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All’amministratore fa difetto l’indipendenza

La Commissione Preda è impegnata ad aggiornare il codice italiano di corporate governance. Intanto, i risultati di una recente ricerca rivelano che il codice non è solo inadeguato rispetto agli standard europei. E’ anche molto poco rispettato. Eppure, gli amministratori indipendenti sono uno dei principali strumenti per prevenire comportamenti in danno agli azionisti di minoranza, l’ostacolo principale per lo sviluppo del mercato azionario. Ma chi deve verificare quanto dichiarato dalle società quotate sulla indipendenza dei propri amministratori?

Quanto sono “indipendenti” gli amministratori indipendenti che siedono nei consigli di amministrazione delle società italiane quotate in Borsa?

I risultati di una ricerca

In una recente ricerca confrontiamo i criteri di indipendenza contenuti nel Codice Preda, il codice di autodisciplina della Borsa italiana, con un indicatore di miglior pratica internazionale, la Raccomandazione della Commissione europea sugli amministratori indipendenti del febbraio 2005. (1)
Per l’esercizio 2003, il nostro studio esamina anche fino a quale punto le prime quaranta società quotate (che nel complesso rappresentano il 78 per cento dell’intera capitalizzazione della Borsa italiana) danno ad azionisti e investitori in genere, la possibilità di verificare l’esistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai propri amministratori indicati come tali. Consideriamo i requisiti come “non riscontrati” sia nei casi nei quali le informazioni fornite dall’emittente permettono di verificarne il mancato rispetto, sia nei casi nei quali vi è mancanza di trasparenza.
L’interesse della ricerca è dato dal fatto che gli amministratori indipendenti rappresentano uno dei principali strumenti per prevenire comportamenti in danno agli azionisti di minoranza. Secondo gli studi disponibili, infatti, le società quotate italiane si trovano ai vertici della non invidiabile classifica mondiale dell’espropriazione di tali azionisti. E d’altra parte, comunità finanziaria e accademica concordano nel ritenere che uno dei principali freni allo sviluppo del mercato azionario sia la minaccia di espropriazione degli azionisti di minoranza da parte del management e degli azionisti di controllo.
Un primo risultato dello studio è che i requisiti di indipendenza del Codice Preda dovrebbero essere aggiornati sotto diversi profili al fine di tenere il passo con la migliore pratica europea. In particolare, l’amministratore indipendente non dovrebbe ricevere alcun compenso aggiuntivo dalla società oltre a quello per lo svolgimento della carica; non dovrebbe rimanere in carica per un periodo di tempo troppo prolungato (al massimo nove anni); non dovrebbe partecipare a scambi di amministratori con un’altra società (cross-directorships); né far parte del comitato esecutivo.
Un secondo risultato è che soltanto per 5 dei 284 amministratori qualificati come indipendenti è possible riscontrare il rispetto di tutti i requisiti di indipendenza previsti dal Codice Preda. E tale numero scende a quattro se si considera quanto prescritto dalla Raccomandazione europea. Due i requisiti importanti per i quali manca spesso il rispetto o la trasparenza: non avere relazioni di affari con la società e non avere un numero eccessivo di impegni professionali concomitanti.
Inoltre, una percentuale significativa di amministratori qualificati come indipendenti siede nello stesso consiglio di amministrazione da una quantità di anni tale da mettere in dubbio la loro autonomia di giudizio. E in un numero rilevante di società quotate, almeno un amministratore indipendente siede, insieme a un amministratore esecutivo della stessa società, anche nei consigli di amministrazione di imprese controllate. Questo fatto suggerisce non solo che gli amministratori indipendenti possano essere influenzati dagli esecutivi (il motivo per il quale la Commissione europea considera la cross-directorship un ostacolo all’indipendenza), ma anche che essi abbiano un rapporto di subordinazione rispetto agli azionisti di controllo della stessa società.

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In cerca di controllori

I risultati dello studio suggeriscono dunque che il Codice Preda non soltanto è inadeguato rispetto agli standard europei, ma è anche poco rispettato. Tutto questo solleva il problema di dove siano i “cani da guardia”, di chi debba verificare quanto dichiarato dalle società quotate, per lo meno riguardo agli amministratori indipendenti. Finora la moral suasion della comunità finanziaria (società di rating, investitori istituzionali eccetera) e della stampa specializzata non sembra aver fornito un valido presidio. E su questo sarebbe forse necessaria una riflessione. Alla Borsa Italiana o alla Consob (l’autorità preposta alla tutela della trasparenza dei mercati) si potrebbe chiedere di verificare la correttezza di quanto dichiarato dalle società e di erogare le eventuali sanzioni, ove necessario. Magari potrebbero essere i membri della Commissione Preda, attualmente al lavoro per aggiornare il codice di corporate governance, a chiederlo.

* Le opinioni qui espresse sono esclusiva responsabilità degli autori e non impegnano in alcun modo la Banca d’Italia o la Commissione europea.

(1) Carlo Drago, Giulia Paone, Paolo Santella, “How independent are independent directors? The case of Italy”, novembre 2005, www.ssrn.com

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Sommario 5 dicembre 2005

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Per chi vota il risparmiatore

  1. Luciano Scalzo

    Mi chiedo come un soggetto possa essere indipendente rispetto a chi lo nomina e lo remunera. Tale considerazione vale,ovviamente, anche per le società di revisione e per i collegi sindacali. Con una differenza. Le società di revisione e i collegi sindacali possono essere responsabilizzati dalle pesanti conseguenze, civili e penali, che su essi incombono qualora vengano meno ai loro doveri. Agli amministatori indipendenti ( o meglio non esecutivi in genere) , con la riforma societaria del 2004 si è garantita una sorta di immunità dagli atti di mala gestio. Il vecchi testo dell’art.2392 cod.civ. prevedeva la responsabiltà solidale degli amministratori " se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione". Il nuovo testo dell’art.2392 cod. civ. prevede ora la responsabilità solidale degli amministratori " per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri". Aver omesso il " dover vigilare sul generale andamento della gestione" ha sgravato gli ammnistratori esecutivi di non poche reponsabilità.

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