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QUESTA RIFORMA NON È UN FALLIMENTO *

La riforma della disciplina fallimentare è in vigore da tre anni e se ne può dare una prima valutazione. Scesi già nel 2006, i fallimenti hanno toccato un minimo storico nel 2007, per poi tornare a crescere decisamente alla fine del 2008 e nei primi mesi del 2009. Ma l’analisi sulla serie storica indica che il crollo del 2007 è solo parzialmente attribuibile alle nuove norme. Mentre il recente aumento è dovuto a fattori congiunturali. Il più ampio ricorso al concordato preventivo mostra che le imprese hanno apprezzato la riforma e hanno uno strumento in più per reagire alla crisi.

Nel 2005, dopo oltre sessanta anni, è stata riformata la disciplina fallimentare con lo scopo di rendere più agevole la soluzione della crisi di impresa, favorendo un’apertura tempestiva delle procedure e aumentando il ricorso a soluzioni concordate tra debitore e creditori. La nuova normativa è entrata in vigore nel luglio 2006.
Gli osservatori erano inizialmente divisi: vi era chi riteneva che la disciplina dovesse essere riformata più radicalmente e chi sosteneva che le nuove norme costituissero un incentivo perverso al rischio, con una minore tutela per i creditori. Dopo la riforma, un’analisi sugli archivi di Cerved, la più ampia banca dati di informazioni sulle imprese, costituisce un primo tentativo di valutarne gli effetti, tenendo conto dei fenomeni in atto e delle caratteristiche delle imprese interessate. (1)

ANDAMENTO DEI FALLIMENTI E MODIFICA DELLE SOGLIE DI FALLIBILITÀ

Calati già nel 2006, nel 2007 i fallimenti hanno toccato un minimo storico, per poi riprendere a crescere a ritmi elevati nell’ultima parte del 2008 e nei primi mesi del 2009. Gli andamenti sono però influenzati dalle nuove norme, che hanno ridotto drasticamente la platea di aziende che possono accedere a una procedura: dal luglio del 2006 sono escluse dal fallimento le società con investimenti nell’azienda inferiori a 300mila euro e ricavi lordi inferiori a 200mila euro (nella media negli ultimi tre esercizi).
Gli archivi di Cerved consentono di simulare un’applicazione a ritroso delle nuove norme e di isolare l’effetto legato alla riforma da quello congiunturale: se le disposizioni entrate in vigore nel luglio del 2006 fossero state operative precedentemente, non sarebbero state aperte procedure per il 20 per cento delle società fallite tra il gennaio del 2001 e il giugno del 2006; il 53 per cento delle imprese in questione sarebbe stata ammessa; nel restante 26 per cento dei casi, le imprese non hanno depositato alcun bilancio nei tre esercizi precedenti all’apertura della procedura (il mancato deposito è un tipico segnale della crisi di impresa).
La serie storica ricostruita in base a questa analisi indica che il crollo dei fallimenti del 2007 è solo parzialmente attribuibile alle nuove norme: considerando le sole società “fallibili”, quelle oltre le soglie della riforma sia prima che dopo il luglio 2006, la riduzione delle procedure è pari al 21 per cento rispetto al 2006. La gran parte della crescita dei fallimenti degli ultimi mesi del 2008 e dei primi del 2009 è un fenomeno congiunturale: nell’ultimo trimestre del 2008 sono state aperte 1.247 procedure fallimentari, il secondo valore più alto nel periodo di osservazione, +36 per cento rispetto al dato dell’anno precedente su base omogenea. Nel primo trimestre del 2009 si è registrato un valore record tra quelli osservati nei primi trimestri del periodo 2001-2008: 1.117 procedure, +55 per cento sul primo trimestre 2008.
L’analisi è stata ripetuta per il correttivo alla riforma che, dal gennaio del 2008, ha esteso la platea di imprese fallibili: le due soglie di non fallibilità devono ora valere in ognuno degli ultimi tre esercizi; insieme al vincolo di meno di 500mila euro di debiti. Con l’applicazione del correttivo, il numero di imprese “fallibili” cresce di circa il 5 per cento rispetto al caso della riforma del 2006. Su base omogenea, tra il 2006 e l’anno seguente i fallimenti si riducono (del 22 per cento) per poi riprendere a crescere nel 2008 (del 17 per cento), con un’allarmante impennata nell’ultima parte dello scorso anno (+35 per cento) e, soprattutto, nel primo trimestre 2009 (+55 per cento).
La riduzione del numero di procedure conseguente all’introduzione delle nuove soglie non ne ha per ora abbreviato la durata: la percentuale di pratiche chiuse entro l’anno si è ridotta dal 5,9 per cento del 2001 al 3,6 per cento del 2007; quella di casi chiusi entro due anni è diminuita dal 17,7 per cento del 2001 al 16,2 per cento del 2007.

IL BOOM DEI CONCORDATI PREVENTIVI

Il ritorno dei fallimenti è stato accompagnato da un boom dei concordati preventivi. Profondamente riformato nel 2005 e modellato sul Chapter 11 statunitense, il concordato preventivo è pensato per favorire una precoce ristrutturazione di società in temporanea difficoltà, attraverso un accordo con i creditori e il pagamento parziale dei debiti. Dopo l’introduzione delle nuove norme, il ricorso a queste pratiche è quasi triplicato per le società di capitale, passando da un numero compreso tra le 100 e le 150 unità nel periodo 2001-2005, a oltre 300 nel 2008. Nei primi mesi del 2009 si contano già 186 casi, ad indicare che la tendenza è tuttora in atto.
Il concordato viene utilizzato da società di dimensioni assai maggiori rispetto a quelle per cui si apre una procedura fallimentare, in media di 6-8 volte in base al fatturato: oltre il 30 per cento delle società in concordato preventivo supera i 10 milioni di fatturato, contro una percentuale pari solo al 3 per cento tra quelle in fallimento. Diversamente dai fallimenti, è migliorata l’efficienza dei tribunali: la percentuale di concordati omologati entro i sei mesi è passata da percentuali comprese tra il 6 e l’8 per cento nel periodo 2001-2004, a percentuali abbondantemente superiori al 20 per cento dal 2005 in poi.
Il maggiore ricorso al concordato preventivo è un segno che le imprese hanno uno strumento in più per tentare di reagire alla crisi e che hanno apprezzato la riforma legislativa. Ovviamente, la sua reale efficienza andrà più attentamente valutata seguendone gli esiti per le imprese che ne hanno fatto uso (e per i creditori che hanno accettato i piani di ristrutturazione). Se solo per una quota contenuta il concordato sarà la premessa di un successivo fallimento, mentre per un numero significativo di imprese sarà l’occasione per una ristrutturazione di successo, avremo una indicazione della sua efficacia. È importante in questa fase assicurare un utilizzo ampio ed efficiente di questo strumento, considerando alcuni aggiustamenti della normativa diretti ad esempio ad agevolare la concessione di finanziamenti nella fase di predisposizione del piano di ristrutturazione.  È divenuto urgente coordinare rapidamente con le nuove previsioni del diritto fallimentare la disciplina dei reati fallimentari.

* Le opinioni espresse dagli autori non coinvolgono in alcun modo gli istituti di appartenenza.

(1) “I fallimenti in Italia e in Europa”, I Rapporti Cerved sulle Imprese, n. 5, maggio 2009.

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MINISTRO MELONI BATTA UN COLPO!

  1. DAL MAS DOMENICO

    Buongiorno, piccola domanda agli autori del testo : visto che le aziende apprezzano lo strumento del concordato preventivo al quale stanno ricorrendo massicciamente, chi ci perde ? Perché non diciamo che come sempre succede nei momenti di crisi a farne le spese sono le banche ed i loro bilanci ? E quale garanzia offre detto strumento (se non quella di una approvazione a larga maggioranza dei creditori – 60%) sulla corretta valuitazione degli asset aziendali (spesso valutati a moneta fallimentare pur se invece si dovrebbe parlare di prezzi di mercato in quanto prevista la continuità aziendale attraverso la cessione di beni e mezzi a newco spesso costituite ad hoc ?). Chi vigila? Non certamente i tribunali. Nel fallimemento invece esiste il curatore fallimentare.

  2. DOMENICO NARDI

    Vorrei segnalare alcuni punti critici che investono il “nuovo Concordato Preventivo”: 1. L’ammissione alla procedura è legala esclusivamente a criteri giuridici strettamente legati ai vincoli normativi. Una analisi acritica, compiuta in sede di apertura della procedura, sotto il punto di vista economico sulla effettiva fattibilita’ del piano di risanamento rappresenta un grave vulnus della procedura. 2.La mancata “perentorieta’ del termine entro il quale “omologare” la proposta concordatsaria rappresenta un grave elemento di incertezza per gli interesi tutelati. 3. Spesso il piano di risanamento non formalizza i “tempi certi” a tutela del parziale soddisfacimento dei creditori. 4, I limiti dimensionali richiesti per l’ammissione alla procedura sono troppo elevati e non consentono alle piccole imprese, seppur altrettanto meritevoli sotto il profilo della tutela economica, di accedere a tale importante strumento di risanamento.

    • La redazione

      Le statistiche mostrano da un lato come lo strumento tradizionalmente utilizzato per regolare la crisi di impresa (il fallimento) si sia rivelato inefficace per tutelare proprio gli interessi dei creditori (secondo l’Istat, solo il 6% dei crediti delle società per cui si chiude una procedura fallimentare è recuperata dai creditori chirografari, che devono aspettare – in media – almeno otto anni), dall’altro che il "vecchio" concordato preventivo fosse uno strumento scarsamente utilizzato nella pratica.
      Soluzioni concordate tra debitori e creditori potrebbero in linea di principio essere più efficaci ed efficienti, non solo per promuovere una soluzione tempestiva alla crisi di impresa, ma anche per soddisfare gli stessi creditori. Siamo consapevoli che anche l’attuale concordato ha ancora limiti e la sua disciplina potrebbe essere migliorata. Come sottolineiamo in conclusione, qualcosa di più si potrà dire solo seguendo gli esiti, l’evoluzione dei concordati sia per le imprese che hanno utilizzato questo strumento che per i creditori che hanno accettato il piano di ristrutturazione.

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