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L’articolo di Andrea Ichino e Paolo Pinotti, apparso nei giorni scorsi sul Lavoce e sul Corriere della Sera, ci impone di intervenire nel dibattito che ne è seguito, perché con Andrea Ichino, Nicola Persico e Decio Coviello abbiamo lavorato insieme, per circa due anni, allo studio ( da parte dei professori), dei dati delle cause di lavoro del Tribunale e della Corte di appello di Roma, ed alla applicazione (da parte nostra) nelle  udienze, dei metodi, dei criteri e delle “regole” desumibili dalle analisi svolte.
I dati di base  sono stati messi a disposizione dei Professori dai Presidenti della Corte di Appello di Roma e del  Tribunale di Roma, nell’ambito di un progetto di approfondimento promosso e seguito dall’Ufficio della Formazione decentrata di Roma, e diretto a studiare le modalità organizzative del giudice del lavoro, al fine di realizzare tempi processuali più veloci, con conseguenti ricadute sul numero delle controversie esaurite e sulla qualità delle decisioni.
Le sperimentazioni svolte nei due uffici hanno coinvolto 6 magistrati in Corte di Appello e 12 in Tribunale: in Corte di Appello la sperimentazione si è sostanzialmente conclusa e sono in corso di studio i suoi risultati, mentre presso il Tribunale non è ancora terminata.
Non possiamo ancora offrire dati certi, ma è chiara, per noi, la validità  della scelta di collaborazione e di confronto con professionalità differenti rispetto a quella del magistrato che possono offrire prospettive e metodi della organizzazione del lavoro, utili per migliorare la qualità del  servizio che la giustizia del lavoro è chiamata ad assicurare.

NON SOLO UNO SGUARDO ECONOMICO

Entrando nel merito dell’articolo, al di là delle valutazioni sulla incandescente materia dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori sulle quali non vogliamo soffermarci, riteniamo necessario evidenziare che ci sembra profondamente sbagliato, sotto il profilo sia del metodo che del merito: rappresentare all’opinione pubblica una analisi fondata su un campione di cause ridotto, delle quali non si conosce altro che l’oggetto (il licenziamento) e la decisione finale.
Consapevoli del fatto che elaborazioni effettuate secondo prospettive economiche rispondono a regole di misurazione e di valutazione proprie della disciplina, riteniamo che l’analisi e le conclusioni esposte nell’articolo trascurino importanti elementi qualitativi che caratterizzano le diverse decisioni in materia di licenziamento.
Non ci sembra utile, infatti, una analisi che su questa delicata materia si fonda su “casi simili”, sottoposti a giudici diversi e ne mette in evidenza solo il differente “decisum” ed il differente tempo di definizione in relazione alla diversità del giudice ma omette di approfondire i fatti, le circostanze controverse, le regole processuali e sostanziali applicate.
Trascurando questi elementi si perde la varietà della fenomenologia processuale e così quasi tutte le cause di licenziamento possono risultare “simili” (sarebbe come dire che “di notte tutti gatti sono neri”).

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L’IMPORTANZA DEL CONFRONTO PER LA DISCIPLINA

Ulteriore puntualizzazione merita la tesi di Ichino e Pinotti sui diversi “approcci” del giudice rispetto alla decisione da assumere, dubbi che lo portano a paragonare il processo ad una roulette russa.
Non intendiamo negare il problema degli orientamenti e dei disorientamenti  giurisprudenziali che spesso vengono percepiti come “irragionevoli” all’esterno. Tutto questo è noto, è studiato ed è anche considerato dal nostro ordinamento giudiziario che impone riunioni per il confronto e per la riflessione tra i magistrati, nella prospettiva della formazione di orientamenti comuni, condivisi, ovvero per evitare disorientamenti inconsapevoli. D’altra parte, la funzione della nomofilachia attribuita alla Corte di Cassazione dà per scontata la possibilità di orientamenti giurisprudenziali difformi.
Agli autori va però ricordato che i contrasti giurisprudenziali sono anche ragione della costruzione costituzionale della giurisdizione come potere diffuso. Quei contrasti sono stati il motore dell’affermazione di importanti principi di diritto; hanno consentito la nascita di nuovi interessi successivamente riconosciuti nel nostro ordinamento giuridico ed anche nel diritto eurounitario. Il catalogo dei diritti presenti nella Carta di Nizza e la lettura che di essi fa la Corte di Giustizia, deve molto alle evoluzioni ed alle contrastanti applicazioni ed interpretazioni del diritto da parte dei giudici nazionali.
Abbiamo imparato molte cose lavorando insieme ai  professori-economisti. Speravamo di essere state capaci, nel corso della nostra collaborazione e dello studio di dati e regole processuali, di spiegare che la realtà del processo e della giurisdizione è molto articolata e complessa, e che da tale complessità non può prescindere una analisi rigorosa che si ponga un obiettivo di reale utilità.

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