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Il Codice da Borsa

Il nuovo Codice di autodisciplina delle società quotate è molto buono. Ribadisce che “la creazione di valore per gli azionisti” è l’obiettivo prioritario cui devono tendere gli amministratori. Introduce il concetto di auto-valutazione periodica del cda e la figura del consigliere guida degli indipendenti. Riafferma l’autonomia del processo decisionale di ogni singola società. Suggerisce di “aggirare” la nuova norma sull’obbligatorietà del voto segreto. E su tutto ciò Borsa Italiana si impegna a esercitare il proprio controllo.

Tempi tristi per chi pensa che l’economia di mercato, il libero scambio e l’iniziativa privata siano creatori di ricchezza, opportunità e virtù. I nazionalismi mercantilisti impazzano, le spese pubbliche aumentano, le privatizzazioni languono e a leggere alcune proposte contenute nei programmi politici delle coalizioni che si sono fronteggiate alle elezioni, c’è da farsi cadere le braccia. Anche l’alluvione normativa di fine legislatura se da un lato ha affrontato temi che da troppo tempo languivano abbandonati, dall’altro, come nel caso del decreto sul risparmio, ha iniettato qualche particella aggiuntiva di dirigismo nel sistema.
Per tutte queste ragioni crepuscolari il nuovo Codice di autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana arriva come una gradevole boccata d’aria fresca .

Autodisciplina liberale

Il Codice, che innova le precedenti edizioni del 1998 e del 2002, è ben scritto e completo: pur lasciando ampi spazi alla valutazione da effettuarsi nel caso concreto, non comprende prescrizioni oscure o vuoti normativi.
L’elemento più importante, tuttavia, è il suo principio ispiratore, vale a dire “la creazione di valore per gli azionisti”, obiettivo prioritario cui devono tendere gli amministratori della società. Non che la massimizzazione del valore fosse assente nelle precedenti versioni, tutt’altro, ma nel 2006 viene ribadita con forza e in più punti. Non credo che ciò sia un caso.
Negli ultimi anni, invero, si è affermata la teoria degli stakeholder (tutti coloro i quali hanno un interesse nell’azienda) di cui la responsabilità sociale delle imprese (o Csr, dall’acronimo Corporate Social Responsibility) è una logica conseguenza. In sintesi, i propugnatori di questa visione affermano che l’impresa non deve avere a cuore solo gli interessi dei suoi azionisti, ma di tutti quelli che hanno un rapporto con essa, creditori, lavoratori, consumatori, residenti delle aree limitrofe agli stabilimenti, comunità locali, eccetera. La responsabilità sociale consiste dunque nell’integrazione “volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”, secondo la definizione della Commissione europea.
Senza dilungarsi troppo sul tema, il concetto mi è sempre apparso un po’ vuoto. Se si vuol dire che non bisogna violare i diritti altrui, tale obbligo è già ricompreso nel principio del neminem laedere (non nuocere agli altri) del diritto romano. Se si vuole incoraggiare il rispetto dei contratti, c’è il diritto privato (e in ogni caso l’interesse primario di un’azienda è far felici i clienti e poter contare sui fornitori). Qualora si voglia salvaguardare l’ambiente o l’onestà di comportamenti, c’è il diritto amministrativo o quello penale. Se invece si hanno di mira iniziative benefiche o caritatevoli, sono gli azionisti che le possono decidere coi loro soldi, non i manager o gli azionisti di maggioranza col denaro dei soci, magari di minoranza, a meno che non si tratti di iniziative promozionali. I dirigenti che rispondono a troppe esigenze, alla fine diventano legibus soluti.
Insomma, la chiarezza del Codice è la benvenuta anche tenendo conto di alcune caratteristiche italiane. Nel Belpaese, non è sparito il vizio dei politici di cercare di indirizzare gli investimenti delle società a partecipazione pubblica verso fini elettoralistici e qualche volta anche gli investitori privati danno l’impressione che nelle società in cui sono in posizione dominante, perseguano potere e prestigio a scapito del profitto (legittima scelta personale, ma non se imposta ai soci di minoranza). Tali temi sono esplicitamente trattati nel Codice quando, ad esempio, si cerca di stabilire le qualità dell’amministratore indipendente e si afferma che “l’eventuale attività politica svolta in via continuativa da un amministratore potrebbe essere presa in considerazione ai fini della valutazione della sua indipendenza”.
Ancor più chiara la presa di posizione contro l’estrazione privata di benefici derivanti dal controllo, quando nel commento all’articolo 10 si afferma che “gli interessi della maggioranza e della minoranza devono confrontarsi all’atto della nomina degli organi sociali; successivamente tali organi dovranno operare esclusivamente nell’interesse sociale e per la creazione di valore per la generalità degli azionisti”. Molto bene.

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Le novità

A parte la presa di posizione di principio a favore della visione contrattualistica dell’impresa, il Codice contiene altre importanti novità che riassumiamo in ordine sparso poiché ognuna meriterebbe un approfondimento a sé stante.
In primo luogo, si introduce un concetto di auto-valutazione periodica del consiglio di amministrazione, già presente nelle best practice internazionali. Viene ribadita l’autonomia, anche in un’ottica di gruppo, del processo decisionale di ogni singola società. Inoltre, nelle società in cui il presidente del consiglio abbia anche ruoli esecutivi (cumulo sconsigliato dal Codice), si introduce la figura del lead independent director, il consigliere guida degli indipendenti. E gli indipendenti, per essere ritenuti tali, dovranno avere requisiti veramente stringenti, sotto il controllo del collegio sindacale che verificherà la corretta applicazione dei criteri “adottati dal consiglio per valutare l’indipendenza dei propri membri”.
I comitati remunerazioni, nomine e per il controllo interno dovranno essere composti per la maggioranza da amministratori indipendenti e senza la presenza di quelli esecutivi (in passato si richiedeva solo una maggioranza di non esecutivi). Il preposto al controllo interno, poi, coinciderà tendenzialmente col responsabile dell’internal audit e verrà nominato dall’intero consiglio (a garanzia della sua autonomia).
Tutte novità sulle quali, e qui sta un’ulteriore innovazione, la Borsa si impegna a esercitare il proprio controllo, non affidandosi alle semplici dichiarazioni di conformità delle società. A questa vigilanza della Borsa si aggiunge, poi, quella più stringente (e minacciosa) che, a seguito dell’approvazione del decreto sul risparmio (decreto legislativo 262/2005) sarà la Consob ad esercitare.
Una curiosità: il Codice suggerisce di “aggirare” la nuova, assurda norma introdotta nel decreto sul risparmio sull’obbligatorietà del voto segreto. Il commento all’articolo 6, difatti, ricorda sibillinamente che il presidente dell’assemblea può “segnalare agli azionisti presenti che essi hanno la facoltà di dichiarare il loro voto al fine di rendere il procedimento assembleare più trasparente e funzionale” (a contrariis: quello col voto segreto non è né l’uno né l’altro). Inoltre “è auspicabile” che gli azionisti qualificati (tra cui quelli di controllo e gli istituzionali “dichiarino spontaneamente il loro voto nelle assemblee chiamate ad eleggere gli amministratori”.
Concludendo, il nuovo Codice sembra quasi troppo buono per essere vero: speriamo che a pretender troppa virtù dai propri associati la Borsa non sia sommersa dai loro peccati.

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  1. Federico Parmeggiani

    E’ effettivamente positivo, in un periodo all’insegna di neo-protezionismi assortiti e in un paese con una regolamentazione costantemente in ritardo, che si cerchi ogni tanto di tenere il passo con paesi più avanzati di noi sotto questi profili. Era veramente ora che in Italia si incentivasse l’adozione di codici di best practice moderni e credo sia necessario pure promuovere, con uno sforzo anche legislativo, l’adozione da parte delle maggiori società, anche non quotate, di sistemi di corporate governance moderni e trasparenti, che ad esempio impongano standards elevati per quanto concerne l’internal auditing o la trasparenza sui compensi dei managers.

  2. michele

    Trovo la notizia alquanto enfatizzata nei suoi aspetti positivi. Ritengo sia un pò un italico vizio pensare che la gran parte dei problemi si sistemino quando sono sistemati, almeno all’apparenza, sulla carta (in codici e norme).
    Il principio di controllo si basa invece, se funziona, o su un contraddittorio tra parti con eguali diritti o su figure che abbiano un ruolo di terzietà assoluta (cosa assai difficile, nel mondo finanziario).
    Non vedo come possa bastare quanto descritto dall’autore.
    Il problema della trasparenza finanziaria, nel nostro paese, non è minimamente affrontato, così come non lo è poi molto neppure in sede europea: ed è il problema di fondo. Finchè ci saranno un codice societario che spiana la strada agli abusi,l’ insufficienza di organi di controllo caratterizzati dal fatto di esser portatori di interessi in contraddizione, addirittura un codice penale che trascura del tutto fatti che sono, invece, altamente perniciosi per una società civile e per i diritti individuali, non credo si possa fare molta strada. Nell’ultima puntata di Report, dedicata proprio al mondo finanziario e ai suoi fatti (pochi) e misfatti (parecchi) si è evidenziato sin troppo bene che l’area di ciò che in qualche modo vien considerato lecito o comunque ammissibile è troppo ampia.
    E si è visto, anche, che spesso un cronista preparato arriva ben più in là – nelle indagini – della stessa guardia di finanza.
    Solo che, alla fine, proprio come nella puntata in questione, c’è sempre qualcuno che gli può dire – forte della vischiosità nella quale si combinano i grandi affari – di stare attento, perchè il terreno di “gioco” è minato, anche una sola querela – visti gli interessi in gioco – può costare miliardi.
    E il giornalista, suo malgrado, si ferma.
    Tempo fa, evidentemente per celia, si era parlato di una politica comune europea contro i paradisi fiscali e, più in generale, i paesi che non garantiscono standard minimi di trasparenza. Dov’è? I veri clandestini sono i capitali.

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