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Grandi opere, meno conflitti col dibattito pubblico

Diventa obbligatorio il dibattito pubblico prima della realizzazione di opere infrastrutturali rilevanti. Può aiutare a migliorare le decisioni delle amministrazioni. A patto che tutti i soggetti interessanti siano consapevoli dei limiti da non superare.

Cos’è il dibattito pubblico

La cassetta degli attrezzi della partecipazione e dell’informazione sulla realizzazione degli investimenti pubblici si arricchisce di un nuovo strumento: sulla Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2017 è stato infatti pubblicato il decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 76 del 10 maggio 2017 sul dibattito pubblico (Dp). Il testo del Dpcm ha avuto una lunga gestazione nella precedente legislatura, ma non era stato possibile emanarlo a causa dello scioglimento delle Camere. L’utilizzo del nuovo strumento può migliorare l’efficacia delle decisioni amministrative, a condizione che tutti i soggetti interessanti, oltre a coglierne le opportunità, siano anche coscienti dei confini che non possono essere superati.

Previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (l’ultima versione del codice dei contratti pubblici), il Dp deve essere applicato alle decisioni relative “alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi un impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio”. La sua introduzione, sul modello del dèbat public francese, costituisce una novità per l’ordinamento statale, ma non per quello regionale (si veda la legge regionale 46/2013 della Regione Toscana o quella 28/2017 della regione Puglia).

Il Dpcm definisce il dibattito pubblico come il processo di informazione, partecipazione dei soggetti interessati e confronto pubblico sull’opportunità e sulle soluzioni progettuali di opere, progetti o interventi, con l’obiettivo di migliorare la progettazione e l’efficacia delle decisioni pubbliche. Individua le tipologie, le caratteristiche e il valore economico degli investimenti che devono essere sottoposti a Dp, ne definisce la procedura da seguire e i tempi del suo svolgimento.

Dalla contestazione alla partecipazione

Se i tempi delle sue varie fasi saranno interamente utilizzati, lo svolgimento della procedura può richiede circa un anno. Ma anziché essere una perdita di tempo, che ritarda la realizzazione di un’opera, potrebbe farne guadagnare, a condizione che il confronto tra le parti interessate si svolga sul merito dell’intervento, sulla sua utilità e fattibilità.

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Al là di quelle motivate da posizioni politiche e ideologiche, le contestazioni che a volte accompagnano la realizzazione di strade, aeroporti e altro sono alimentate anche dal fatto che i soggetti e le comunità interessate non sono state coinvolte e informate, o lo sono state a decisione già presa.

Nel caso degli investimenti per i quali è previsto obbligatoriamente lo svolgimento del dibattito pubblico, i cittadini, le associazioni e gli altri enti interessati ora non si troveranno più di fronte al “fatto compiuto”. Quelle opere, infatti, sono sottoposte a una procedura di valutazione che inizia molto prima che le amministrazioni che propongono di realizzarle prendano una decisione. Come prevede il Dpcm, il dibattito pubblico deve svolgersi “nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un’opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle scelte progettuali”. La documentazione, approntata dall’amministrazione promotrice, deve fornire ai soggetti interessati le informazioni sulle motivazioni dell’investimento, sulle alternative alla soluzione proposta (compresa l’ipotesi di non realizzarlo affatto), sulle scelte progettuali e sulle valutazioni dei suoi impatti sociali, economici ed ambientali.

Il Dp è una procedura consultiva

I soggetti diversi dall’ente che vuole realizzare l’opera dovrebbero avere chiaro che il dibattito pubblico è una procedura consultiva. I cittadini non sono chiamati a decidere se realizzare o no un investimento, anche se possono esercitare un certo peso sulla decisione finale. In che misura quei soggetti saranno in grado di esercitare un’influenza, dipenderà soprattutto dalla loro capacità di confrontarsi nel merito delle questioni e di proporre eventuali soluzioni migliorative rispetto a quelle indicate dall’amministrazione, o anche di dimostrare l’inutilità dell’investimento. Quanto più tali soggetti sapranno essere interlocutori tecnicamente credibili, tanto più per l’amministrazione sarà difficile trascurare il loro contributo, sia sul piano politico sia nel merito del progetto.

In ogni caso, l’amministrazione proponente non può ignorare l’esito del dibattito. Anzi, dopo la sua conclusione, deve rendere noto se conferma o no l’intenzione di realizzare l’opera. In caso di conferma, deve specificare se prevede di apportare modifiche all’impostazione iniziale e argomentare le ragioni per cui non ritiene di accogliere le proposte alternative eventualmente emerse dal dibattito. Le conclusioni del Dp, poi, devono essere nuovamente valutate nel proseguimento dell’elaborazione del progetto e discusse nella conferenza di servizi relativa all’opera.

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Uno svolgimento partecipato e approfondito del Dp è anche interesse dell’amministrazione che promuove l’investimento: ciò non le garantisce che la realizzazione dell’opera avverrà senza alcuna contestazione, ma può ridurre le occasioni di tensioni e conflitti, almeno di quelle non animate da motivazioni politiche pregiudiziali.

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  2. Savino

    dibattito pubblico non vuol dire bar dello sport e nemmeno like sui social media

  3. Lucio Tamagno

    Scrivo da Londra dove il Council chiede il tuo parere anche se il vicino vuol cambiare le finestre.
    Cosa che comunque non significa bar dello sport, perche’ le stupidate vengono motivatamente respinte,
    Potrebbe essere una via ma ci vuole un soggetto “TERZO” preparato, tecnicamente e legalmente che faccia la regia, non e’ banale ovunque e ancor piu’ in Italia in questo periodo.

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