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Gli emendamenti che vorremmo

Il “problema Fazio” va risolto cambiando le regole che hanno portato alla crisi di Banca d’Italia e applicando le nuove norme fin da subito. Senza fare leggi ad-personam. Ma gli emendamenti approvati dal Consiglio dei ministri di venerdì lasciano tutto come prima perché i mutamenti apportati alla governance della nostra banca centrale sono per lo più cosmetici. Niente impedisce al Governatore attuale o a chi lo sostituirà di continuare nella gestione monocratica dell’istituzione. Per ridare credibilità alla Banca d’Italia non basta che l’attuale Governatore se ne vada: è necessario avere subito nuove norme che pongano fine alla gestione monocratica.  Eccole.

Gli emendamenti che vorremmo

 Quando la moral suasion non basta

Con Antonio Fazio la “moral suasion” non sembra bastare, come riconosciuto ex-post dallo stesso ministro dell’Economia. Ce ne eravamo già accorti da tempo.
Non era bastato a indurlo a dimettersi lo sconcerto dei colleghi del direttivo della Bce, né il rischio di una censura alla luce del codice di condotta del sistema delle banche centrali europee o la preoccupazione espressa dalla Commissione Europea. E neppure i danni di immagine testimoniati dai numerosi articoli del Financial Times e dell’Economist. Non erano bastate le evidenti fratture interne a Bankitalia, né l’indignazione per il contenuto delle intercettazioni, né un arbitro che si schiera dalla parte di chi è accusato di avere violato regole fondamentali per la solidità del nostro sistema bancario. E nemmeno, infine, era bastata l’opinione unanime degli economisti, il loro chiedere in tutti i modi di salvare un’istituzione simbolo del risanamento del nostro paese.
Siamo contrari a cambiare le regole in funzione dell’attuale Governatore e siamo contrari alle leggi ad-personam. Ad esempio, ci pare sbagliato introdurre un limite massimo d’età di settant’anni per i componenti del direttorio e per lo stesso Governatore, un escamotage per forzare Fazio a lasciare. Una regola di questo tipo escluderebbe dal novero dei candidati alla carica persone di comprovata esperienza che potrebbero pregevolmente svolgere il mandato, mentre accrescerebbe il rischio che i soggetti nominati, nell’esercizio delle proprie funzioni, tengano indebitamente conto delle prospettive professionali successive.
Bisogna invece cambiare le regole per cambiare il ruolo del Governatore e ridare credibilità all’istituzione. Queste regole sono state lasciate così come sono dagli emendamenti cosmetici al disegno di legge sul risparmio decisi al Consiglio dei ministri di venerdì scorso. Non vogliamo che i principi generali di riforma sul modello Bce si traducano in leggi cosmetiche. E c’è tempo solo fino all’8 settembre per presentare emendamenti al Ddl sul risparmio o comunque per inserire nell’agenda parlamentare un disegno di legge specifico sulla governance di Banca d’Italia.
Per questo, a scanso di equivoci, abbiamo provato a tradurre le nostre proposte in un vero e proprio articolato che affronti i nodi cruciali: collegialità nelle decisioni, accountability, mandato a termine e nomina dei componenti del direttorio, concorrenza, trasparenza nei procedimenti di vigilanza e norme transitorie.

 1. Collegialità nelle decisioni

Non vogliamo più un monarca assoluto. La normativa vigente assegna al Governatore tutti i poteri non espressamente riservati dallo Statuto al Consiglio superiore e al Comitato del consiglio superiore che in realtà non hanno competenze in materia di tutela del risparmio e di esercizio del credito e, quindi, sull’attività di vigilanza della Banca. (1)
Non è oggi prevista alcuna funzione collegiale del direttorio. La via più diretta per rendere collegiale l’esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia, consiste nel prevedere che esso spetta al direttorio, che come organo collegiale decide a maggioranza semplice. Il testo liquidato dal Consiglio dei ministri prevede invece solo un parere preventivo del direttorio.
Attualmente l’articolo 5, lettera c, dello Statuto della Banca d’Italia prevede che il direttorio sia composto da quattro membri (governatore, direttore generale e due vicedirettori generali). Per operare efficacemente come organo collegiale, occorre che i componenti del direttorio siano in numero dispari.
Queste disposizioni dovrebbero entrare in vigore all’atto di approvazione della legge, ponendo fine immediatamente alla gestione monocratica della banca.

Proposta

Aggiungere all’articolo 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) il seguente comma:

Articolo 4, comma 1-bis
“I poteri della Banca d’Italia in materia di vigilanza sono esercitati dal direttorio, organo collegiale costituito dal governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo Statuto della Banca d’Italia. Lo Statuto determina anche le modalità per rendere pubbliche le sue decisioni. Queste disposizioni entrano in vigore all’atto di approvazione di questa legge”.

2. Accountability

La Banca d’Italia sinora non è formalmente tenuta a presentare periodicamente al Parlamento una relazione sull’attività di vigilanza. Il Testo unico bancario si limita a prevedere l’obbligo della pubblicazione della relazione annuale (articolo 4, comma 4).
Per uniformare il modello a quello previsto per le altre Autorità indipendenti, occorre che la legge preveda espressamente la trasmissione della relazione annuale al Parlamento. Gli emendamenti approvati dal Consiglio dei ministri indicano solo un generico “riferire al Parlamento del suo operato” che rischia di tradursi in un doppione della relazione sulla vigilanza già oggi presentata all’Assemblea annuale. Utile anche fissare i contenuti della relazione da trasmettere al Parlamento: questa deve soffermarsi sui risultati dello svolgimento delle funzioni istituzionali e deve essere l’oggetto di una pubblica discussione nelle commissioni parlamentari competenti.

Proposta

Aggiungere al comma 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le seguenti parole:
“e la trasmette ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per la pubblica discussione davanti alle commissioni parlamentari competenti”.

3. Mandato a termine e nomina dei componenti del direttorio

In linea con il modello della Bce e delle altre Autorità indipendenti italiane, riteniamo opportuno prevedere un mandato a termine per i componenti del direttorio. Per il Governatore tale mandato, non rinnovabile, potrebbe essere di otto anni, come nel caso del presidente della Bce. Per gli altri componenti la durata del mandato, comunque non inferiore a cinque anni, può essere disciplinata dallo Statuto della Banca d’Italia. Lo Statuto può anche prevedere meccanismi volti a garantire che la conclusione del mandato dei vari membri non sia contestuale, per evitare che ci possa essere un rinnovamento completo del direttorio a scadenze fisse.
Le regole per la nomina del Governatore e degli altri componenti del direttorio attualmente sono contenute nello Statuto della Banca d’Italia. L’articolo 19 dello Statuto prevede che la nomina spetta al Consiglio superiore della Banca d’Italia, e deve essere approvata con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell’Economia, sentito il Consiglio dei ministri. Questo meccanismo è peculiare, per il fatto di essere disciplinato nello Statuto (anche se lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica) e per il fatto che, indirettamente, la nomina è riconducibile alle banche che detengono il capitale della Banca d’Italia. È infatti l’assemblea dei partecipanti, nelle tredici sedi territoriali della Banca d’Italia a nominare i componenti del Consiglio superiore che a loro volta nominano i componenti del direttorio. (2)
Se si intende uniformare i meccanismi di nomina dei componenti del direttorio a quelli di altre Autorità indipendenti, non è necessario modificare l’assetto proprietario della Banca, così come previsto dagli emendamenti approvati dal Consiglio dei ministri. È infatti sufficiente separare le funzioni gestionali amministrative, che possono rimanere in capo al Consiglio superiore, dalle funzioni di nomina dei componenti del direttorio, da attribuire alle autorità pubbliche.
La riforma deve, in ogni caso, evitare il rischio di una lottizzazione politica, che potrebbe comportare un peggioramento rispetto all’attuale sistema. Il meccanismo che meglio consente un severo scrutinio politico sui requisiti dei candidati è quello della nomina governativa previo parere vincolante delle commissioni parlamentari a maggioranza qualificata, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica. Appare opportuno introdurre a livello normativo per i componenti del direttorio gli stessi requisiti professionali che sono previsti per i componenti del comitato esecutivo della Bce, nonché previsioni sulle incompatibilità successive alla scadenza del mandato.

Proposta

Articolo ….

(Nomina e durata della carica dei componenti del direttorio della Banca d’Italia)

“1. Il Governatore e gli altri componenti del direttorio della Banca d’Italia sono nominati dal presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei ministri e previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza qualificata all’esito di un’audizione pubblica. La nomina è approvata con decreto del Presidente della Repubblica. I componenti del direttorio sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nei settori monetario, bancario o finanziario.
2. Il Governatore dura in carica per otto anni e non può essere riconfermato. Gli altri componenti del direttorio sono nominati per un numero di anni non inferiore a cinque, stabilito nello Statuto della Banca d’Italia.
3. Per almeno quattro anni dalla cessazione del mandato i componenti del direttorio non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese soggette alla vigilanza della Banca d’Italia.”.

4. Concorrenza

Nel testo unificato del disegno di legge sul risparmio era contenuto un articolo 23 volto a trasferire all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le competenze sull’antitrust bancario. (3)
La formulazione era complessivamente soddisfacente. Quindi lo riproduciamo qui sotto. Gli emendamenti approvati dal Consiglio dei ministri mantengono, invece, le competenze sull’antitrust bancaria a Banca d’Italia.

Proposta

Articolo …

(Competenze in materia di concorrenza)

1. All’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole “Aziende ed istituti di credito” sono sostituiti dalla seguente: “Banche”;

b) i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

“1. L’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d’Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell’Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

2. Se l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che si sia verificata un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un’ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede a norma dell’articolo 14 informandone la Banca d’Italia. Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d’Italia per l’espressione del parere di cui al comma 1.

3. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell’articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d’Italia di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1.

4. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d’Italia e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Se l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che l’operazione di concentrazione di cui al comma 4 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’articolo 6, procede a norma dell’articolo 16 informandone la Banca d’Italia.

6. La Banca d’Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 4, procede ai sensi dell’articolo 57 del Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. Qualora la Banca d’Italia non accordi l’autorizzazione prevista dall’articolo 57 del Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un’istruttoria ai sensi del comma 5. Qualora la Banca d’Italia, nell’autorizzare l’operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un’istruttoria ai sensi del comma 5, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell’istruttoria dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d’Italia.

8. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare un’operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 4 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d’Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 7, secondo periodo, dichiari che l’operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L’autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8.bis. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare il provvedimento di sua competenza”;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: “Salvo quanto disposto dal presente articolo,”.

2. All’articolo 57 del Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell’articolo 20 della medesima legge.

4-ter. La Banca d’Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l’istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione”.

3. Dopo l’articolo 155 del Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

“Art. 155-bis. –(Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione).

1. Fino all’adozione del regolamento della Banca d’Italia, previsto dall’articolo 57, comma 4-bis, per la disciplina del procedimento relativo all’istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217″.

5. Trasparenza nei procedimenti di vigilanza

Il Testo unico bancario già prevede che la Banca d’Italia determini e renda pubblici preventivamente i principi e i criteri dell’attività di vigilanza, motivi le decisioni, individui i termini per provvedere, pubblichi i provvedimenti aventi carattere generale e applichi in quanto compatibili le disposizioni della legge sulla concorrenza. Il testo del disegno di legge sul risparmio approvato il 3 marzo 2005 dalla Camera e attualmente all’esame del Senato prevede un rafforzamento delle garanzie procedurali in materia di autorizzazioni. (4)
Un ulteriore provvedimento che potrebbe contribuire ad accrescere la trasparenza nei procedimenti individuali della Banca riguarda la disciplina delle acquisizioni di partecipazioni al capitale delle banche di cui agli articoli 19 e 20 del Testo unico bancario. Infatti, il regime di autorizzazione preventiva previsto dall’articolo 19 del Tub, pur essendo compatibile con la direttiva comunitaria (che consente agli Stati membri di adottare regimi più stringenti di quello minimo richiesto), può favorire un esercizio eccessivamente discrezionale dell’attività di vigilanza, che può risultare discriminatorio e quindi in contrasto con i principi della libertà di stabilimento. (5)
Proponiamo che la valutazione sostanziale delle acquisizioni di partecipazioni bancarie da parte dell’Autorità di vigilanza si esplichi tramite un potere di opposizione all’operazione a essa notificata.

Proposta

L’articolo 19 del decreto legislativo n. 385/1993 è sostituito dal seguente:

Articolo 19

(Partecipazione qualificata in una banca)

1. Chiunque intenda acquisire a qualsiasi titolo una partecipazione che, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, supera il 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo della banca stessa, ne dà comunicazione preventiva alla Banca d’Italia.
2. La comunicazione preventiva deve essere effettuata anche quando le variazioni della partecipazione comportano partecipazioni al capitale della banca superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca d’Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.
3. La comunicazione preventiva è necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una società che detiene una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo della banca stessa.
4. La Banca d’Italia individua i soggetti tenuti alla comunicazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio.
5. La Banca d’Italia può opporsi all’acquisizione comunicata quando non ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca. Essa può altresì imporre la cessione della partecipazione qualora vengano meno tali condizioni.
6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d’impresa in settori non bancari né finanziari non possono acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca stessa.
7. La Banca d’Italia può altresì opporsi all’acquisizione comunicata in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa. Essa può altresì imporre la cessione della partecipazione qualora tali condizioni si verifichino in un momento successivo.
8. Le operazioni indicate nei commi 1 e 3 a cui partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità sono soggette ad autorizzazione. La domanda di autorizzazione, presentata alla Banca d’Italia, è da questa trasmessa al ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del quale il presidente del Consiglio dei ministri può vietare l’autorizzazione.
9. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.

6. Norme transitorie

La collegialità nelle decisioni, come si è visto, entrerebbe in vigore subito. Occorrerebbe anche prevedere disposizioni transitorie per la nomina dei componenti del direttorio. (6)
Il Governo ha proposto di lasciare tutto com’è fino a quando il Governatore abbandonerà. Non c’è bisogno di “cacciarlo per legge”, basta ridurre i suoi poteri imponendo fin da subito la collegialità e il rinnovo del direttorio in carica nei tempi minimi necessari per applicare le nuove disposizioni.

Proposta

Entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge si procede alla nomina del direttorio, nelle modalità previste dall’articolo….

(1) In virtù dell’articolo 5 del Dl c.p.s. 691/1947, ancora in vigore non essendo stato abrogato dal Testo unico bancario.

(2) In realtà, il sistema vigente già pone alcuni correttivi a possibili distorsioni. Infatti l’articolo 60 dello Statuto prevede stringenti incompatibilità per i componenti del Consiglio superiore, che sono proprio volte a garantire l’indipendenza della Banca dall’influenza politica e dei soggetti regolati. In particolare, non possono fare parte del Consiglio superiore le persone che rivestono cariche politiche, i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell’intermediazione finanziaria, dirigenti e impiegati della pubblica amministrazione nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovano in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte.

(3) Il testo adottato come testo base dalle Commissioni riunite VI e X della Camera, approvato il 25 novembre 2004.

(4) Ci riferiamo alla disposizione specifica che ai procedimenti individuali di Banca d’Italia si applicano i principi sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1999. Sono previste particolari garanzie per i procedimenti a carattere contenzioso e per i procedimenti sanzionatori. L’obbligo di motivazione è previsto non solo per i provvedimenti individuali, ma anche per i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale.

(5) La direttiva comunitaria 2000/12/CE che ha codificato la preesistente normativa comunitaria in materia di accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio, all’articolo 16 disciplina espressamente l’acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio. Stabilisce che gli Stati membri prevedano una procedura di informativa preventiva all’autorità competente la quale dispone di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione per opporsi al progetto “se, per tenere conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell’ente creditizio, non sono soddisfatte della qualità” degli acquirenti. La direttiva non impone quindi agli Stati membri di prevedere un procedimento autorizzatorio: essa consente in linea di principio anche di prevedere un mero obbligo di comunicazione preventiva accompagnato dal potere dell’Autorità di vigilanza di vietare ex post l’acquisizione entro un dato termine se non soddisfa determinati requisiti.

(6) Non essendo questi membri del Governing Council della Bce, non si applicherebbe loro il parere contrario della Bce a mutare la durata del mandato del Governatore in carica.

Emendamenti a confronto

Proposta lavoce.info

Articolo 4, comma 1-bis
“I poteri della Banca d’Italia in materia di vigilanza sono esercitati dal direttorio, organo collegiale costituito dal governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo Statuto della Banca d’Italia. Lo Statuto determina anche le modalità per rendere pubbliche le sue decisioni. Queste disposizioni entrano in vigore all’atto di approvazione di questa legge”.

DDL
019.5

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Turroni, Zancan

All’articolo 19, premettere il seguente:
3. I poteri della Banca d’Italia in materia di vigilanza sono esercitati dal Direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il Direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo Statuto della Banca d’Italia. Lo Statuto determina anche le modalita` per rendere pubbliche le sue decisioni.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

Proposta lavoce.info

Aggiungere al comma 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le seguenti parole:
“e la trasmette ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per la pubblica discussione davanti alle commissioni parlamentari competenti”.

DDL
019.3

Giaretta, Zanda, Castellani

All’articolo 19, premettere il seguente:
9. La Banca d’Italia trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull’attivita` di vigilanza svolta, recante i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza. La Banca d’Italia disciplina con proprio regolamento il procedimento per l’istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione”.

Proposta lavoce.info

Articolo ….

(Nomina e durata della carica dei componenti del direttorio della Banca d’Italia)

“1. Il Governatore e gli altri componenti del direttorio della Banca d’Italia sono nominati dal presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei ministri e previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza qualificata all’esito di un’audizione pubblica. La nomina è approvata con decreto del Presidente della Repubblica. I componenti del direttorio sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nei settori monetario, bancario o finanziario.
2. Il Governatore dura in carica per otto anni e non può essere riconfermato. Gli altri componenti del direttorio sono nominati per un numero di anni non inferiore a cinque, stabilito nello Statuto della Banca d’Italia.
3. Per almeno quattro anni dalla cessazione del mandato i componenti del direttorio non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese soggette alla vigilanza della Banca d’Italia.”.

DDL
019.5

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan

All’articolo 19, premettere il seguente:
«Art. 019.
(Nomina e durata del mandato del Governatore e degli altri componenti del Direttorio della Banca d’Italia e collegialita` in materia di vigilanza)
1. Il Governatore e gli altri componenti del Direttorio della Banca d’Italia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previo parere delle commissioni parlamentari, espresso a maggioranza qualificata, secondo quanto stabilito dai Regolamenti parlamentari. I componenti del Direttorio sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario.
2. Il Governatore dura in carica sette anni e non puo` essere riconfermato. Gli altri componenti del Direttorio sono nominati per un numero di anni non inferiore a cinque stabilito nello Statuto della Banca d’Italia. Per almeno quattro anni dalla cessazione del mandato i componenti del Direttorio non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese soggette allavigilanza della Banca d’Italia. Il limite di mandato di cui al presente comma si applica anche al Governatore in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge, con riferimento alla durata complessiva del mandato.

Proposta lavoce.info

Articolo …

(Competenze in materia di concorrenza)

1. All’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole “Aziende ed istituti di credito” sono sostituiti dalla seguente: “Banche”;
b) i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti (non recepito da ddl)
:
“1. L’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d’Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell’Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.
2. Se l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che si sia verificata un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un’ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede a norma dell’articolo 14 informandone la Banca d’Italia. Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d’Italia per l’espressione del parere di cui al comma 1.
3. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell’articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d’Italia di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1.
4. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d’Italia e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
5. Se l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che l’operazione di concentrazione di cui al comma 4 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’articolo 6, procede a norma dell’articolo 16 informandone la Banca d’Italia.
6. La Banca d’Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 4, procede ai sensi dell’articolo 57 del
Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
7. Qualora la Banca d’Italia non accordi l’autorizzazione prevista dall’articolo 57 del
Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un’istruttoria ai sensi del comma 5. Qualora la Banca d’Italia, nell’autorizzare l’operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un’istruttoria ai sensi del comma 5, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell’istruttoria dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d’Italia.
8. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare un’operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 4 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d’Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 7, secondo periodo, dichiari che l’operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L’autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.
8.bis. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare il provvedimento di sua competenza”;
c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: “Salvo quanto disposto dal presente articolo,”(non presente nel DDL).
2. All’articolo 57 del
Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell’articolo 20 della medesima legge.
4-ter. La Banca d’Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l’istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione”.
3. Dopo l’articolo 155 del
Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:
“Art. 155-bis. –(Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione).
1. Fino all’adozione del regolamento della Banca d’Italia, previsto dall’articolo 57, comma 4-bis, per la disciplina del procedimento relativo all’istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217″.

DDL
20.201

Castellani, Giaretta, Zanda, Cambursano

Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 24. (Ripartizione delle competenze delle autorita` di controllo sui settoribancario e creditizio secondo il modello della vigilanza funzionale)
«2. L’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all’Autorita` garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d’Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell’Autorita`. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l’Autorita`puo` adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.
3. Se l’Autorita` ritiene che si sia verificata un’intesa restrittiva della liberta` di concorrenza o un’ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell’articolo 14 informandone la Banca d’Italia. Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d’Italia per l’espressione del parere di cui al comma 2.
4. L’Autorita` puo` autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell’articolo 2 per esigenze di stabilita` del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d’Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1.
5. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d’Italia e all’Autorita`.
6. Se l’Autorita` ritiene che l’operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile vietata ai sensi dell’articolo 6, procede ai sensi dell’articolo 16 informandone la Banca d’Italia.
7. La Banca dItalia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
8. Qualora la Banca d’Italia non accordi l’autorizzazione prevista dall’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorita`, ove questa abbia aperto un’istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d’Italia, nell’autorizzare l’operazione rilevi che essa e` necessaria per assicurare la stabilita` di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorita`, ove questa abbia aperto un’istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell’istruttoria dell’Autorita`e` prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del procedimento motivato da parte della Banca d’Italia.
8-bis. L’Autorita` puo` autorizzare un’operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d’Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l’operazione e` necessaria per assicurare la stabilita` di una banca in essa coinvolta. L’autorizzazione non puo` comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalita` di cui al presente comma.
8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell’Autorita` sono adottati sentito il parere dell’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l’Autorita` puo` adottare il provvedimento di sua competenza:
4. All’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell’articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.
4-ter. La Banca dItalia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l’istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione».
5. Dopo l’articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e` inserito il seguente:
«Art. 155-bis. – (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione). 1. Fino all’adozione del regolamento della Banca d’Italia, previsto dall’articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all’istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

Proposta lavoce.info

L’articolo 19 del decreto legislativo n. 385/1993 è sostituito dal seguente:

Articolo 19
(Partecipazione qualificata in una banca)

1. Chiunque intenda acquisire a qualsiasi titolo una partecipazione che, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, supera il 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo della banca stessa, ne dà comunicazione preventiva alla Banca d’Italia.
2. La comunicazione preventiva deve essere effettuata anche quando le variazioni della partecipazione comportano partecipazioni al capitale della banca superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca d’Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.
3. La comunicazione preventiva è necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una società che detiene una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo della banca stessa.
4. La Banca d’Italia individua i soggetti tenuti alla comunicazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio.
5. La Banca d’Italia può opporsi all’acquisizione comunicata quando non ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca. Essa può altresì imporre la cessione della partecipazione qualora vengano meno tali condizioni.
6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d’impresa in settori non bancari né finanziari non possono acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca stessa.
7. La Banca d’Italia può altresì opporsi all’acquisizione comunicata in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa. Essa può altresì imporre la cessione della partecipazione qualora tali condizioni si verifichino in un momento successivo.
8. Le operazioni indicate nei commi 1 e 3 a cui partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità sono soggette ad autorizzazione. La domanda di autorizzazione, presentata alla Banca d’Italia, è da questa trasmessa al ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del quale il presidente del Consiglio dei ministri può vietare l’autorizzazione.
9. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.

DDL
Art. 24.
024.1

Turci, Chiusoli, Pasquini, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garaffa

All’articolo 24 premettere il seguente:
«Art. 024.
1. L’articolo 19 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e`sostituito dal seguente:

Art. 19.
(Partecipazione qualificata in una banca)

1. Chiunque intenda acquisire a qualsiasi titolo una partecipazione che, tenuto conto delle azioni o quote gia` possedute, supera il 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione preventiva alla Banca d’Italia.
2. La comunicazione preventiva deve essere effettuata anche quando e variazioni della partecipazione comportano partecipazioni al capitale della banca superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca d’Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.
3. La comunicazione preventiva e` necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una societa` che detiene una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale di una banca rappresentano da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo della banca stessa.
4. La Banca d’Italia individua i soggetti tenuti alla comunicazione quando il diritto di voto spetta o e` attribuito a un soggetto diverso dal socio.
5. La Banca d’Italia puo` opporsi all’acquisizione comunicata quando non ricorrano le
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca. Essa puo` altresì imporre la cessione della partecipazione qualora vengano meno tali condizioni.
6. I soggetti che, anche attraverso societa` controllate, svolgono in misura rilevante attivita` d’impresa in settori non bancari ne` finanziari non possono acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a quelle gia` possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca stessa.
7. La Banca d’Italia puo` altresì opporsi all’acquisizione comunicata in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa. Essa puo` altresý` imporre la cessione della partecipazione qualora tali condizioni si verifichino in un momento successivo.
8. Le operazioni indicate nei commi 1 e 3 a cui partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocita` sono soggette ad autorizzazione. La domanda di autorizzazione, presentata alla Banca d’Italia, e` da questa trasmessa al ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri puo` vietare l’autorizzazione.
9. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo ».

Riforma della Banca d’Italia, di Innocenzo Cipolletta

Questo è, paradossalmente, il momento meno adatto per fare una riforma della Banca d’Italia, malgrado una riforma appaia necessaria. Le vicende relative alle due OPA su Antonveneta e BNL hanno messo in evidenza, sia una carenza di regole, che una carenza di comportamenti da parte del vertice di Banca d’Italia. Se oggi l’attenzione si concentra sulla riforma della Banca, allora si legittima la convinzione che sia soprattutto l’inadeguatezza delle regole ad aver determinato queste vicende e la conseguente perdita di reputazione. Con ciò si avalla un concetto di inadeguatezza dell’Istituzione, gettando discredito su tutto quello che questa istituzione ha fatto nel corso degli anni.
Giusto invece sottolineare come, pur con queste regole, la Banca d’Italia, ha rappresentato nel tempo una istituzione forte che ha contribuito, spesso da sola, alla reputazione del Paese. D’altro canto, pur se il mandato del Governatore fosse stato a termine, pur se ci fossero stati limiti di età, pur se la proprietà della Banca fosse iscritta alla Stato, pur se il controllo della concorrenza fosse stato trasferito all’antitrust e pur se le decisioni fossero collegiali nell’ambito del direttorio (ove non si è alzata alcuna voce pubblica contraria), queste vicende si sarebbero potute comunque produrre. In effetti, sono stati proprio i comportamenti che sono venuti meno e quindi la prima cosa da fare per ristabilire la reputazione è quella di sindacare tali comportamenti.

Due osservazioni

Con ciò non si vuol dire che non sia opportuno ed urgente porre mano alle modifiche apportate allo Statuto della Banca d’Italia; e le raccomandazioni apparse su lavoce sono condivisibili, con due osservazioni: la prima riguarda il Direttorio che, con la proposta di estendere il mandato a termine a tutti i membri (vedere: Mandato a termine e nomina del Direttorio), verrebbe a mutare di natura, tanto che sarebbe improprio mantenere le dizioni di Direttore e Vicedirettori. Se i membri sono a termine, essi finiscono per avere una missione più di rappresentanza che gestionale ed occorrerebbe ripristinare da qualche parte la funzione gestionale che è essenziale.
La seconda osservazione riguarda la necessità di prevedere che il limite del 15% al possesso azionario di una banca detenuto da azionisti “industriali” (vedere: Trasparenza nei procedimenti di vigilanza; proposta di modifica del decreto legislativo 385/1993, art. 19, comma 7) non si applichi solo al singolo azionista, ma anche al complesso degli azionisti non finanziari, specie se questi fanno un patto, come è avvenuto nel caso della BNL, ove di fatto la norma è stata aggirata.

Alcune riflessioni di Federico Ghezzi e di Donato Masciandaro

Mi limito a considerazioni relative allo spostamento della tutela della concorrenza da BI a AGCM.

Sono favorevole a questo passaggio (qualcosa ho anche scritto qui in risposta ad una lettera del Senatore Grillo). Tuttavia, non è chiaro perché voi lo mettiate nel pacchetto. Quale è il timore? Si tratta del timore di una cattiva applicazione (tecnicamente scorretta), di una applicazione eccessivamente blanda (pur senza parlare di cattura), o di un applicazione guidata (ad esempio da considerazioni di politica bancaria-industriale) della legge? Io ho idea che si tratti soprattutto delle ultime due ipotesi; e questo spiegherebbe il perché inserire il passaggio di competenze nel pacchetto. Sarebbe tuttavia gradita una vostra presa di posizione.

Altre questioni più tecniche:
Comma 2: perché il parere a BI solo in caso di infrazioni? a me sembra che sarebbe meglio chiederlo sempre al termine dell’istruttoria … ad esempio e soprattutto in caso di esenzioni (le cui condizioni potrebbero rilevare anche sotto il profilo bancario);

Comma 3: da eliminare. Infatti:
a) l’eccezione non è mai stata utilizzata in quindici anni;
b) non è ben chiaro cosa sia il sistema monetario: se – come da textbook – fosse la componente domestica dei sistemi di pagamento, in epoca euro a che serve?
c) se si vogliono tutelare esigenze specifiche nei mercati interbancari (ad esempio commissioni interbancarie cartedicredito, no discrimination clauses, ecc) il terzo comma non serve! basta l’esenzione normale, come dimostrano tutti i provvedimenti comunitari (l’art. 81 non conosce eccezioni bancarie).

Il comma 8 dovrebbe essere chiarito; nel senso che non basta che BI affermi trattarsi di operazione di salvataggio affinché segua l’autorizzazione. Devono venire rispettate le condizioni standard della failing firm defense (almeno nella versione USA). Deve essere chiarito che l’AGCM ha il potere di imporre tutte le condizioni per ripristinare condizioni di concorrenza effettiva.
Federico Ghezzi

 

Trovo ottima l’iniziativa di proporre un documento articolato sulla riforma dell’assetto di governo della Banca d’Italia: aiuta il dibattito scientifico e civile (c’è ancora) sul tema. Piuttosto che osservazioni sui singoli
emendamenti, lasciatemi offrire una riflessione complessiva: credo sarebbe più efficace una proposta che facesse discendere le indicazioni specifiche sulla governance della banca centrale da una riordino complessivo dell’assetto
della supervisione finanziaria. Scelto un assetto – io penso che il migliore per il nostro Paese sia il modello olandese, ma non è questo importante – ne derivano indicazioni più precise e robuste per la fisionomia delle singole norme.
In caso contrario, si rischia che dettami normativi potenzialmente condivisibili ed efficaci (cito a caso: collegialità, trasparenza) finiscano per essere fortemente depotenziati.
Donato Masciandaro

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  1. Massimo Giannini

    L’art. 3 dello Statuto della Banca d’Italia recita: “…..In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici”.
    Da alcuni calcoli fatti mi pare che sino ad ora questo articolo é stato semplicemente violato. La maggioranza é nelle mani di banche private e non si é assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria in mano ad enti pubblici. Perche ora si deve ricorrere ad una riforma dicendo che “2) La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico. La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia è
    detenuta dallo Stato; la restante parte delle quote può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici”? Forse bastava far rispettare l’articolo 3 dello Statuto e d’altra parte lo Stato (chi esattamente?) nel nuovo articolo é un ente pubblico visto che si fa riferimento anche ad “altri” enti pubblici. Per buona pace di un conflitto d’interessi che seguendo le regole non doveva nemmeno esistere…

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