata agli aspetti di correttezza formale del procedimento lasciano un potenziale spazio di discrezionalità al giudizio delle Autorità, laddove le valutazione economiche alla base di una decisione non trovino un sufficiente controllo di merito né nel dibattimento presso lAutorità (per la insufficiente separazione dei ruoli) né in sede di appello (per il rifiuto a sviluppare considerazioni di merito).
Il tema si pone con grande nettezza dal confronto tra il modello americano di enforcement pubblico, che vede un ruolo autonomo del giudice nel valutare le ragioni dellaccusa, promosse dalle agenzie antitrust (Dipartimento di Giustizia o Federal Trade Commission), e della difesa, e il modello amministrativo prevalente in Europa e seguito anche dallItalia, basato su un primo grado di giudizio presso le Autorità antitrust, allinterno delle quali gli uffici svolgono il ruolo dellaccusa mentre il giudizio è affidato alla Commissione che presiede lAutorità stessa. La soluzione europea, caratterizzata da una separazione meno netta tra accusa e giudizio, è stata a più riprese giudicata, non sempre in modo disinteressato, come naturalmente incline a una distorsione a favore delle ragioni dellaccusa. Molto spesso è la impossibilità per la Commissione antitrust, per limiti di tempo e di risorse, ad accedere in modo indipendente alla ricostruzione dei fatti, funzione svolta dagli uffici che preparano listruttoria, che crea una distorsione a favore di chi analizza ed elabora quegli stessi fatti e li presenta in sede di giudizio formulando una ipotesi di accusa.
Per ovviare a questo pericolo, peraltro, lenforcement in Europa ha sviluppato una serie di procedure amministrative che compensassero, almeno in parte, tale dato, richiedendo una maggiore trasparenza, rispetto al modello americano, in tutti i passaggi del procedimento e la pubblicazione delle decisioni, qualunque ne fosse lesito. A ciò si accompagna la valutazione in sede di appello secondo i gradi della giustizia amministrativa, con il ricorso, nel caso italiano, al TAR del Lazio e al Consiglio di Stato.
Il controllo giurisdizionale in sede di appello, per sua natura, dovrebbe limitarsi a giudicare la correttezza e completezza dellattività di valutazione compiuta dallAutorità, senza entrare nel merito delle valutazioni stesse. Dovrebbe cioè valutare se una decisione è stata raggiunta con una disamina completa e esauriente dei fatti, e non se la decisione sia condivisibile o meno nel merito. Pur essendo questa distinzione alquanto opaca, resta evidente dallesperienza recente la ritrosia del giudice amministrativo ad inoltrarsi in indagini complesse nelle quali la valutazione circa la equilibrata considerazione dei diversi elementi in gioco difficilmente può essere separata da quella di merito sul modo con cui le analisi condotte sono state sviluppate.
Questo aspetto problematico appare di importanza crescente laddove i procedimenti antitrust hanno via via accresciuto negli ultimi anni anche in Italia, sia per lapproccio seguito dalla Commissione Tesauro che per la impostazione promossa in modo netto dalla Commissione Europea, limportanza dellanalisi economica per la valutazione di un caso. Oggi sempre più in tutte le materie di intervento, controllo delle concentrazioni, intese e abusi di posizione dominante, lAutorità antitrust ha abbandonato un approccio meramente formalistico, sviluppando una valutazione che entra nel merito dellanalisi economica dellimpatto delle condotte seguite sul funzionamento dei mercati e sul benessere dei consumatori. La valutazione antitrust appare oggi assai più complessa e economics based di quanto non fosse un decennio fa.
Ritengo che molte delle critiche che, in modo più o meno larvato, sono state avanzate in questi anni alle decisioni della Commissione Tesauro, critiche che sembrano oggi guardare con favore alla prospettiva di un maggior dialogo con le imprese indicata nella relazione del Presidente Catricalà, possano trovare la loro vera ragione nellinsoddisfazione, motivata o meno che sia, per i meccanismi di checks and balances che hanno caratterizzato il recente passato dellAutorità italiana.
In questo senso alcune importanti innovazioni che sono stati promosse alla Direzione Generale per la Concorrenza (DGComp) della Commissione Europea dallallora Commissario Monti possono offrire una risposta che preservi lapproccio di netta separazione dei ruoli tra Autorità e imprese ma al contempo venga incontro allesigenza di un pieno bilanciamento dei ruoli dellaccusa e della difesa nellambito dei procedimenti antitrust.
Mi riferisco in primo luogo alla creazione della figura del Chief Economist, che risponde direttamente al Commissario alla Concorrenza, e del team di collaboratori di cui questi si avvale, nucleo separato dallorganizzazione degli uffici che istruiscono i casi ma che viene coinvolto nella valutazione di questi in duplice veste. In alcuni casi i funzionari del Chief Economist team (CET) sono coinvolti sin dallinizio di una indagine, offrendo un contraltare allanalisi svolta dagli uffici che ne vagli in modo indipendente e continuativo la solidità delle argomentazioni economiche; in altri casi il CET interviene quando lattività istruttoria è conclusa, offrendo al Commissario alla concorrenza una valutazione indipendente del caso. La separazione organizzativa e di carriera dei membri del CET rispetto ai funzionari della DGComp consente di creare, allinterno del modello amministrativo europeo, un elemento di reale contraddittorio nel quale il Commissario abbia modo di formarsi una opinione approfondita su un caso, con lausilio del CET, in modo indipendente da chi ha istruito lindagine.
Un secondo meccanismo di verifica interna della solidità delle argomentazioni di un caso è quello della peer review, organizzata allinterno della DGComp creando un fittizio contraddittorio tra il gruppo che ha portato avanti una indagine e un altro gruppo di funzionari che deve sottoporre ad un vaglio critico stringente gli argomenti proposti dallaccusa.
Ruolo del CET e peer review rappresentano due ulteriori e significative tappe con cui il modello amministrativo di enforcement dellantitrust europeo ha cercato in anni recenti di venire incontro allesigenza di un pieno bilanciamento degli argomenti di accusa e difesa. Riteniamo che un analogo sviluppo in sede italiana possa costituire un modo per rispondere a quanti accusano la Commissione antitrust di una difesa precostituita degli argomenti proposti dagli uffici, sviluppando una rete di controlli che comparino la solidità di tali argomenti e di quelli proposti dalle imprese. Questa funzione appare tanto più importante in quanto consentirebbe di vagliare con maggior rigore una serie di argomentazioni di natura economica per le quali il giudice amministrativo è restio per sua natura e missione ad entrare in sede di appello, colmando quel vuoto di verifiche che oggi a volte può manifestarsi.
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