Se il federalismo fiscale procede lentamente per le Regioni a statuto ordinario, avanza velocemente per quelle a statuto speciale del Nord-Est. Grazie alla Corte costituzionale, che ha riconosciuto a Trentino e Friuli l’immediata disponibilità del potere di istituire tributi propri. E dunque di introdurre importanti misure di fiscalità di vantaggio. Il meccanismo rischia di penalizzare ingiustamente la maggior parte delle amministrazioni regionali. Soprattutto quelle del Centro-Nord. L’ipotesi del federalismo differenziato.
Cè un federalismo fiscale di cui si parla molto, ma che procede con estrema difficoltà. E cè nè uno silenzioso, ma già molto vicino al traguardo. Il primo, legato al tortuoso percorso dei decreti attuativi della legge 42/2009, concerne soprattutto le autonomie ordinarie e, per come si sta delineando, sembra destinato a prevedere tempi lunghi e un decentramento di poteri modesto. Il secondo, che avanza assai più rapido e deciso, riguarda le Regioni speciali e in particolare quelle del Nord-Est (e, di riflesso, i relativi enti locali, il cui regime finanziario è quasi interamente governato a livello regionale). In questo secondo caso, il ruolo di protagonista non spetta al legislatore, ma alla Corte costituzionale.
CHI CORRE
Lautonomia finanziaria, e segnatamente tributaria, delle Regioni speciali ha trovato importanti riconoscimenti nella più recente giurisprudenza della Consulta.
Dapprima, con la sentenza 102/2008, la Corte ha riconosciuto loro limmediata disponibilità del potere di istituire tributi propri, mentre le Regioni ordinarie devono ancora attendere la normativa statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, come chiarito dalla stessa Corte, con la sentenza 37/2004. Per la verità, si è trattato di una vittoria di Pirro, essendoci poco spazio per (e ancor meno bisogno di) nuove fattispecie impositive regionali.
Assai più sostanziosa risulta, invece, la recente sentenza 357/2010, che ha riconosciuto a Trentino-Alto Adige e (indirettamente) Friuli-Venezia Giulia ampie prerogative anche sui tributi erariali interamente devoluti o compartecipati, consentendo la modifica sia delle basi imponibili che delle aliquote. (1) La conquista, che consente fin da subito di mettere in cantiere importanti misure di fiscalità di vantaggio, è il frutto di recenti accordi fra il governo e i rappresentanti delle due Regioni, poi tradotti in modifiche dei rispettivi statuti speciali. (2)
Il meccanismo è interessante e merita di essere brevemente analizzato. Secondo la Corte, in tutti i casi in cui lo Stato preveda un qualsiasi e anche limitato margine di manovra regionale su un tributo erariale devoluto o interamente compartecipato, la nuova disciplina statutaria di Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia consente loro di modificarne lintera struttura, con il solo limite rappresentato dal divieto di incrementare le aliquote massime. In pratica, si tratta di una specie di moltiplicatore, che potrebbe estendersi (solo per citare i tributi più significativi) allIrap (oggetto specifico della pronuncia da ultimo richiamata), alla tassa automobilistica regionale, al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, oltre che forse (ma il punto è da chiarire) alla quota fissa delladdizionale regionale allIrpef. La disciplina di tali tributi, infatti, prevede possibili interventi correttivi, anche se talora minimi, da parte delle Regioni. (3) Si tratta, va precisato, di tributi che spettano a tutte le Regioni (anche ordinarie), ma i maggiori poteri vengono attribuiti solo alle due amministrazioni speciali nord-orientali. È un aspetto piuttosto paradossale, che la sentenza non sembra percepire e che rischia di penalizzare ingiustamente la maggior parte delle amministrazioni regionali, la cui autonomia tributaria, già molto ridotta, è oggi quasi interamente congelata in attesa dellagognato federalismo fiscale.
E CHI RESTA FERMO
In effetti, rispetto a tutte le altre Regioni, sia speciali (Sardegna e Sicilia, ma anche, stranamente, Valle dAosta) sia ordinarie, a Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia viene attribuito un ulteriore vantaggio competitivo oltre a quelli già esistenti (che, fra laltro, sono la causa prima dei tentativi di traslocoda parte di un numero crescente di enti locali delle regioni limitrofe, Veneto in primis). (4)
A ben vedere, infatti, sono soprattutto le Regioni ordinarie del Centro-Nord le più penalizzate nellattuale contesto, giacché quelle del Sud si sono almeno viste riconoscere (dallart. 40 della legge 122/2010) la possibilità di manovrare lIrap. (5)
Ciò, al di là delle strategie puramente politiche, sembra giustificare lattivismo della Lega, che in quelle Regioni ha il proprio bacino elettorale, nonché i recenti, pressanti inviti da parte di alcuni dei governatori interessati e della stessa Confindustria, vista la collocazione al Nord dei principali centri produttivi del paese, a procedere con il federalismo differenziato ai sensi dellarticolo 116 Costituzione (LINK Boeri-Bordignon). Si tratta di una strada che, in mancanza di una revisione degli attuali orientamenti della giurisprudenza costituzionale, sarebbe quanto mai opportuno percorrere, anche per evitare, nellattesa del compiuto avvio della riforma federale, pericolose distorsioni della concorrenza (fiscale) fra territori.
(1) La pronuncia riguarda direttamente solo la prima Regione, ma i relativi contenuti sono certamente validi anche per la seconda, considerata la sostanziale identità delle rispettive discipline statutarie.
(2) Si vedano, per il Trentino Alto Adige, lart. 2, commi 106 e seguenti, della legge 191/2009 e per il Friuli Venezia Giulia lart. 1, commi 151 e seguenti, della legge 220/2010.
(3) Per lIrap si veda lart. 16, comma 3, del Dlgs 446/1997; per la tassa automobilistica regionale gli artt. 24, comma 1, del Dlgs 504/1992 e 17 della legge 449/1997; per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi l’art. 3 della legge 549/1995; infine, per laddizionale regionale allIrpef lart. 50, comma 3, del Dlgs n. 446/1997.
(4) Anche la Val d’Aosta ha recentemente concluso con il governo un accordo in materia finanziaria, ma esso non prevede un meccanismo simile a quello descritto per le altre Regioni speciali del Nord.
(5) Anche se al momento mancano ancora i provvedimenti attuativi di tale disposizione.
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Stefano
Se ho capito bene, si tratta della possibilità di variare leggermente il carico fiscale, associato però alla riduzione dei trasferimenti statali (es). Quindi le regioni a statuto speciale potranno diminuire le tasse a residenti e imprese, ma a costo di avere meno soldi per i servizi, oppure aumentare le tasse, ma a rischio di deprimere le imprese locali. Il "vantaggio competitivo" si avrà solo se sapranno fornire servizi migliori e/o tasse inferiori. Ma in quel caso, il vantaggio sarà dovuto alla loro migliore efficienza amministrativa, non alla maggiore libertà impositiva.
Matteo Barbero
Non mi pare si tratti di un potere limitato, se si considera che, ad esempio, esso potrebbe consentire di azzerare un tributo pesante come lIrap (su cui le ordinarie hanno al momento poteri assai limitati). La riduzione dei trasferimenti statali, che peraltro riguarda tutti i livelli di governo (e non solo le speciali), è implicita nella logica del federalismo fiscale, che dovrebbe tradursi in minori trasferimenti dal centro a fronte dellincremento dei poteri autonomi di imposizione degli enti periferici (con connessi incentivi alla maggior efficienza, come giustamente ricordato). Altrimenti di cosa stiamo parlando?
bob
Di cosa parliamo? Del Friuli 800 mila abitanti! Il Texas 25 milioni di abitanti! Non è meglio parlare di Ruby almeno ci facciamo anche due grasse risate?
a.
Commento piuttosto leggero. Non esiste solo il federalismo made in USA, l’esempio dei cantoni svizzeri ha tutt’altri numeri. E a ben vedere, se per assurdo Obama si prenda come 51esimo stato proprio il nostro amato Friuli, questo non sarebbe quello meno popoloso: Questo ovviamente non vuol dire che il federalismo sia tout court buono e giusto, ma sta solo a precisare che anche con i numeri bisogna fare attenzione!