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CARDIA CONTRO CARDIA

Dietro la presentazione della relazione annuale Consob, un aspro dissenso divide il presidente Cardia dalla maggioranza dei suoi commissari sull’applicazione della direttiva europea che toglie ai giornali il business dell’informazione finanziaria obbligatoria e promuove internet come veicolo di diffusione delle notizie. Lo abbiamo raccontato per primi e, per completezza d’informazione, riteniamo opportuno dare conto degli argomenti che hanno convinto il Tar a negare la sospensiva del provvedimento applicativo.

La Consob celebra lunedì 13 luglio a Milano la presentazione della relazione annuale mentre è in atto uno dei più aspri conflitti dei suoi 35 anni di storia tra il presidente e gli altri membri della commissione. I motivi della lacerazione vengono fatti risalire a profonde divergenze sulla normativa Opa e sulla comunicazione delle partecipazioni rilevanti nelle società quotate. Ma l’episodio deflagrante – che il nostro sito ha per primo raccontato nei dettagli – sono le dimissioni del presidente Lamberto Cardia, presentate in silenzio al Governo e prontamente respinte con un comunicato stampa di Palazzo Chigi. Motivo addotto per le dimissioni: il rifiuto della maggioranza dei commissari (tre sui quattro che, con il presidente, compongono il collegio di vertice) di ritirare una delibera (1) che, in applicazione della direttiva europea “Transparency” (2), stabilisce che le società quotate devono utilizzare sistemi informatici per le comunicazioni obbligatorie al mercato e non sono più obbligati a pubblicare a pagamento sui quotidiani gli annunci che i documenti contabili sono disponibili presso la sede sociale e su internet e avvisi in materia di esercizio dei diritti da parte degli investitori (per esempio, conversione di azioni).

LA CARICA DEGLI EDITORI

La delibera era stata impugnata a maggio con ricorso al Tar del Lazio dalle società Sole 24 Ore e Class Editori nonché dalla Fieg (Federazione italiana editori di giornali) e il 22 giugno la Consob ha presentato al tribunale amministrativo una difesa del proprio operato. Le 50 pagine del documento contengono le argomentazioni che hanno indotto il Tar a respingere la richiesta di sospensiva avanzata dagli editori e a rimandare l’esame di merito al 28 ottobre prossimo. Appare paradossale che da una parte l’Istituto guidato da Cardia difenda con tanta determinazione il provvedimento, mentre Cardia stesso si è adoperato per vanificarlo con il mezzo più estremo (l’uno-due delle dimissioni respinte). Vediamo, in sintesi, che cosa dice la memoria della Consob.
Anzitutto viene ricordato lo scopo della direttiva europea e delle norme applicative Consob: “garantire un accesso [alle informazioni] rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantire l’effettiva diffusione in tutta la Comunità europea”. In queste parole c’è la chiave che ha aperto la porta di internet all’informazione finanziaria, inducendo le autorità di Bruxelles a preferire la diffusione in rete.
La memoria presentata al Tar ricorda il processo di consultazione che ha preceduto il varo delle nuove regole, cui hanno partecipato tra gli altri –esprimendo pareri favorevoli (3)- Abi, Assogestioni, Assosim, Borsa Italiana, Assonime. In particolare, quest’ultima associazione, rappresentativa delle società quotate, ha osservato che “La Consob propone un miglioramento del sistema di comunicazione delle informazioni al mercato, con lo sfruttamento delle nuove tecnologie che consentono il contestuale adempimento degli obblighi di diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni (…) senza costi per l’emittente. (…) In tal modo le informazioni relative a società quotate saranno sempre più diffuse in tempo reale, consentendone l’accesso agli investitori, anche esteri, e senza attenderne, come oggi in molti casi, la pubblicazione sulla carta stampata”.

INTERESSI IN CONFLITTO

Il documento Consob passa poi in rassegna vari argomenti in base ai quali ritiene inammissibile il ricorso degli editori. E in primo luogo sottolinea la contraddizione tra l’interesse del Sole 24 Ore e di Class (editore di MF/Milano Finanza e Italia Oggi) in quanto società quotate, perciò economicamente beneficiarie delle nuove norme, e l’interesse delle loro testate giornalistiche che subiscono un danno dalla cessazione dell’obbligo di pubblicazione degli avvisi a mezzo stampa.
Resta nel lettore la curiosità di capire un aspetto della vicenda che la Consob non tratta, né poteva trattare, in questa sede: non era forse il caso che le due società quotate, di fronte a un evento (la delibera) che causa loro gravi perdite economiche così immediate da richiedere in via d’urgenza la sospensiva della delibera Consob entrata in vigore il 24 aprile, ne informassero il mercato con un comunicato stampa come prescrive disciplina della “price sensitive information”? Nessuno ha chiesto loro di farlo?
Un altro argomento contro il ricorso degli editori sottolinea come l’impugnativa avrebbe dovuto eventualmente riguardare la direttiva Transparency emanata dalla Commissione europea e non le norme attuative dell’Authority nazionale. Ma la contestazione dell’argomento forte degli editori viene mossa con un dato preciso. Gli editori, infatti, sostengono nel loro ricorso l’inadeguatezza di internet nel raggiungere gli investitori basandola su indagini demoscopiche che li porta a individuare “…la radicazione nel costume sociale della stampa quale mezzo di conoscenza della realtà finanziaria”. Risposta della Consob: “…in Italia i lettori abituali di quotidiani (compresi quelli sportivi) rappresentano mediamente il 9 per cento della popolazione”. Il dato è di fonte Fieg.

OBBLIGHI EUROPEI

In ogni caso, conclude l’Authority, le tesi degli editori “sono del tutto irrilevanti” perchè la Consob è nell’impossibilità “…di affidare alla stampa quotidiana il ruolo di mezzo utilizzabile per l’adempimento degli obblighi informativi con le modalità imposte dalla disciplina comunitaria e dalla legge italiana, in quanto essa non consentirebbe di rispettarne le modalità”. Infatti, “come potrebbe un quotidiano essere in grado di assicurare un ‘accesso rapido’ alle informazioni allorquando, dal momento della ricezione dell’avviso da pubblicare a quello in cui sarà diffuso il giornale che la pubblica, possono trascorre anche 24 ore?” E ancora: “Né può certo sostenersi che una testata giornalistica (…) possa assicurare ‘diffusione su base non discriminatoria di informazioni su tutta la Comunità” (4)
Queste dunque le principali ragioni che hanno convinto il Tar a non sospendere il provvedimento. A fine ottobre, quando il tribunale riprenderà in esame il dossier, la questione sarà probabilmente superata con la vittoria della lobby degli editori e il rifiuto antistorico della rete come strumento d’informazione. Infatti, di fronte alle dimissioni di Cardia, il Governo non solo le ha respinte ma ha approntato un decreto legislativo (5) , attualmente alla firma del Presidente della Repubblica, non solo di ritorno allo status quo ma che anzi letteralmente stabilisce il nuovo principio della “necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali” dell’ “informazione regolamentata” (concetto che include non solo gli avvisi ma anche i bilanci, i comunicati stampa, i prospetti di quotazione, ecc.).

FUORI DELEGA?

Rimane il dubbio che il Quirinale ravvisi nel decreto un’anomalia. È infatti un provvedimento originato da due leggi delega di recepimento delle direttive europee “Mifid” e “Prospetto” (6) che però non trattano la materia del contendere, contenuta invece nella direttiva “Transparency”. Qualcuno potrebbe eccepire che l’atto sia fuori dal perimetro delle deleghe.

 

(1)   Delibera Consob n. 16850 dell’1 aprile 2009.
(2)   Direttiva 2004/109/CE.
(3)  Di parere contrario gli editori, la cui memoria presentata oltre i tempi di consultazione è stata comunque presa in considerazione dalla Consob.
(4)   Per quanto riguarda lo “stoccaggio” e il “deposito” delle informazioni richiesto dalla direttiva, la Consob scrive: “Tale circuito è facilmente individuabile nella rete elettronica, come del resto confermato dalla Raccomandazione Europea dell’11 ottobre 2007”.
(5)   “Decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Dlg 24 febbraio 1998, n. 58 e 17 settembre 2007,  n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari”.
(6)   Il decreto viene emanato nell’ambito di due deleghe: A) quella contenuta nell’art. 1 della Legge comunitaria 2004, ai sensi del quale il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 attuativo della direttiva 2004/39/CE (direttiva Mifid); B) quella contenuta nella legge 262/2005, ai sensi della quale il Governo è delegato ad adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, attuativo della direttiva 2003/71/CE (direttiva Prospetto).

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  1. Matteo

    Devono essere davvero consistenti gli intrecci tra Cardia e il Sole 24 Ore o confindustria per arrivare al punto di dimettersi pur di mantenere un vantaggio economico per il giornale. Mi piacerebbe saperne di più. E poi, com’e’ possibile che non si levi una voce di protesta dalle società quotate ? Questo è un vero e proprio pizzo… hanno forse paura di affrancarsi come il taglieggiato ha di ribellarsi al suo vessatore?

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