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IL GIUDICE E LE SUE STATISTICHE

Studiare l’eterogeneità nelle decisioni giudiziarie è importante oltreché legittimo. Ma i dati statistici sui quali si fonda il ragionamento devono essere completi e interpretati con attenzione. Soprattutto quando si tratta di questioni delicate come l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Una certa differenza nelle decisioni dei magistrati su uno stesso argomento è inevitabile, e anche opportuna, perché riflette diverse interpretazioni della legge. E la giurisprudenza deve essere plastica ed evolversi nel tempo, per adattarsi ai mutamenti nella società.

In un recente articolo sul Corriere della Sera, e in un altro, connesso, scritto per lavoce.info, si mette l’accento sulla variabilità dell’esito delle decisioni di diversi magistrati all’interno dei singoli tribunali: alcuni magistrati decidono più velocemente, o più a favore del convenuto, rispetto ad altri colleghi. Nei due articoli si argomenta che la variabilità dovrebbe indurre il legislatore a ripensare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che assegna al giudice la responsabilità di accertare se la causa del licenziamento sia giusta.

MAGISTRATI E ARTICOLO 18

Gli articoli hanno creato un certo rumore nell’ambiente giudiziario per (almeno) due motivi. Primo, perché propongono dati che sembrano mettere in discussione l’operato della magistratura. Secondo, perché l’obiettivo retorico dell’articolo sembra essere principalmente l’articolo 18, e quindi la magistratura sembra essere una “vittima casuale” all’interno dell’architettura dell’articolo.
Ho studiato alcuni degli stessi dati utilizzati in questi articoli, vorrei perciò aggiungere una mia prospettiva. Spero sia utile a chi si interessa della efficienza della giustizia, una importante questione per l’Italia.
Una prima osservazione è che la durata dei processi riflette il pregresso oltre all’operosità di un singolo magistrato. Se a un nuovo arrivato in sede viene addossato un forte carico di casi aperti, questo magistrato sarà necessariamente più lento in tutti, anche quelli futuri, nella misura in cui il pregresso si trascina e si accumula. Quindi, salvo un’analisi approfondita della durata dei processi basata sull’intera storia lavorativa del magistrato, i dati hanno un valore limitato.
Secondo: l’articolo 18 può piacere o non piacere, ma comunque richiede al giudice di rendere un giudizio sui fatti. È naturale aspettarsi qualche variabilità nel modo in cui giudici diversi interpretano uno stesso fatto; non foss’altro perché la giurisprudenza (applicazione delle norme ai fatti) deve essere plastica e si deve evolvere nel tempo, per adattarsi al mutare dei rapporti produttivi. La plasticità, ragionevolmente, non può realizzarsi istantaneamente e uniformemente fra i vari giudici. Quindi, non solo dobbiamo aspettarci qualche differenza fra i diversi giudici, ma è anche opportuno che ci sia. La vera questione è quanto sia grande la divergenza.

DIVERSE INTERPRETAZIONI DELLA LEGGE

È proprio la questione affrontata in un recente articolo accademico americano. (1) L’articolo inizia con la notazione che “certamente, l’esistenza di differenze di comportamento fra giudici refuta l’asserzione che il processo di aggiudicazione sia obiettivo e meccanico, ma questa asserzione non ha mai avuto molti sostenitori”. In altri termini, è ben noto che vi siano discrepanze nei tassi di aggiudicazione. Il contributo dell’articolo è di cercare di quantificare quante di queste discrepanze siano dovute a errori di applicazione della legge, e quante invece siano dovute a legittime differenze di interpretazione. L’analisi statistica proposta è troppo complessa per essere descritta qui, ma il risultato è che differenze anche grandi non necessariamente riflettono errore. Si guardi alle enormi discrepanze nella figura che segue e che si riferisce alle decisioni in materia di immigrazione del tribunale di New York. Si noti che il giudice Bain consente l’immigrazione in quasi il 90 per cento dei casi, mentre il giudice Jankun in meno del 5 per cento. E l’analisi statistica permette di concludere che, se più del 25 per cento dei casi è aperto a differenze di interpretazione, allora il tasso di errore desumibile dalla figura può essere inferiore al 10 per cento.

Le discrepanze italiane evidenziate dagli articoli sul Corriere della sera e lavoce.info sono molto inferiori a quelle dei giudici americani. Dunque il tasso di errore desumibile sarà inferiore al 10 per cento.
Ma, nel caso italiano, c’è un punto ancora più delicato, che ha a che vedere con la misurazione del fenomeno. Le statistiche addotte a supporto della discrepanza sono parziali. Per esempio, su lavoce.info si legge “A Milano, ad esempio, [il giudice meno favorevole al lavoratore] decide il 7 per cento dei casi a favore del lavoratore, mentre il suo collega all’estremo opposto decide a favore del lavoratore il 27 per cento dei processi”. Vero. Però è vero anche che la maggioranza delle decisioni (90 per cento per il primo giudice, e più del 60 per cento per l’altro) sono classificate come “altri esiti” o “conciliate”. Non è possibile sapere se le decisioni in queste categorie favoriscano il lavoratore o l’impresa. E quindi il dato statistico è parziale. In assenza di maggiori informazioni, è opportuno essere cauti nel rilevare una discrepanza.
Insomma, l’argomento degli articoli sul Corriere e lavoce.info è interessante. È legittimo e importante studiare l’eterogeneità nelle decisioni giudiziarie. È però necessario farlo in modo approfondito, data l’importanza di queste questioni.

(1) Fischman, Joshua B., “Inconsistency, Indeterminacy, and Error in Adjudication” (February 27, 2012). Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No. 2011-36. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1884651.

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LA RISPOSTA AI COMMENTI

  1. l. scalzo

    Le cautele nell’interpretare le statistiche non devono trasformarsi in un facile rifiuto delle statistiche stesse. Del resto qualunque cittadino o impresa si rechi dall’avvocato chiede qual’è il probabile esito della controversia giudiziaria. Sulla base di questa probabilità decide se instaurare la controversia davanti a un tribunale o accordarsi in via extra giudiziaria. Il problema è che le informazioni fornite dall”avvocato al cliente sono: (i) nel migliore dei casi, frutto di esperienze e sensazioni personali ; (ii) meno obiettive e scientifiche di una statistica giudiziaria. Sarebbe auspicabile anche tra gli operatori della giustizia un minimo di cultura statistica/matematica. Lo slogan potrebbe essere quello di Einauidi : ” conoscere per deliberare”.

  2. sgl

    Durante gli anni ’70 e ’80 i tribunali del lavoro a Milano sono stati dominati da correnti ideologiche fortemente politicizzate, il contrario dello scritto di Luigi Einaudi: conoscere per deliberare. Sono stato imprenditore in Italia per molti anni e una volta parte in causa di un giudizio a me favorevole al quale misi fine conciliando con il mio ex dipendente. Il pubblico ministero avrebbe voluto ricorrere in appello. È stato Il lavoratore che lo ha fatto desistere perché egli aveva riconosciuto di avere ricevuto un compenso “corretto” malgrado il giudizio a lui sfavorevole. Scrivo questo perché, pur essendo un singolo episodio, non statisticamente valido, il lavoratore, da offeso e diventato offensivo per l’inquirente. Questi erano politicamente reazionari che avevano messo il loro lavoro di magistrato al servizio di una ideologia. Che scempio! S. Lewithin

  3. Riccardo Colombo

    I cittadini dovrebbero essere giudicati nello stesso modo a prescindere da chi è il giudice. Per l’autore è normale che la stessa causa possa dare luogo a sentenze differenti. Si conferma che la magistratura è talmente auto referenziale da non accorgersi della assurdità di questa argomentazione.

  4. owluca

    ..che la giustizia italiana sia cronicamente lenta è fatto talmente nota da essere già stato ufficializzato da giudizi da parte della UE …che i verdetti siano variabili è acclarato se tanto basta a chiedere l’abrogazione dell’art 18 ….allora perchè limitarsi ad esso è non cassare tutto il codice ?

  5. Franco Farabegoli

    E’ un bene che se ne parli e viene da dire, finalmente! La domanda tuttavia, e’ come mai le statistiche del lavoro dei giudici ( in tutti i campi, non solo quello del lavoro) sono così imparziali per non dire, inesistenti. A mio parere anche questa scarsa trasparenza e’ frutto della anomala applicazione del diritto di indipendenza che caratterizza la nostra magistratura. C’è una evidente e grave carenza di controllo. Un onesto servitore dello stato deve essere libero ma molto, molto trasparente.

  6. luca

    Purtroppo la coperta è sempre troppo corta : da un lato si desidera una certa flessibilità che consenta ai giudici di plasmare il diritto in base alle esigenze dei casi concreti, dall’altro si auspica no regole certe e predeterminate per evitare che i giudici, sentendosi troppo liberi, prendano decisioni arbitrarie. Sulla questione dell’art.18 probabilmente le imprese vogliono certezza, i lavoratori comprensione delle loro personali condizioni. Si spera in una situazione equilibrata.

  7. Gian Lorenzo Spisso

    Mi stupisce come tutte le risposte all’articolo di Ichino finiscano clamorosamente fuori tema. Il punto di vista sull’art.18 è di tipo strettamente economico, e non giuridico. Se ci poniamo fuori dal sistema giuridico, nell’ottica di imprese e lavoratori, non ci interessa cambiare e giudicare il lavoro del giudice(nel breve-medio periodo diciamo), ma solo quale sarà il risultato della sua decisione. DATA l’alea del giudizio (questo è l’argomento giuridico, ma non ci interessa, per noi è un dato), ci si chiede se non sia più efficiente sostituire all’alea una certezza: il costo fisso X di licenziamento, fatti salvi i licenziamenti di tipo discriminatorio. L’efficienza di questo ragionamento consiste nel fatto che i costi dell’incertezza(sia scelte fatte prima che costi del processo veri e propri)possono essere redistribuiti TRA i partecipanti, anzichè all’esterno con benefici (conosciamo la piaga rappresentata dall’eccesso di avvocati e dal sovraccarico della giustizia) per tutta la società. Ma tutto questo non ha nulla a che fare con la correttezza delle scelte del giudice e problematiche affini.

  8. Emanuele

    Questo articolo ha un tono curioso. Il tema che sembra portare avanti è: la varianza trovata nel precedente articolo è normale, non è colpa dei magistrati italiani. Tutte le argomentazioni sono fatte in quest’ottica: la varianza nei tempi è da considerare normale, perché momenti diversi della carriera corrispondono a diversi carichi di lavoro; la varianza nelle decisioni è normale, non sono errori ma diversità di interpretazione. Tutto questo è assolutamente ragionevole. Ma per il ragionamento dell’articolo di Ichino non interessa di chi sia la colpa. Se questa varianza è impossibile da risolvere, se è connaturata nel giudizio umano, è anzi un’ulteriore argomentazione a favore di Ichino. Quello che è interessante, dal punto di vista del legislatore, è la varianza che aspetta un’azienda e un lavoratore in un processo sull’articolo 18, sia nei tempi sia nella decisione. Non di chi sia la colpa per questa varianza. La questione è se passare, come è nel resto del mondo, a legislazioni che non dipendano dal giudizio umano su cosa sia una “giusta causa”, ma si basino su incentivi economici, per ridurre l’incertezza a cui sono sottoposti lavoratori e aziende.

  9. cri

    Su questo argomento concordo con Angeletti della UIL: se il problema è l’aleatorietà del giudizio del giudice(che c’è in ogni processo, se no non servirebbe il processo!!)e la definizione di giusta causa, è opportuno riscrivere in modo chiaro i motivi di giusta causa e non liberalizzare i licenziamenti!!dare un indennizzo ad un lavoratore licenziato ingiustamente equivale a dire: pagando si è liberi di licenziare. L’unica vera tutela è il reintegro! l’indennizzo da un risarcimento monetario, ma il lavoratore resta UN DISOCCUPATO. Senza la sicurezza di un reintegro che funge da deterrente in un ingiusto licenziamento, ogni lavoratore è puù debole, è ricattabile…senza articolo 18 ogni altro diritto cade a cascata..e chi lo nega, a mio parere, mente sapendo di mentire.

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