Lavoce.info

DUBBI SULLE SOCIETÀ DA UN EURO

Tra le riforme approvate nel recente decreto legge “cresci Italia”, salta agli occhi la società a responsabilità limitata semplificata costituita da giovani sino a 35 anni. Apparentemente, si tratta di una misura importante, che abbatte i costi della costituzione di srl e incentiva l’imprenditoria giovanile. Ma un’analisi più approfondita rivela qualche incongruenza, oltre a un forte dubbio di costituzionalità. Altri paesi europei hanno già affrontato gli stessi problemi. La loro esperienza avrebbe potuto suggerire soluzioni migliori su un tema tanto complesso.

L’articolo 3 del decreto “cresci Italia” introduce nel codice civile l’articolo 2463-bis dedicato alla “società per azioni semplificata”. Le caratteristiche della srl semplificata sono essenzialmente due: il capitale minimo è di un euro e l’atto costitutivo non richiede la forma pubblica e il vaglio del notaio.
Apparentemente, entrambe le misure abbattono i costi di costituzione dell’impresa. Inoltre, il provvedimento è destinato solo agli “under 35” e quindi è ammantato dal nobile obiettivo di favorire l’imprenditorialità dei “giovani” attraverso una riduzione dei costi iniziali. Ovviamente, l’obiettivo non può essere solo di favorire i “giovani”, ma di ridurre i costi per iniziare un’impresa dei meno abbienti, altrimenti il provvedimento non avrebbe proprio senso. In realtà, si tratta di una scelta improvvisata su un tema che merita una riflessione molto più ampia.

COMPORTAMENTI OPPORTUNISTICI A DANNO DEI CREDITORI

Riguardo al capitale minimo, il decreto affronta un tema oggetto di un amplissimo dibattito negli ultimi anni. Per comprenderlo, occorre fare un passo indietro e osservare gli effetti economici della “responsabilità limitata”.
La responsabilità limitata, di cui godono i soci di srl e spa, indubbiamente produce effetti benefici e incentiva l’attività di impresa e gli investimenti. Dall’altro, però, il “beneficio” potrebbe indurre i soci a comportamenti opportunistici a danno dei creditori: operazioni eccessivamente rischiose o che, al contrario, drenano risorse dal patrimonio sociale. Il pericolo di comportamenti opportunistici, che traslano una parte del rischio d’impresa sui creditori, si accentua in situazioni di crisi e quando s’avvicina il rischio di insolvenza, perché i soci sono certi di non perdere altro che il capitale conferito. Ovviamente, né i benefici né i pericoli della responsabilità limitata dipendono dall’età dei soci.
Le norme che tutelano il capitale sociale mirano a limitare questi pericoli, ma la loro reale efficacia è molto dibattuta. (1) Per comprendere il senso dell’intervento del governo, è sufficiente ricordare che le srl italiane devono avere un capitale sociale nominale minimo pari a di 10mila euro e, se i soci sono più di uno, solo il 25 per cento di questa somma (ossia 2.500 euro) deve essere versata subito. Inoltre, il versamento può essere sostituito da una garanzia o una fidejussione. (2) La legge, quindi, dice al socio una cosa semplice: “versa 10mila euro e non risponderai delle obbligazioni d’impresa col restante patrimonio privato”.

UNA SCELTA TROPPO LIMITATA O UNA SCELTA INUTILE?

Ma il capitale versato dai soci potrebbe non essere sufficiente per iniziare un’impresa. Molte aziende, infatti,– con l’eccezione di quelle di servizi che non necessitano o quasi di patrimonio iniziale, come le società di software – hanno bisogno di mezzi patrimoniali, forniti dai soci, sotto forma di capitale di rischio, oppure da banche, come capitale di debito.
Consentire di costituire società con solo un euro di capitale rende meno costoso “comprare” la limitazione del rischio, ma non elimina le esigenze patrimoniali dell’impresa, cui sopperirà capitale di debito: la banca finanziatrice, a quel punto, chiederà un’ipoteca e solo chi ha una casa (di famiglia, vista la giovane età prevista dalla legge) da ipotecare potrà costituire una srl semplificata. In pratica, nella maggior parte dei casi, giovani provenienti da ceti abbienti otterranno la limitazione di responsabilità scaricando dei rischi anche sul resto della società: non un gran risultato in termini redistributivi.
Sia chiaro: la stessa cosa potrebbe accadere anche mantenendo il capitale minimo di 10mila euro, che è spesso insufficiente a far partire un’impresa, ma proprio per questo non si capisce il senso dell’intervento del governo: se il capitale minimo non serve ed è una mera formalità, lo si elimini per tutti senza nascondersi dietro l’esigenza di favorire i “giovani”. Se invece gli si riconosce un qualche significato (ad esempio un minimo di “serietà” dell’investimento) allora va mantenuto per tutti.

ALTERNATIVE NE ESISTONO

Nell’Unione Europea si registra una tendenza verso la riduzione o eliminazione del capitale minimo, non verso l’abolizione del capitale tout court, però. In generale, si è notato che il meccanismo del capitale (e il capitale minimo soprattutto) non è in grado di prevenire molti dei pericoli di comportamenti opportunistici a danno dei creditori e, soprattutto, non previene le crisi dovute a problemi di liquidità.
Ad esempio, nel 2008 la Germania – il cui establishment economico e giuridico ha sempre difeso strenuamente la funzione del capitale sociale nominale– dopo un lungo dibattito ha introdotto una forma speciale di srl senza capitale minimo. (3) Assieme alla riduzione dei costi iniziali, però, il legislatore tedesco ha affiancato al capitale sociale altri strumenti di patrimonializzazione e di tutela dei creditori. Alcuni di questi sono una maniera surrettizia, e opinabile, di fare rientrare il capitale dalla finestra: in particolare, ogni anno la società deve accantonare a riserva legale un quarto degli utili netti.
Ma altri strumenti sono interessanti: il legislatore tedesco ha introdotto uno strumento simile al solvency test anglosassone, per cui gli amministratori non possono compiere distribuzioni ai soci (nemmeno di dividendi) se queste determinano l’insolvenza o ne aumentano il rischio (e, se violano questa regola rispondono personalmente verso la società o la massa fallimentare). (4)
Non è questa la sede per proporre soluzioni compiute. Di certo un’analisi più approfondita delle questioni economiche sottese e una conoscenza maggiore delle esperienze dei nostri partner europei potrebbero aiutarci ad affrontare in maniera più approfondita un tema tanto complesso, senza necessità di nascondersi dietro il falso obiettivo di voler aiutare a tutti i costi i “giovani”.
Un’ultima notazione critica: ma siamo sicuri che la limitazione del nuovo istituto a chi ha meno di 35 anni sia legittima sul piano costituzionale?

(1) Vedi per tutti Enriques e Macey, “Creditors versus capital formation: The case against the European legal capital rules”, in 86 Cornell Law Rev., 2001, 1165 ss. e Denozza, “A che serve il capitale?”, in Giur. Comm., 2002, 585 ss.
(2) Art. 2463, comma 2, n. 4, c.c. e art. 2464 c.c.
(3) GmbHG §5° introdotto dal MoMig 2008.
(4) GmbHG § 64.

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Leggi anche:  Il gatto e la volpe alla conquista del mercato energetico
Leggi anche:  Calciomercato: il momento di un cambio di passo

Precedente

A PICCOLI PASSI

Successivo

SE ALL’UNIVERSITÀ MANCA PROFUMO DI SELEZIONE

13 commenti

  1. marco.ascari

    Complimenti per l’articolo. Finalmente un po’ di buon senso; al posto che improvvisare e sparare castronate in tristi trasmissioni televisive basterebbe studiare i provvedimenti degli altri paesi del mondo e copiarne il meglio-Penso anche che sia sbagliato continuare a ragionare per categorie; i giovani i vecchi i biondi le donne gli extracomunitari-Il problema è quello di garantire a tutti i cittadini le stesse possibilità in base al merito e non alla provenienza- Sono convinto che il nostro grande viceministro Martone se volesse fondare una impresa, con le conoscenze che ha il padre e le sue super-raccomandazioni, non avrebbe problema a trovare qualche banca disposta ad assumersi il rischio di un’impresa a capitale limitato- per me sarebbe tutt’altra cosa-Poi se un trentaseienne volesse fondare un’impresa perchè dovrebbe essere penalizzato rispetto a un trentaquattrenne? Il professorone Monti è andato a dire alla Merkel che l’Italia è più avanti della Germania nella legislatura sul commercio perchè i negozi possono aprire e chiudere quando vogliono..ah ah ah..continuiamo con le barzellette! Puoi tenere aperto quanto vuoi ma se le famiglie non hanno i soldi…

  2. marco

    Fermo restando tutto quello che è stato detto dall’articolo vorrei comunque sottolineare che per le imprese che basano il proprio modello di business in gran parte sul web è un ottimo cambiamento. E questo è sia un settore in cui tipicamente emergono i giovani, e quindi non può che aiutare i nostri, sia uno dei settori in cui più volentieri investono i fondi di venture capital, e che quindi può essere molto utile per la crescita.

  3. IlDuca

    Tutto vero però le società di diritto anglosassone (ltd) inglesi ed irlandesi non richiedono capitale sociale (giusto 1 sterlina) né interventi notarili e funzionano decisamente bene, tanto che sono molti gli italiani che nel campo dei servizi hanno optato per questa soluzione per risparmiare sui costi di start up, potendo operare liberamente in Italia ed in Europa, pur essendo assoggettati fiscalmente all’Italia. Il grave difetto delle ssrl riguarda più che altro il fatto che è diretta solo alle persone fisiche, eliminando molte delle opportunità di finanziamento da parte di ba o vc. Non è possibile cedere quote in cambio di finanziamenti ad altre società e nemmeno allargare il numero dei soci a nuovi finanziatori (fisici) visto il limite di età.

  4. Francesco Felis

    Motivi di opposizione.a-Motivi attinenti alla sicurezzainformatica relativa alle pratiche di costituzione della società. Per la sicurezza rinvio all’ articolo de Il Sole 24 di domenica 15 gennaio,cioè l’inserto “Nova”, articolo dal titolo” Il volto buono dei pirati”, dove si tratteggia la storia di collaborazione tra Emanuele Gentili e i tecnici di FacebooK.Questo hacker italiano,buono,ha segnalato la possibilitå che i criminali informatici avrebbero potuto inserire codici non autorizzati e pochi si sarebbero accorti della differenza. A parte che mia moglie,potrebbe spacciarsi per me su Facebook e cosī via. Diverso ė l’ atto notarile anche fosse informatico . Sia per la responsabilità ,sempre e comunque del notaio ,sia perchè l’ atto che viene fatto e inviato ,pur non essendo cartaceo,presuppone la presenza fisica delle parti. E il notaio controlla e risponde che ognuno usi la sua firma digitale ( Smart- card). b-Le Camere di Commercio avranno più lavoro ,dovranno controllare o almeno leggere i documenti portati. Prima non lo facevano perchė tutti i controlli VERI erano dei notai.Quindi maggiori costi per lo Stato.Controlli che un impiegato della cciaa non può fare

  5. Anonimo

    L’importante è la fantasia, e, questo richiesto soprattutto ai giovani, di potere essere consapevoli di fare qualcosa di buono. In altre parole è compito dei nostri policy-makers di incentivare la libera iniziativa di impresa anche a scapito delle rendite di posizione (vedi liberalizzazioni) e di creare nuove società (imprese market-sensitive) il tutto nel benessere comune.

  6. David N. Welton

    Questa riforma e` sicuramente imperfetta, ma e` un passo avanti. Come uno di quelli dietro http://srlfacile.org/ sono molto contento di vedere qualcosa che va avanti da questo punto di vista. Sarebbe meglio se fosse estesa al riforma a tutti, non solo gli under-35. Per quanto riguarda i dubbi: “Eccessivamente rischiose?”: sara` una cosa da decidere fra creditori e chi costituisce l’azienda, no? Un numero stabilito a caso dallo stato non ha il potere di eliminare il rischio. “Troppo limitata?”: sicuramente! Il capitalismo anglosassone non e` certo “perfetto”, ma la facilita` di costituire, gestire, e anche chiudere LLC e Ltd non fa parte dei suoi difetti. “con l’eccezione di quelle di servizi che non necessitano o quasi di patrimonio iniziale, come le società di software”: non mi sembra un settore di nicchia da sottovalutare. E` esattamente questo tipo di azienda che vogliamo aiutare. Se uno deve costruire una fabbrica, 10000 euro di capitale sociale non cambiano assolutamente niente. Se invece, c’e solo bisogno di chiudersi in ufficio (o garage) e programmare, non c’e` molto bisogno di capitale all’inizio.

  7. Eugenio Stucchi

    La norma in oggetto è inutile, ingannevole e molto pericolosa oltre ad essere incostituzionale. E’ inutile perche’ con un euro di capitale qualsiasi creditore chiederà immediatamente una fideiussione personale dei soci prima ancora di sedersi ad un tavolo, come già oggi accade con il capitale di 10.000 Euro. E’ ingannevole perche’ i costi di una SRL non sono nella costituzione, che costa circa 1900 Euro imposte incluse, ma nella tenuta della sua contabilità che costa _almeno_ 3000 Euro all’anno. E’ ingannevole poi perché è evidente che nessuna attività seria si può porre in essere senza un minimo di investimento. E’ molto pericolosa perché senza i controlli del Pubblico Ufficiale in sede di costituzione sono esponenziali i rischi di gravissime truffe come da questo filmato si vede: http://tinyurl.com/6wu3ma5 E’ incostituzionale perché come già dichiarato in Germania contrasta con l’art.10 della 1a direttiva europea visibile qui http://tinyurl.com/18r , che impone sempre il controllo preventivo del Notaio o del Giudice o della P.A. non essendo a tal fine suff. la mera iscrizione al Reg.Imprese, e pertanto contrasta con il ns art.10 Costituz. Difetta poi di ogni necessità ed urgenza

  8. domenico

    I primi ad essere contenti di questo provvedimento, più che i futuri giovani imprenditori (se si hanno intenzioni serie, 1 o 10.000 € di capitale sociale poco cambia), sono quelli dietro le frodi carosello ed altre porcherie fiscali assortite. Vuoi mettere il vantaggio? senza capitale sociale, senza spese di notaio, c’è bella pronta una “cartiera” pronta a fare fatture false per centinaia di migliaia di euro per poi sbaraccare al primo finanziere che viene a curiosare.

  9. Luigi Sandon

    Questa ennesima riforma è frutto della solita fretta e dell’approssimazione italiana – perché le riforme si fanno solo in emergenza. In realtà bisognerebbe rivedere i meccanismi societari per incentivare da un lato l’imprenditoria, e nel contempo limitare le truffe. Il capitale “sociale” non è il capitale “investito”. È une delle garanzie che si offrono ai fornitori, e andrebbe parametrato al giro di affari. Così da evitare anche le “cartiere”, nonostante la presunta difficoltà di aprire una società in Italia questa non pare essere un problema per i disonesti. In caso di frode accertata, sarebbe opportuno introdurre forme di rivalsa verso i soci, così da evitare “distrazioni”. Il limite anagrafico è poi probabilmente illegale (alla faccia delle “pari opportunità”!). il limite dovrebbe essere imposto su criteri economici (giro d’affari, beni posseduti, dipendenti, ecc.)

  10. Paolo Gangi

    Ferme restando le considerazioni del prof. Mucciarelli, c’è da domandarsi perchè il governo, invece di creare delle norme di dubbia utilità, non abbia reso attuabile l’utilizzo delle ltd di diritto britannico, le quali non necessitano di capitale sociale nè richiedono il pagamento dei costi notarili (che in Italia si aggirano sugli €2500). La corte della UE, con una copiosa giurisprudenza (Centros e ss.), ha previsto che, il principio della libera circolazione delle persone, permette di aprire una ltd in UK e successivamente trasferirla in un altro Stato membro per, poi, utilizzarla come società di diritto domestico. Questo in teoria ma il sistema italiano rende, in pratica, difficilmente utilizzabile tale strumento poichè l’ultimo periodo dell’art.25 I, della 218/95, impone l’adeguamento all’ordinamento italiano (quindi, stessi requisiti e costi di una Srl) in caso di trasferimento della sede sociale, mentre se ci si limita alla costituzione di una sede secondaria, si dovrebbe comunque provvedere al deposito presso un notaio italiano dell’atto estero (niente capitale, ma almeno €1500 di onorari notarili). Non si poteva rendere disponibili per tutti, senza costi aggiuntivi, le ltd?

  11. rosario nicoletti

    Io credo che l’errore maggiore stia nel definire l’attuale “governo dei tecnici”. A giudicare da quel che fanno realmente – e non dalle fumose chiacchiere – si tratterebbe di un governo di dilettanti. Si va dalla scatola nera sulle auto ed al maggior potere conferito alle assicurazioni, alla “regressività” dell’IMU per i possessori di molti immobili: per farsi un’idea sulla efficacia dei provvedimenti, basta leggere le critiche sui giornali che non fanno parte della schiera dei trombettieri del regime. Il provvedimento sulle srl è scadente demagogia, arte di eccellenza in Italia.

  12. A.L.

    1) 1 € o 10.000 €, sono entrambe cifre arbitrariamente indicate e, proprio in ragione dell’inerzia legislativa, risultano, da un lato, inadeguate a fronteggiare i “moral hazard” dei soci alla vigilia di crisi dell’impresa, mentre, dall’altro, i creditori “forti” possono in ogni momento superare la responsabilità limitata ottenendo non solo ipoteche, ma anche fideiussioni personali (e qui l’articolo giunge ad una conclusione solo parziale sulla potenziale redistribuzione dei costi dell’impresa, perché con il meccanismo della fideiussione possono spalmarsi su una pluralità di soggetti assolutamente indefinita).
    Ci sono poi, molti altri problemi di coordinamento con il tessuto del diritto societario:
    a) la sufficienza della scrittura privata per i trasferimenti di quote ed i problemi a cui questa darebbe vita nei conflitti tra più aventi causa e per l’aspetto dell’opponibilità della cessione alla società (ricordiamo che il libro soci è stato “brillantemente” soppresso nel 2009 e, se non è reintrodotto dall’autonomia statutaria, si generano caos spaventosi);
    b) le modifiche dell’atto costitutivo possono constare da scrittura privata, ma questa previsione sicuramente non prevale, ad esempio, sulla forma prevista dagli artt. 2500 (trasformazione), 2504, comma 1 (fusione), 2506-ter, comma 5 (scissione), per cui bisogna certamente tornare dal notaio (con la coda tra le gambe).

    2) Proprio per la sua specifica competenza in materia, il Prof. Mucciarelli certamente saprà (e ne ha fatto cenno) delle problematiche europee legate alla libertà di stabilimento delle società e se è vero che la giurisprudenza della CGCE(/UE) ha portato alla creazione di migliaia di ltd. operanti in Germania, non è altrettanto vero che questo fenomeno si sia verificato da noi, dove pochissimi si sono avvalsi delle possibilità schiuse dalla corte del Lussemburgo, e non certo solo perché fosse richiesto un capitale di 10.000 € o perché bisognasse rivolgersi al notaio…

    3) Condivido le preoccupazioni del prof. Mucciarelli per la costituzionalità della norma e ne vorrei allargare il raggio con alcuni interrogativi:
    a) perché dei giovani che vogliono costituire un’impresa sociale s.r.l. non possono fruire di analogo privilegio in presenza di finalità che sicuramente godono di tutela ed apprezzamento a livello costituzionale?
    b) se è soltanto la giovane età a determinare la possibilità di accedere al privilegio (ed in questo senso militano testo e spirito della norma), perché non può valere per la costituzione di qualsiasi società di capitali?
    c) più in generale, perché gli infratrentacinquenni per il solo fatto d’esser tali possono accedere a questo beneficio, che resta invece precluso ai più anziani (e magari più bisognosi: si pensi ad un gruppo di ex operai Fiat che decide di aprire una propria officina…)

    4) Da ultimo, oltre a miriadi di altri dubbi e perplessità che l’art. 2463-bis c.c. fa sorgere, segnalo la perifrasi burocratese per dire “sito internet”: “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”. Utilizzare un’espressione come “sito internet” non avrebbe forse giovato alla chiarezza ed alla semplicità?

  13. Andrea

    Questo tipo di società è stato fatto per le startup informatiche. un gruppo (nutrito) di giovani ha inviato a monti una lettera aperta in tale senso. Per questo tipo di società di servizi, come beni strumentali bastano: una adsl, un telefonino e un pc portatile. Assieme a due amici ho aperto una società di informatica nel 2008, le spese di apertura sono state maggiori di TUTTE le spese sostenute nei primi tre anni di esercizio. Questione credito: siete sicuri che una nuova società srl (tradizionale) con 2500 euro di capitale versato e 3-4 soci di età inferiore ai 35 anni riesca ad accedere al credito erogato dagli istituti bancari? Noi abbiamo i bilanci ottimi e il massimo rating possibile secondo i parametri di basilea 3 e comunque le banche non ci darebbero un euro, grazie a Dio non ne abbiamo bisogno!

Lascia un commento

Non vengono pubblicati i commenti che contengono volgarità, termini offensivi, espressioni diffamatorie, espressioni razziste, sessiste, omofobiche o violente. Non vengono pubblicati gli indirizzi web inseriti a scopo promozionale. Invitiamo inoltre i lettori a firmare i propri commenti con nome e cognome.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén