Il 30 settembre erano già rientrati in Italia circa 30 miliardi di euro. Con la proroga, la cifra salirà notevolmente. Unificato al 31 dicembre 2016 anche il termine di conclusione della procedura. Ma solo per violazioni connesse alle attività e ai redditi emersi con la collaborazione volontaria.
Proroga dell’ultimo minuto
Tanto tuonò che piovve. Il popolo degli aspiranti collaboratori “volontari” del fisco è stato accontentato. Dopo settimane giocate sul filo dell’ambiguità, il governo ha sciolto finalmente la riserva, decretando d’urgenza il 29 settembre l’allungamento della finestra di adesione al programma di rientro dei capitali (cosiddetta voluntary disclosure, legge 186/2014). L’originario termine del 30 settembre 2015, già oggetto di proroga “tecnica” al 30 ottobre, è stato prolungato di due mesi (quindi al 30 novembre), con ulteriori trenta giorni di tempo per le eventuali integrazioni e il completamento dei dossier. I contribuenti che non hanno ancora fatto nulla avranno quindi ancora due mesi per la presentazione dell’istanza, anche se occorrerà continuare a prestare attenzione alle cause ostative (controlli fiscali o procedimenti penali riguardanti materie oggetto di voluntary disclosure) che non sono invece sospese dalla proroga.
Il tempo ulteriore concesso in extremis dal governo era d’altronde assolutamente necessario per poter rimediare ai ritardi con cui il legislatore ha chiarito alcuni elementi centrali della voluntary. La dilazione temporale permetterà di aprire, dunque, a nuove adesioni, soprattutto quelle di coloro rimasti sinora alla finestra attendendo la definizione dei punti critici (fra tutti, la non operatività del raddoppio dei termini per i paesi black list con accodo).
L’Agenzia delle entrate, dopo un primo bilancio di circa 60mila istanze presentate al 30 settembre, si aspetta che dal popolo degli indecisi arrivino almeno altre 30 mila richieste. Non sarebbe tuttavia inverosimile pronosticare 100mila adesioni complessive. Anche l’ammontare dei capitali in procinto di ricevere la cittadinanza italiana (a fine settembre, quasi 30 miliardi) sembra destinato a salire sensibilmente. Meno certi (o perlomeno difficilmente pronosticabili, per ora) invece gli effetti sul gettito correlato ai capitali rientrati.
31 dicembre 2016, una data cruciale
Ciò detto, è interessante notare che con la proroga è stato unificato al 31 dicembre 2016 il termine di conclusione della procedura: in pratica, entro il 31 dicembre del prossimo anno l’Agenzia delle entrate dovrà arrivare a una conclusione sulle attività e redditi oggetto di voluntary. Peraltro, l’adozione di un termine unificato per tutte le annualità oggetto della procedura scongiura il rischio degli accertamenti parziali (cui la disciplina sulla voluntary rinvia) notificati anno per anno in relazione al termine di “scadenza” di ogni periodo di imposta (rectius termine di decadenza del potere di accertamento del fisco). Astrattamente, infatti, il contribuente avrebbe potuto rimanere nell’incertezza circa la propria posizione (sia amministrativa che penale) fino al 2019 (o al 2024 in caso di emersione di attività detenute in Stati black list piena).
L’unificazione del termine di accertamento al 31 dicembre 2016 significa che l’Agenzia avrà un anno in più per il 2004, 2006, 2009 e 2010 (il cui termine per l’accertamento si sarebbe prescritto al 31 dicembre 2015). Ma significa anche che avrà l’obbligo di notificare gli accertamenti degli anni non in scadenza al 31 dicembre 2015 (2011-2013) entro lo stesso termine del 31 dicembre 2016. In sostanza, il fisco ha un anno di tempo in più per effettuare gli accertamenti sulle annualità in scadenza: ma i contribuenti (finalmente) virtuosi, che abbiano denunciato correttamente la propria posizione, possono beneficiare di una più ravvicinata certezza sul termine di chiusura della procedura.
La modifica è perfettamente intonata allo spirito della voluntary disclosure: completa, spontanea e trasparente autodenuncia, da parte del contribuente e completa definizione degli anni oggetto di procedura in tempi ragionevoli da parte del fisco. Il 31 dicembre 2016 dunque è la data che conferisce efficacia “tombale” alla voluntary.
Non può dirsi altrettanto invece per il rapporto più generale tra fisco e contribuente. Il decreto di proroga limita, infatti, l’accelerazione del termine di decadenza ai soli redditi e attività che hanno formato oggetto di voluntary: resta, dunque, salva la potestà accertativa per eventuali imponibili e attività non oggetto di procedura. D’altra parte, nelle circolari precedenti la modifica normativa, l’Agenzia delle entrate aveva già precisato che le violazioni non connesse alle attività e ai redditi fatti emergere in sede di collaborazione volontaria o comunque non incluse nella procedura, restano autonomamente contestabili e sanzionabili, non essendo precluso all’amministrazione l’esercizio dell’ulteriore attività di accertamento per le medesime annualità interessate dalla procedura.
C’è da chiedersi però se non sarebbe stato altrettanto coerente con la ratio della voluntary prevedere che, una volta trascorso il 31 dicembre 2016 e definita la procedura, tutto ciò che in essa non è confluito non possa più formare oggetto di contestazioni da parte del fisco. Avremmo tutti parlato di prorogatio diabolica? A parere di chi scrive, no.

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