Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in dicembre, a più di un mese di distanza dall’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sull’Opa. La legge italiana non avrà una rilevanza significativa sulle questioni più controverse, ossia le misure difensive e l’Opa obbligatoria. La riforma, al contrario, ha un enorme impatto sulle società privatizzate e su quelle controllate dallo Stato nelle quali, in pratica, il controllo pubblico viene blindato.

Due leggi speciali prevedevano particolari “difese” preventive che proteggono dal mercato del controllo le società privatizzate operanti in settori strategici e le società controllate dallo Stato: la legge sulle privatizzazioni del 1994 e la Legge finanziaria 2006. 

GOLDEN SHARE, TETTI E POISON PILL

La legge sulle privatizzazioni prevede due meccanismi di protezione dell’interesse nazionale e della partecipazione residua dello Stato: la cosiddetta “golden share” (1) e i tetti al possesso azionario di soggetti privati. (2)
I tetti azionari, in particolare, sono presenti negli statuti di società come Eni, Enel e Finmeccanica, in cui lo Stato, anche attraverso la Cassa depositi e prestiti mantiene tuttora una posizione di controllo con percentuali attorno al 30 per cento del capitale.
La Finanziaria2006 , infine, ha introdotto una sorta di “poison pill” per le società “nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante”, al fine di favorirne la futura privatizzazione sostanziale. (3)
Tali società possono emettere azioni o strumenti finanziari, a favore di tutti o di alcuni dei soci attuali, la cui assemblea speciale di categoria può chiedere l’attribuzione di nuove azioni dotate del diritto di voto. 
La “poison pill” per le società in mano allo Stato influenza anche l’efficacia dei tetti azionari, per quelle società cui si applica anche la legge sulle privatizzazione: in base al testo originario della Finanziaria, i tetti azionari decadono al momento dell’emissione della “poison pill”, purché nel frattempo le norme della Finanziaria 2006 abbiano ottenuto una, non meglio precisata, “approvazione comunitaria”.

LE NOVITÀ DELLA LEGGE OPA

La riforma dell’Opa modifica sensibilmente le regole sulle “difese” delle società privatizzate, che continuano ad applicarsi nonostante l’attuazione della direttiva Opa, rendendo queste società sostanzialmente inattaccabili da tentativi di scalate.
Per comprendere l’operazione del governo, occorre ricordare che la legge sulle privatizzazioni faceva decadere i tetti azionari nel momento in cui viene lanciata un’Opa, rendendo potenzialmente scalabili anche società in cui lo Stato mantiene una partecipazione rilevante. (4)
Su questo punto il decreto interviene pesantemente, come ammesso dalla stessa relazione governativa, poiché ora l’inefficacia dei tetti azionari non scatta al semplice lancio di un’Opa, ma solo se questa ottiene la soglia del 75 per cento dei diritti di voto su nomina e revoca di amministratori e membri del consiglio di sorveglianza.
Quindi, se a un’Opa aderisce un numero di azionisti inferiore a tale soglia, il tetto azionario continua a essere efficace e i voti dell’offerente vengono sterilizzati.
La conseguenza è semplice: società come Enel, Eni e Finmeccanica, in cui lo Stato detiene il 30 per cento del capitale, diventano inattaccabili, posto che nessuno potrà mai acquistare una quota di capitale tanto alta da far saltare i tetti azionari e, inoltre, lo Stato potrà diminuire la quota di partecipazione nel capitale di altre società partecipate, certo di non perderne mai il controllo. 

UN UNICO ONERE

La legge sull’Opa, inoltre, rende le poison pill immediatamente utilizzabili e non più subordinate alla “approvazione comunitaria” del provvedimento.
Peraltro, dal momento in cui viene introdotta in statuto la clausola che prevede l’emissione degli strumenti finanziari, i tetti azionari presenti in statuto decadono. Un unico onere incombe sulle società ancora in mano allo Stato: scegliere fra tetti azionari inattaccabili e una temibile poison pill.

(1) Articolo 2, l. 474/1994. Occorre ricordare che l’uso delle “golden share” è fortemente limitato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale, inoltre, ha dichiarato contrario alla normativa europea l’articolo 2449 del codice civile italiano, che consentiva agli statuti di attribuire allo Stato il potere di nominare direttamente alcuni amministratori (Sentenza 6.12.2007 C-463/04 – C-464/04)
(2) Articolo 3, comma 1, l. 474/1994.
(3) Articolo 1, commi 381-384; vedi Mucciarelli, Norme antiscalata: tanta confusione e qualche vero pericolo .
(4) Articolo 3, comma 3, l. 474/1994. Può essere un’Opa totalitaria, volontaria o obbligatoria, o un’Opa parziale esimente ai sensi dell’articolo 107 Tuf.

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