La trattazione comune di istanze simili garantisce la tutela delle situazioni marginali, riduce i costi privati e pubblici della giustizia, allontana le imprese da comportamenti opportunistici e le spinge verso l’adozione di idonee misure precauzionali. Ed รจ dunque un bene che sia stata introdotta anche in Italia. Ma la nostra norma, come quasi tutte le analoghe leggi europee, si discosta dal modello americano per molti aspetti significativi. Alla fase di sperimentazione, dovrร seguirne una in grado di garantire la libertร d’accesso e la semplicitร d’uso.
Lยazione collettiva introdotta dal nostro legislatore con la Legge finanziaria per lยanno 2008 รจ una iniziativa apprezzabile, ma assai migliorabile. Le forti limitazioni che lยistituto italiano condivide con la quasi totalitร degli analoghi dispositivi europei vanno infatti contro lo spirito di uno strumento geneticamente predisposto a incrementare lยeffettivitร del diritto attraverso lยaccorpamento in un unico procedimento di piรน istanze simili. (1)
Lo strumento, se ben congegnato, non solo permette di tutelare anche i titolari di pretese di modesta entitร , ma realizza proficue economie di scale, riduce la quantitร di giustizia domandata, elimina processi fotocopia e abbrevia i tempi di pendenza delle cause. Inoltre รจ in grado di contenere il rischio di giudicati difformi. E, soprattutto, attraverso la minaccia concreta di un diritto effettivo, spinge gli agenti economici verso condotte socialmente piรน responsabili.
LONTANI DAL MODELLO
Il prototipo a cui le esperienze europee in tema di tutela collettiva si richiamano รจ certamente quello della class action statunitense: il processo di adattamento ha perรฒ trasformato in maniera radicale lยoriginale fisionomia dellยistituto dยoltreoceano, tanto da spingerci a parlare piuttosto che di filiazione, di semplice ispirazione al modello primitivo.
Per meglio comprendere questa affermazione, basta osservare le molte difformitร tra lยistituto americano e le molteplici declinazioni europee, cosรฌ come sinteticamente descritto dalla tabella comparativa che si puรฒ vedere in allegato.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Con lยunica eccezione rappresentata dalla disciplina inglese, tutti i paesi europei hanno rigettato il principio statunitense di libero accesso allยazione collettiva riconoscendo solo a enti sovrapersonali il diritto di azionarla. La nostra disciplina, ad esempio, autorizza unicamente le associazioni di consumatori e utenti, rappresentative a livello nazionale, e gli ulteriori comitati e associazioni ยadeguatamente rappresentativiย. Lยesclusione dei singoli consumatori dalla legittimazione attiva e la contestuale istituzione di intermediari abilitati tra le effettive parti processuali rischia di far proliferare inutili centri di potere e nuovi conflitti di interessi.
LIMITI ALLยOGGETTO DELLA TUTELA
Se il modello statunitense non condiziona il ricorso alla class action al verificarsi di fattispecie predeterminate, i legislatori nazionali europei hanno invece proceduto a circoscrivere lยapplicazione dei nuovi dispositivi a ipotesi delimitate. La normativa italiana ha preferito elencare le ipotesi di ammissibilitร richiamandosi alle fattispecie di illeciti contrattuali sorti nellยambito della contrattazione di massa, di illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite e di comportamenti anticoncorrenziali. La limitazione relativa alle ipotesi di danneggiamenti nati allยinterno della contrattazione per adesione a moduli o formulari non modificabili dalle parti finisce perรฒ con il rappresentare una ingiustificata (o meglio ingiusta) decurtazione dalle ipotesi ammesse alla tutela collettiva dei casi, tuttยaltro che marginali, di contrattazione non seriale.
VINCOLATIVITร DELLA DECISIONE
La forza della class actionstatunitense risiede nella sua idoneitร a risolvere con unยunica decisione un numero altissimo di controversie. Interessati dalla sentenza sono tutti i soggetti coinvolti nellยevento che ha originato il processo collettivo e lยestromissione dalla classe รจ concessa solo previa richiesta (opting-out). I legislatori europei, invece, circoscrivendo lยefficacia della sentenza collettiva solo a vantaggio di coloro che hanno manifestato la volontร di sottomettervisi (opting-in), favoriscono la nascita di classi poco estese e coese e di ridotta forza processuale.
NATURA DELLA SENTENZA
Come previsto negli Stati Uniti, anche in molte discipline europee il provvedimento emesso al termine del giudizio collettivo, se favorevole alla domanda della parte attrice, liquida i membri della classe. Al contrario, la nostra normativa, pur imponendo al giudice che accoglie lยistanza collettiva di determinare i criteri per la quantificazione del risarcimento, individua una sentenza non di condanna, bensรฌ di accertamento e come tale inidonea a convertire lยeventuale termine di prescrizione breve in quello ordinario e a costituire titolo esecutivo o per lยiscrizione di ipoteca giudiziale. Lยimposizione alle parti, e segnatamente a quella piรน debole, di una ulteriore fase conciliativa per lยerogazione dellยindennizzo, finisce perรฒ col causare un inutile quanto inevitabile allungamento dei tempi della giustizia.
UNยOCCASIONE MANCATA?
La trattazione comune di istanze simili garantisce la tutela anche delle situazioni marginali, riduce i costi privati e pubblici della giustizia, allontana le imprese da comportamenti opportunistici e le spinge verso lยadozione di idonee misure precauzionali: รจ per ciรฒ che lยintroduzione nel nostro ordinamento di un dispositivo processuale ispirato a forme di tutela collettiva va vista con favore. Nonostante lยesercizio di volontario ottimismo, non puรฒ perรฒ essere taciuta la sensazione che si sia comunque mancata unยoccasione. In vista della realizzazione dei benefici a cui gli istituiti di tutela collettiva tenderebbero naturalmente, non resta altro che esprimere lยauspicio che in tutta Europa, a una fase iniziale di sperimentazione, segua la rottura dei lacci in cui questi dispositivi sono costretti cosรฌ da garantirne la libertร dยaccesso e la semplicitร dยuso.
(1) Lยintervento piรน risalente in materia appartiene alla Francia che nel 1993 ha inserito allยinterno del Codice del consumo lยaction en reprรฉsentation conjointe. Nel 2000 hanno poi visto la luce le actiones colectivas indemnizatorias spagnole e nel Regno Unito la group litigation. Da ultimo nel 2005, in seguito al contenzioso sorto dopo il collocamento sul mercato del colosso Deutsche Telekom, il legislatore tedesco ha varato la Gesetz zur Einfรผhrung von Kapitalanleger-Musterverfahren (ossia legge per lยintroduzione dei procedimenti modello per gli investitori).
Lavoce รจ di tutti: sostienila!
Lavoce.info non ospita pubblicitร e, a differenza di molti altri siti di informazione, lโaccesso ai nostri articoli รจ completamente gratuito. Lโimpegno dei redattori รจ volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!
simone gambuto
Cito il Suo articolo: ยย La limitazione relativa alle ipotesi di danneggiamenti nati allยinterno della contrattazione per adesione a moduli o formulari non modificabili dalle parti finisce perรฒ con il rappresentare una ingiustificata (o meglio ingiusta) decurtazione dalle ipotesi ammesse alla tutela collettiva dei casi, tuttยaltro che marginali, di contrattazione non serialeย. Faccio fatica ad immaginare ipotesi di illecito contrattuale non seriale che possano realmente beneficiare di una azione collettiva. Essendo un contratto individuale pattuito dalle parti, va accertato in modo specifico il danno ed il suo quantum. Se latamente si riferisce al causus belli ยderivatiย, mi sembra che la qualifica dei sottoscrittori, la normativa di settore, la causa petendi, lo rendano inidoneo all’azione collettiva. Mi faccia un esempio di fattispecie che il giudice non puรฒ ammettere allยazione collettiva e che invece sarebbe efficiente ricomprendere, in modo da aiutarmi a capire il Suo pensiero. Complimenti e grazie.
La redazione
Nel riferirmi ai casi di contrattazione non seriale indebitamente, a mio giudizio, non ammessi ad usufruire dello strumento processualisitico dell’azione collettiva, avevo in mente le ipotesi di danneggiamenti scaturenti dall’utilizzo di beni di largo consumo. L’esperienza quotidiana conferma la circostanza secondo cui il reperimento sul mercato di tali prodotti, reperimento che di regola avviene attraverso l’acquisto presso le catene della grande distribuzione, non richiede l’espletamento di alcuna formalitร . In questi casi la contrattazione, seppur di massa in quanto moltiplicata per un numero elevatissimo di scambi, non rientra nella fattispecie contemplata dal provvedimento in esame proprio perchรจ esula dalla adesione scritta a moduli o formulari giร predisposti dalle parti, contrariamente a quanto invece prevede il citato art. 1342 del codice civile. Per quanto concerne la materia dei prodotti finanziari, mi sembra invece che proprio il richiamo alla contrattazione per adesione alimenti qualche timida speranza.