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LA RISPOSTA AI COMMENTI

Molti commenti si chiedono, giustamente, come il vincolo dei due mandati sia compatibile con la ricandidatura di alcuni Governatori. Senza la pretesa di esaurire il dibattito in poche righe, la questione ruota intorno all’interpretazione del dettame di legge come “direttamente applicabile” o come invece “principio generale che deve essere recepito dalla legge elettorale regionale”. Nel primo caso, i candidati che avessero già svolto due mandati con elezione diretta non potrebbero essere rieletti, benché, di principio, candidabili. Sotto questo punto di vista, non sono da escludere eventuali ricorsi nel caso in cui, per esempio, Formigoni venisse rieletto. Nel secondo caso, invece, la mancanza di una legge elettorale regionale che esplicitamente accetti i principi della legge nazionale sul vincolo di mandato rende tale vincolo inapplicabile. Si noti che il vincolo dei due mandati di per sé è poco incentivante per il politico che non può più essere rieletto. Per questo motivo, e per rimuovere una evidente disparità di trattamento nei confronti dei Sindaci, è utile che si ripensi all’opportunità di tale vincolo.
Per quanto riguarda la selezione della classe politica, non esiste evidentemente una legge elettorale ideale, vista l’influenza dei partiti a selezionare i candidati ex ante. In linea di principio, la possibilità di esprimere una preferenza rende i politici eletti più responsabili di fronte agli elettori, rispetto ai politici eletti tramite lista bloccata. Il sistema delle primarie potrebbe inoltre aprire maggiormente il processo di selezione all’influenza dell’elettorato, rendendo così ancora più democratico il procedimento elettorale

Per quanto riguarda il tediosamente caustico commento di Bruno Stucchi chiarisco che durante la prima seduta si verifica (e non decide) sul rispetto delle cause di ineleggibilità. Un ulteriore aspetto interessante dalla norma sul secondo mandato è che, pur riferendosi la legge espressamente all’"eleggibilità", la parallela previsione di elezione diretta del Presidente fa supporre ad alcuni che ciò implichi anche la sua "incandidabilità". Sono generalmente previste anche esplicite cause di "incandidabilità" oltre che di "ineleggibilità"; non è quindi vero che chiunque si possa candidare. Si pensi solo alla necessità di raccogliere le firme, per fare un esempio legato all’attualità. La questione non è banale come può sembrare; ciononostante, gli arguti autori immaginano i loro figli impegnati alle materne con ben altri e più affascinanti problemi.

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UN COMMENTO DI BRUNO JAFORTE ALL’ARTICOLO DI BERIA E RAMELLA – LA REPLICA DEGLI AUTORI

  1. G. P. Storchi

    Vorrei far notare che la eventuale ineleggibilità dei Presidenti di Regione che hanno più di due mandati consecutivi non dipende solo dal problema della applicabilità diretta del principio di divieto di due mandati consecutivi contenuto nella l. 204/2004, ma anche da un dato temporale. Anche ammettendo che il principio della legge statale sia direttamente applicabile il principio è stato introdotto nel 2004; è da quella data che va calcolato il numero dei mandati.

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