Per arginare la crisi della giustizia civile in molti paesi occidentali si guarda con interesse ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie. In Inghilterra, per esempio, anche chi ha ragione può essere condannato a pagare le spese processuali se ha rifiutato transazioni ragionevoli prima o durante il processo. Giusto introdurre simili meccanismi nel nostro ordinamento? Vista la lunghezza dei processi italiani, c’è il rischio di rafforzare l’attuale deprecabile situazione per cui è molto più vantaggiosa la posizione di chi ha torto. La crisi della giustizia civile, che oggi interessa numerosi paesi occidentali, ha in Italia ha uno dei suoi esempi più drammatici: la durata dei processi affligge il sistema per la tutela dei diritti, rendendolo gravemente inefficiente. Quando chi perde non paga Per promuovere il ricorso a tali metodi alternativi il legislatore talvolta prevede che la parte che li rifiuti o che rifiuti ragionevoli proposte transattive, possa essere sanzionata attraverso la condanna al pagamento delle spese. Ciò accade sia in Italia che in Inghilterra, ma mentre nel nostro paese sono state introdotte norme che si applicano solo in casi specifici, potremmo dire a esperimenti allo stato “embrionale”, nel Regno Unito i meccanismi sanzionatori interessano tutte le controversie civili e hanno raggiunto livelli di notevole sofisticazione. I rischi italiani Che dire circa lopportunità di introdurre anche nel nostro ordinamento meccanismi simili?
In molti paesi occidentali si guarda con interesse ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie, spesso identificati con la sigla Adr alternative dispute resolution: si tratta di procedimenti più o meno informali, “alternativi” al processo, come conciliazione, arbitrato e così via. Un dirottamento verso quei metodi di parte della domanda di giustizia potrebbe porsi come fattore di alleggerimento dei carichi di contenzioso di cui sono gravati i tribunali. Ma lAdr potrebbe anche rappresentare una sede idonea talvolta perfino più idonea del processo per la tutela dei diritti. Ciò, però, è ancora tutto da dimostrare.
Va premesso che nel processo civile inglese vale la regola generale in base alla quale la parte che perde la causa tecnicamente detta parte soccombente paga sia le spese processuali che ha sostenuto in proprio, sia le spese processuali dellavversario vittorioso. Ebbene, oggi è previsto che, al fine di promuovere l’utilizzo delle Adr, il giudice possa derogare a questa regola, eventualmente condannando la parte vittoriosa a rimborsare al proprio avversario (soccombente) le spese processuali sostenute. Non si tratta di un dettaglio, poiché in Inghilterra le spese processuali possono non solo eguagliare, ma addirittura superare il valore della causa, quindi la posta in gioco nel processo. Ciò significa che vincere il processo, ma perdere sulle spese, può talvolta voler dire, da un punto di vista economico, perdere e basta.
Ciò può accadere:
1- se la parte ha omesso di instaurare una procedura pre-processuale prevista dalla legge per tentare di risolvere la controversia in via bonaria;
2- se la parte ha rifiutato in corso di causa di sottoporre la controversia a unAdr su consiglio del giudice;
3- se la parte ha rifiutato offerte formali di transazione provenienti dallavversario che si siano rivelate, a processo concluso, più o ugualmente vantaggiose rispetto alla sentenza del giudice.
In tutti questi casi se la parte recalcitrante è quella che ha ragione, sarà condannata a pagare allavversario le spese processuali. Se, invece, è la parte che ha torto, sarà condannata a pagare le spese processuali maggiorate di un determinato ammontare.
Come in Inghilterra, anche in Italia vige la regola in base alla quale chi vince la causa ha diritto di ricevere da chi ha perso il rimborso delle spese processuali sostenute. È previsto, però, che il giudice possa “compensare” le spese, lasciandole a carico di chi le ha anticipate, se ricorrono giusti motivi. Solo in un caso, molto raro e del tutto eccezionale, è previsto che la parte che ha vinto la causa possa essere condannata a rimborsare le spese processuali alla parte che ha perso.
In alcuni settori specifici sono stati introdotti meccanismi che riecheggiano quelli inglesi. In materia di lavoro si prevede, ad esempio, che il verbale del tentativo di conciliazione preventivo non riuscito sia utilizzato dal giudice ai fini della condanna alle spese. Oppure e questa norma è più innovativa nellambito del contenzioso societario si prevede che la parte che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative, anche se vittoriosa, possa essere privata del diritto al rimborso delle spese o addirittura condannata a pagarle alla parte che è risultata avere torto.
Innanzitutto, si deve ricordare che nel nostro paese, diversamente da quanto accade in Inghilterra, il processo civile dura moltissimo: una media di tre-quattro anni in primo grado e per arrivare alla sentenza di Cassazione si può attendere anche oltre un decennio, nel corso del quale la parte che ha ragione dovrà pagare di tasca propria le spese di giustizia e gli onorari del proprio avvocato. Inoltre, le spese processuali che vengono riconosciute dai giudici alle parti vittoriose non coprono lintero ammontare sostenuto, ma sono spesso ridotte. Sicché la parte che ha ragione, e che ne ha ottenuto il riconoscimento dopo molti anni, non potrà nemmeno beneficiare della restituzione integrale delle spese in cui è incorsa. Ciò significa che la parte che ha ragione in Italia si trova già in una posizione di “debolezza contrattuale” ai limiti del patologico.
La regola della soccombenza ha come effetto principale quello di amplificare il potere contrattuale della parte che ha ragione. Lintroduzione di nuovi meccanismi che deroghino a tale regola , anche se nel lodevole intento di promuovere il ricorso alle Adr, va perciò soppesata con molta cautela. Questo per evitare che il cittadino che ha ragione sia posto, in virtù di questi meccanismi, in una condizione di debolezza ulteriore, per impedire cioè che si rafforzi lattuale deprecabile situazione per cui è molto più vantaggiosa la posizione di chi ha torto.
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alessandro
Anche questo articolo dice di verse cose condivisibili. Ma poi, come per incanto, sembra eludere il problema piu’ grosso. Ad un certo punto l’autore dice: “Innanzitutto, si deve ricordare che nel nostro paese, diversamente da quanto accade in Inghilterra, il processo civile dura moltissimo: una media di tre-quattro anni in primo grado e per arrivare alla sentenza di Cassazione si può attendere anche oltre un decennio, nel corso del quale la parte che ha ragione dovrà pagare di tasca propria le spese di giustizia e gli onorari del proprio avvocato.”
Ci si aspetterebbe a questo punto una proposta nel senso di una riduzione dei faraonici tempi di durata del processo civile. E invece? Niente! Peccato!! Forse perche’ in Italia si parla tanto del partito dei magistrati, ma si evita accuratamente di parlare del partito degli avvocati che si oppone strenuamente ad una seria politica ed a qualsiasi provvedimento che vada nel senso di una sostanziale riduzione dei tempi del processo. Riduzione che passa traverso poche strade obbligate: riti alternativi e diminuzione dei gradi di giudizio. Come insegnano proprio i Paesi Anglosassoni.
La redazione
Sono d’accordo con le osservazioni del lettore: il problema fondamentale della giustizia civile è certamente la sua lentezza. Ma non s’intendeva certo trascurarlo: semplicemente l’articolo era dedicato a specifici meccanismi di cui si voleva dar conto, presentandoli criticamente.
D’altro canto, per alleggerire la giustizia “ordinaria” talvolta si pensa di promuovere il dirottamento delle controversie civili verso metodi alternativi (adr); tuttavia incentivi come quelli previsti dal sistema inglese non sono trasportabili a cuor leggero nell’ordinamento italiano.
Sulla durata del processo civile si discute da decenni e temo che la specializzazione dei riti (che già c’è) e la riduzione dei gradi di giudizio (che invece non c’è, ma che non è facilmente compatibile – almeno per il giudizio di cassazione – con l’assetto Costituzionale) non siano rimedi sufficienti per una situazione che ha raggiunto livelli di tragica gravità.
Penso invece che si debba guardare oltre, ad un riordino complessivo della giustizia civile in cui riforma del rito e riforma dell’ordinamento giudiziario e dell’organizzazione degli uffici vadano di pari passo nella direzione dell’efficienza.
Giovanni Del Carlo
Il tema della crisi della giustizia civile è quanto mai attuale e sotto gli occhi di ciascuno di noi. La giustizia civile non riesce a dare risposte serie alle famiglie, alle persone e tanto meno alle imprese ed alleconomia. Non credo che si possa parlare di sviluppo del nostro Paese senza una vera e propria radicale riforma della Giustizia civile. E quando parlo di radicale riforma non mi riferisco solo ai tempi che devono necessariamente essere più brevi, ed i cinque anni di cui parla il Ministro Mastella ad oggi e senza delle proposte concrete appaiono demagogici e svincolati dalla realtà. Mi riferisco anche alla certezza che il giudizio civile sia gestito con professionalità, correttezza e non sia privo di garanzie. Nelle pur parziali riforme di queste anni infatti credo che in nome della celerità (poi non ottenuta) si siano sacrificate le garanzie alle parti in giudizio affidando sempre più spesso il giudizio a Giudici onorari e Giudici di Pace non sempre professionalmente idonei ad assolvere un così delicato compito.
Credo che le alternative, sia della conciliazione (estranea alla nostra cultura), ma da incrementare assolutamente e da far conoscere meglio, sia dellarbitrato siano una strada determinante affinché le controversie possano essere risolte in modo celere e lo sviluppo delle imprese e delleconomia in genere, non subisca i ritardi dovuti alla lentezza della giustizia civile.
Andrea Buti
Sono avvoato e conciliatore accreditato per le ADR “societarie” e docente di diritto e tecnica dell coniliazione e mi chiedo spesso se il problema della giustizia in italia sia davveo dentro il processo o fuori. Se, infatti, esistono oltre 4.000.000 di cause non si tratta solo di riformare il processo, ma di evitare che determinate controversie entrino nel processo. Ci sarà un nesso tra numero (esagerato) di avvocati e numero di cause? I filosofi chiamano questo triste fenomeno “tribunalizzazione del conflitto”. Può un impresa calcolare con il proprio avvocato la convenienza economica di un processo (costi diretti, ma anche indiretti) al fine di scegliere consapevolmente l’alternativa? Negli ultimi 20 anni si sono susseguite diverse riforme, ma le cose non sono migliorate.
Si porteranno troppe questioni in tribunale?