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Una rivoluzione per l’indebitamento dei privati

Chiunque sia “sovraindebitato” ha ora di fronte a sé due opzioni: offrire il proprio intero patrimonio per la liquidazione, oppure proporre un accordo per il pagamento anche parziale dei debiti. Si tratta di una svolta i cui effetti sull’economia e sulla società potrebbero essere molto rilevanti.

POSSIBILITÀ DI ESDEBITAZIONE

Senza grande clamore, alla fine del 2012 il Governo Monti ha attuato una riforma che smentisce principi vecchi di duemila anni. A partire dal 18 gennaio 2013, chiunque sia “sovraindebitato” (cioè incapace di ripagare i propri debiti) ha di fronte a sé due opzioni, in precedenza non disponibili se non alle imprese medio-grandi: offrire il proprio intero patrimonio per la liquidazione, oppure proporre un accordo per il pagamento anche solo parziale dei propri debiti, che se accettato dalla maggioranza dei creditori vincolerà tutti, anche i dissenzienti. (1)
Si tratta di una rivoluzione, i cui effetti sull’economia e sulla società potrebbero essere rilevanti. In entrambi i casi, infatti, la procedura riguarda tutti i creditori di uno stesso debitore. In più, il debitore,se si tratta di una persona fisica, può godere della esdebitazione o “fresh start”, liberandosi dei debiti non soddisfatti e potendo così reinserirsi nella società senza dover più fuggire dai propri creditori.

FINE DI UN’ANOMALIA ITALIANA

Prima della riforma, il mondo dei debitori era diviso in due: da una parte gli imprenditori commerciali medio-grandi, cui, se in crisi, si applicavano le sofisticate regole della legge fallimentare (migliorate anche nel corso del 2012), dall’altra parte tutti i restanti debitori: piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti e, soprattutto, consumatori. Milioni di soggetti per i quali nessuna soluzione, anche se astrattamente efficiente, poteva essere raggiunta senza il consenso di tutti i creditori.
La cosa aveva conseguenze rilevanti soprattutto quando il debitore era una persona fisica: mentre le società possono essere cessate e cancellate, le persone fisiche hanno una vita che prosegue, e la cui qualità – come quella della vita dei loro familiari – può essere gravemente minata da un fardello di debiti che non si possono adempiere. Si noti che il sovraindebitamento non è sempre frutto di un irresponsabile ricorso al credito: nelle esperienze straniere, e ancor più in quella italiana, le cause più frequenti di insolvenza dei consumatori sono da ricercare nell’impatto di shock esterni, quali la perdita del lavoro, l’insorgenza di malattie, la rottura di unioni familiari con il connesso incremento di spese, eventi che smentiscono previsioni di risparmio che all’epoca erano ragionevoli. La recente crisi, con la connessa perdita di posti di lavoro, ha solo reso il problema più acuto.
L’esdebitazione delle persone fisiche, tema al centro dell’attenzione delle istituzioni internazionali, costituisce una sorta di “assicurazione obbligatoria” contro l’insolvenza. (2). L’Italia era rimasta fra i pochissimi paesi del mondo, e l’unica fra i grandi paesi industrializzati, a non consentirla (se non con minime eccezioni). Ora questa anomalia è venuta meno.

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AVREMO IL FALLIMENTO DEI CONSUMATORI?

Si è dunque previsto il fallimento dei consumatori e di tutti coloro che ne erano esenti? No, per due ragioni:
– in primo luogo, perché le nuove procedure si applicano solo se il debitore ne fa richiesta, mentre il fallimento può essere richiesto dai creditori (e dal pubblico ministero);
– in secondo luogo perché l’apertura della procedura non produce conseguenze penali: se il debitore ha commesso reati, resta punibile, ma non diviene soggetto a nuovi reati (quali la bancarotta semplice e fraudolenta previste dalla legge fallimentare) solo perché ha fatto domanda.
Si tratta, quindi, di una disciplina che per il singolo debitore porta solo vantaggi, essendo la sua applicazione rimessa alla sua volontà. È forse per questo che, come spiega Francesco Vella nel suo articolo, alle nuove start-up innovative si applicano queste regole e non quelle della legge fallimentare. (3)
Le procedure sono alquanto complesse e dense di tecnicismi, ma il disegno politico è chiaro: consentire a tutti (piccoli imprenditori, professionisti, consumatori), e non più solo alle imprese commerciali medio-grandi (alle quali continua ad applicarsi la legge fallimentare), una via d’uscita in caso di crisi.
La via d’uscita è particolarmente facilitata per il consumatore, che può ottenere l’esdebitazione, oltre che con la liquidazione del suo intero patrimonio o un accordo, anche con un “piano” che, se conveniente per i creditori, viene approvato non da costoro, ma direttamente dal giudice. Il tutto a condizione che l’insolvenza sia incolpevole, il debitore si comporti con correttezza e che ciò emerga anche da una dettagliata relazione redatta da un “organismo di composizione della crisi” (una struttura creata da enti pubblici o da ordini professionali allo scopo di fornire supporto ai debitori in difficoltà, con un ruolo delicatissimo e un futuro tutto da scoprire) o da un professionista nominato dal giudice.

QUALE IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE?

Le nuove regole sono destinate ad avere un impatto sia sul mercato del credito, sia sulla società in generale. Non è facile però prevedere in che termini.
I finanziatori sanno che i debitori hanno oggi nuove possibilità di risolvere il sovraindebitamento, giocando anche d’attacco. Le nuove regole, consentendo alle persone fisiche l’esdebitazione, possono peggiorare le prospettive di recupero del credito. Ma, all’opposto, possono anche consentire ai creditori migliori recuperi, grazie alla possibilità di soluzioni collettive più efficienti, non condizionate dalla volontà del più piccolo o aggressivo creditore. Nel primo caso, il costo del credito aumenterebbe, nel secondo si ridurrebbe. Occorre capire quale sarà l’effetto netto.
I finanziati, dal canto loro, sanno che da oggi l’insolvenza è meno disastrosa e il rischio è più controllabile. Le nuove regole risolvono situazioni penose, purtroppo sempre più frequenti. E possono costituire un incentivo all’assunzione di rischi, cosa di cui il nostro paese ha un drammatico bisogno.

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(1) Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto Sviluppo-bis (Dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), articoli da 6 a 16 (la si veda in www.normattiva.it). Prima della modifica, la legge 3/2012 aveva un impatto minimo ed era rimasta inapplicata. Le nuove regole si applicano ai procedimenti instaurati a partire dal 18 gennaio 2013.

(2) B. Adler, B. Polak, A. Schwartz, “Regulating Consumer Bankruptcy: A Theoretical Inquiry”, in Journal of Legal Studies, 2000 (29), p. 585 ss. Sul tema dell’insolvenza delle persone fisiche si veda il rapporto della World Bank “Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons”.
(3) Articoli da 25 a 32 del decreto Sviluppo-bis . L’articolo 31 comma 1 dispone che “la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3”, e dunque non è soggetta alla legge fallimentare.

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  1. Francesco

    caratteri Lavorando in una Fondazione Antiusura, di storie di persone sovraindebitate ne ho ascoltate centinaia, questa nuova legge potrà essere un buon strumento per noi che operiamo in questo campo e che cerchiamo attraverso i nostri sostegni creditizi di concedere una seconda change.
    un saluto
    Francesco

  2. Francesco Sanesi

    Tema molto interessante.
    Molto interessanti sarebbero anche degli approfondimenti in alcune direzioni, di cui spero che lavoce.info abbia modo di occuparsi:
    1) analisi quantitativa (ok, previsionale) degli effetti della nuova normativa sul livello di indebitamento dei consumatori e sul costo dello stesso;
    2) complesso tema del rating: quali conseguenze per le persone fisiche a seguito dell’esdebitazione? Quale gestione della reputazione della persona fisica come creditore?

  3. donatella porrini

    Sul tema avevo pubblicato un contributo proprio su Lavoce: http://archivio.lavoce.info/articoli/pagina1001232-351.html

  4. Piero

    Sicuramente è la prima legge in itala che affronta tale argomento, però la verità va detta, Monti non è padre della legge, alcuni parlamentari hanno proposto progetti nella tutela sia del privato indebitato che nel caso della piccola impresa alla quale non può essere applicata la procedura fallimentare.
    Monti con l’emendamento governativo ha in parte peggiorato la normativa, in quanto obbliga il privato indebitato a ricorrere obbligatoriamente all’organismo a ciò proposto con il costo a proprio carico, di solito il privato si indebita con mutui ipotecari che colpiscono la propria abitazione ed in questa normativa e’ prevista la perdita della propria casa, una vera normativa in aiuto agli indebitati privati doveva essere in un blocco dei pagamenti nel caso che la causa della crisi fosse stata causa da cause oggettive ( non dipendenti dalla volontà del privato), ciò con questa normativa non avviene, tale normativa di più il stemma bancario che se il pano proposto dal privato viene accettato non evidenzia la sofferenza bancaria alla banca d’Italia con tutti vantaggi del caso per la banca.

  5. Giampaolo

    Ad oggi 25/01/13 non è ancora stato emesso il regolamento che prevede il compenso per l’organismo di composizione della crisi ma mi domando da dove prende i soldi il sovraindebitato se non dai crediti insoluti?
    Inoltre come è possibile verificare il realizzo di un appartamento venduto all’asta per calcolare la convenienza del piano?
    Se tutto questo non viene chiarito positivamente per il sovraindebitato non responsabile a cosa serve questa legge?

  6. gennaro

    infatti francesco il tuo quesito e’ fondato ! ad oggi neanche io che sto per utilizzare la legge sono a conoscenza delle conseguenze dell’applicazione della stessa sui criteri (rating bancario) di valutazione del creditore per un eventuale reinserimento nel sistema creditizio ??

  7. marno

    la disciplina in questione è di fatto lettera morta. il procedimento è incomprensibile, la nozione di OCC farraginosa e incomprensibile, la falcidia dell’erario di fatto non è possibile (in tutti i casi il maggior creditore del sovraindebitato è l’erario, di solito per cartelle neppure lecite ma non impugnate).
    il massimo è un riscadenziamento ad un anno dall’omologa…se non hai beni da alienare.
    a milano sono stati tutti dichiarati inammissibile od improcedibili.
    sta legge è una pagliacciata perché promette al debitore civile una soluzione che all’applicazione pratica poi è del tutto negata (le procedure poi sono tre e non una). o la riscrivono o non funziona, salvi casi limite di debitore civile coi soldi. le norme sulla fideiussione del terzo poi…ma per favore! hahah!

  8. Innanzitutto il debito deve essere di ammontare tale da non permettere al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio, insomma deve trovarsi in stato di sovraindebitamento. Si tratta di una definizione molto ampia che consente di includere nella procedura un gran numero di casi, ad esempio quando non si riesce a pagare rate di finanziamento, mutuo, ecc…
    Quindi possono accedere alla procedura:
    – Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;
    – Imprenditori agricoli;
    – Lavoratori autonomi;
    – Professionisti;
    – Fondazioni e associazioni;
    – Consumatori

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