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PER UNA CLASS ACTION PIU’ AMERICANA

La trattazione comune di istanze simili garantisce la tutela delle situazioni marginali, riduce i costi privati e pubblici della giustizia, allontana le imprese da comportamenti opportunistici e le spinge verso l’adozione di idonee misure precauzionali. Ed รจ dunque un bene che sia stata introdotta anche in Italia. Ma la nostra norma, come quasi tutte le analoghe leggi europee, si discosta dal modello americano per molti aspetti significativi. Alla fase di sperimentazione, dovrร  seguirne una in grado di garantire la libertร  d’accesso e la semplicitร  d’uso.

Lย’azione collettiva introdotta dal nostro legislatore con la Legge finanziaria per lย’anno 2008 รจ una iniziativa apprezzabile, ma assai migliorabile. Le forti limitazioni che lย’istituto italiano condivide con la quasi totalitร  degli analoghi dispositivi europei vanno infatti contro lo spirito di uno strumento geneticamente predisposto a incrementare lย’effettivitร  del diritto attraverso lย’accorpamento in un unico procedimento di piรน istanze simili. (1)
Lo strumento, se ben congegnato, non solo permette di tutelare anche i titolari di pretese di modesta entitร , ma realizza proficue economie di scale, riduce la quantitร  di giustizia domandata, elimina processi fotocopia e abbrevia i tempi di pendenza delle cause. Inoltre รจ in grado di contenere il rischio di giudicati difformi. E, soprattutto, attraverso la minaccia concreta di un diritto effettivo, spinge gli agenti economici verso condotte socialmente piรน responsabili.

LONTANI DAL MODELLO

Il prototipo a cui le esperienze europee in tema di tutela collettiva si richiamano รจ certamente quello della class action statunitense: il processo di adattamento ha perรฒ trasformato in maniera radicale lย’originale fisionomia dellย’istituto dย’oltreoceano, tanto da spingerci a parlare piuttosto che di filiazione, di semplice ispirazione al modello primitivo.
Per meglio comprendere questa affermazione, basta osservare le molte difformitร  tra lย’istituto americano e le molteplici declinazioni europee, cosรฌ come sinteticamente descritto dalla tabella comparativa che si puรฒ vedere in allegato.

LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Con lย’unica eccezione rappresentata dalla disciplina inglese, tutti i paesi europei hanno rigettato il principio statunitense di libero accesso allย’azione collettiva riconoscendo solo a enti sovrapersonali il diritto di azionarla. La nostra disciplina, ad esempio, autorizza unicamente le associazioni di consumatori e utenti, rappresentative a livello nazionale, e gli ulteriori comitati e associazioni ย“adeguatamente rappresentativiย”. Lย’esclusione dei singoli consumatori dalla legittimazione attiva e la contestuale istituzione di intermediari abilitati tra le effettive parti processuali rischia di far proliferare inutili centri di potere e nuovi conflitti di interessi.

LIMITI ALLย’OGGETTO DELLA TUTELA

Se il modello statunitense non condiziona il ricorso alla class action al verificarsi di fattispecie predeterminate, i legislatori nazionali europei hanno invece proceduto a circoscrivere lย’applicazione dei nuovi dispositivi a ipotesi delimitate. La normativa italiana ha preferito elencare le ipotesi di ammissibilitร  richiamandosi alle fattispecie di illeciti contrattuali sorti nellย’ambito della contrattazione di massa, di illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite e di comportamenti anticoncorrenziali. La limitazione relativa alle ipotesi di danneggiamenti nati allย’interno della contrattazione per adesione a moduli o formulari non modificabili dalle parti finisce perรฒ con il rappresentare una ingiustificata (o meglio ingiusta) decurtazione dalle ipotesi ammesse alla tutela collettiva dei casi, tuttย’altro che marginali, di contrattazione non seriale.

VINCOLATIVITร€ DELLA DECISIONE

La forza della class actionstatunitense risiede nella sua idoneitร  a risolvere con unย’unica decisione un numero altissimo di controversie. Interessati dalla sentenza sono tutti i soggetti coinvolti nellย’evento che ha originato il processo collettivo e lย’estromissione dalla classe รจ concessa solo previa richiesta (opting-out). I legislatori europei, invece, circoscrivendo lย’efficacia della sentenza collettiva solo a vantaggio di coloro che hanno manifestato la volontร  di sottomettervisi (opting-in), favoriscono la nascita di classi poco estese e coese e di ridotta forza processuale.

NATURA DELLA SENTENZA

Come previsto negli Stati Uniti, anche in molte discipline europee il provvedimento emesso al termine del giudizio collettivo, se favorevole alla domanda della parte attrice, liquida i membri della classe. Al contrario, la nostra normativa, pur imponendo al giudice che accoglie lย’istanza collettiva di determinare i criteri per la quantificazione del risarcimento, individua una sentenza non di condanna, bensรฌ di accertamento e come tale inidonea a convertire lย’eventuale termine di prescrizione breve in quello ordinario e a costituire titolo esecutivo o per lย’iscrizione di ipoteca giudiziale. Lย’imposizione alle parti, e segnatamente a quella piรน debole, di una ulteriore fase conciliativa per lย’erogazione dellย’indennizzo, finisce perรฒ col causare un inutile quanto inevitabile allungamento dei tempi della giustizia.

UNย’OCCASIONE MANCATA?

La trattazione comune di istanze simili garantisce la tutela anche delle situazioni marginali, riduce i costi privati e pubblici della giustizia, allontana le imprese da comportamenti opportunistici e le spinge verso lย’adozione di idonee misure precauzionali: รจ per ciรฒ che lย’introduzione nel nostro ordinamento di un dispositivo processuale ispirato a forme di tutela collettiva va vista con favore. Nonostante lย’esercizio di volontario ottimismo, non puรฒ perรฒ essere taciuta la sensazione che si sia comunque mancata unย’occasione. In vista della realizzazione dei benefici a cui gli istituiti di tutela collettiva tenderebbero naturalmente, non resta altro che esprimere lย’auspicio che in tutta Europa, a una fase iniziale di sperimentazione, segua la rottura dei lacci in cui questi dispositivi sono costretti cosรฌ da garantirne la libertร  dย’accesso e la semplicitร  dย’uso.

(1) Lย’intervento piรน risalente in materia appartiene alla Francia che nel 1993 ha inserito allย’interno del Codice del consumo lย’action en reprรฉsentation conjointe. Nel 2000 hanno poi visto la luce le actiones colectivas indemnizatorias spagnole e nel Regno Unito la group litigation. Da ultimo nel 2005, in seguito al contenzioso sorto dopo il collocamento sul mercato del colosso Deutsche Telekom, il legislatore tedesco ha varato la Gesetz zur Einfรผhrung von Kapitalanleger-Musterverfahren (ossia legge per lย’introduzione dei procedimenti modello per gli investitori).

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  1. simone gambuto

    Cito il Suo articolo: ย“ย…La limitazione relativa alle ipotesi di danneggiamenti nati allย’interno della contrattazione per adesione a moduli o formulari non modificabili dalle parti finisce perรฒ con il rappresentare una ingiustificata (o meglio ingiusta) decurtazione dalle ipotesi ammesse alla tutela collettiva dei casi, tuttย’altro che marginali, di contrattazione non serialeย”. Faccio fatica ad immaginare ipotesi di illecito contrattuale non seriale che possano realmente beneficiare di una azione collettiva. Essendo un contratto individuale pattuito dalle parti, va accertato in modo specifico il danno ed il suo quantum. Se latamente si riferisce al causus belli ย“derivatiย”, mi sembra che la qualifica dei sottoscrittori, la normativa di settore, la causa petendi, lo rendano inidoneo all’azione collettiva. Mi faccia un esempio di fattispecie che il giudice non puรฒ ammettere allย’azione collettiva e che invece sarebbe efficiente ricomprendere, in modo da aiutarmi a capire il Suo pensiero. Complimenti e grazie.

    • La redazione

      Nel riferirmi ai casi di contrattazione non seriale indebitamente, a mio giudizio, non ammessi ad usufruire dello strumento processualisitico dell’azione collettiva, avevo in mente le ipotesi di danneggiamenti scaturenti dall’utilizzo di beni di largo consumo. L’esperienza quotidiana conferma la circostanza secondo cui il reperimento sul mercato di tali prodotti, reperimento che di regola avviene attraverso l’acquisto presso le catene della grande distribuzione, non richiede l’espletamento di alcuna formalitร . In questi casi la contrattazione, seppur di massa in quanto moltiplicata per un numero elevatissimo di scambi, non rientra nella fattispecie contemplata dal provvedimento in esame proprio perchรจ esula dalla adesione scritta a moduli o formulari giร  predisposti dalle parti, contrariamente a quanto invece prevede il citato art. 1342 del codice civile. Per quanto concerne la materia dei prodotti finanziari, mi sembra invece che proprio il richiamo alla contrattazione per adesione alimenti qualche timida speranza.

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