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Per la lotta alla corruzione c’è l’hashtag ma non i contenuti

Il disegno di legge “spazzacorrotti” rischia di essere solo un annuncio. Perché non incide sulle problematiche che impediscono una lotta sistematica alla corruzione. E i tre pilastri del provvedimento sono o difficili da attuare o facili da aggirare.

Il Ddl “spazzacorrotti”

Il tema del contrasto alla corruzione è tornato prepotentemente nell’agenda istituzionale.

Di per sé, sarebbe una buona notizia. Secondo le stime, in Italia il fenomeno (e la sua percezione) incide negativamente, tra l’altro, sui bilanci pubblici, sulla trasparenza e qualità dell’azione amministrativa, sulla libera concorrenza, sulla sfiducia dei cittadini nei confronti dello stato, sulle scelte d’investimento internazionali.

Sulla questione, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge il 6 settembre 2018. Ma sui contenuti non si hanno molte informazioni: per ora ci sono le nove slide pubblicate sul sito www.governo.it. E uno slogan – “Non lasceremo scampo a chi intraprende la strada della corruzione” – accompagnato dal lancio dell’hashtag #spazzacorrotti, che funge sia da battesimo che da viatico al futuro iter parlamentare del provvedimento. Percorso che già si preannuncia accidentato, a giudicare dalle riserve espresse da alcuni esponenti leghisti e dalle barricate anticipate da una parte dell’opposizione.

Ma quali sono le novità di rilievo del disegno di legge? Una nota stampa di Palazzo Chigi parla di nuove norme “volte a rendere in ogni caso palese al pubblico e sempre tracciabile la provenienza di tutti i finanziamenti ai partiti politici e altresì alle associazioni e fondazioni politiche”. Si tratta di una misura auspicabile, visto il frequente ricorso a pseudo-fondazioni quale schermatura utile a dissimulare i flussi di tangenti, anonimizzandone sia erogatori che beneficiari, che è emerso in molte inchieste giudiziarie degli ultimi anni.

Altre disposizioni rappresentano migliorie di ordinaria amministrazione a politiche di repressione che, specie a partire dalla legge Severino n. 190 del 2012, accanto a un marcato inasprimento delle pene hanno generato lacune e incongruenze. Vi rientrano l’introduzione della procedibilità d’ufficio, senza più necessità di querela di parte, per la corruzione tra privati e l’appropriazione indebita aggravata; la possibilità di confiscare tramite misure di prevenzione i beni di corrotti e corruttori (introdotta dal nuovo codice antimafia) anche in caso di prescrizione o amnistia, il riassorbimento del millantato credito nel cosiddetto “traffico di influenze illecite” (ossia l’attività di intermediazione illegale). Permarrebbe invece il freno maggiore all’applicazione della confisca dei beni ai corrotti, ossia la presenza del reato associativo, nonostante nella giurisprudenza l’imputazione sia riconosciuta con estrema (e probabilmente eccessiva) cautela nei “crimini dal colletti bianchi”, così disinnescandone la funzione deterrente.

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I tre pilastri del provvedimento

I tre pilastri del disegno di legge sono l’introduzione della figura dell’agente sotto copertura; il cosiddetto “daspo” per i corrotti, ossia interdizione a vita dai pubblici uffici e da negoziazioni con la pubblica amministrazione per chi subisce condanne superiori ai due anni (senza più sconti di pena per chi patteggia od ottiene la condizionale); il rafforzamento delle misure premiali per i “pentiti della corruzione”, purché forniscano informazioni utili su vicende non oggetto di indagini entro sei mesi dai reati commessi, restituendo il maltolto. Sono sufficienti a mantenere la promessa di “spazzare” la corruzione?

La figura dell’agente sotto copertura – che si “infiltra” nei circuiti corruttivi raccogliendo prove sui crimini che vengono commessi – e l’incentivazione del “pentitismo” sono strumenti utili a far emergere casi di corruzione. L’interdizione varrebbe invece a irrobustire l’apparato sanzionatorio da applicare dopo la condanna definitiva. Ma tutto ciò presuppone la conclusione dei processi avviati. E questo è uno dei nodi irrisolti della riforma. In un apparato giudiziario depauperato di risorse materiali e umane, posto a presidio di norme assai complesse e gravato da procedure contorte, con discutibili garanzie processuali (come il divieto di aggravare la pena in caso di ricorso promosso dall’imputato) si determina facilmente un “effetto imbuto”, che da un lato ingorga di procedimenti il sistema, dall’altro incoraggia l’adozione di strategie dilatorie, specie per gli imputati che possono permettersi i più efficaci (e costosi) servizi di tutela legale, come appunto i “criminali in colletto bianco”. Così, l’Italia si ritrova fanalino di coda in Europa per durata dei processi, con un’alta quota di procedimenti avviati sul binario morto della prescrizione, mentre il numero di detenuti in carcere per questo tipo di reati è irrisorio (circa un decimo della media europea).

D’altro canto, non sarà semplice addestrare e “anonimizzare” agenti di polizia giudiziaria nei luoghi della corruzione, specie quella sistemica e ricorrente. Mentre sarà facile “aggirare” il daspo – comunque comminato alla sola persona fisica – tramite prestanome o nuovi amministratori delle medesime imprese. E c’è il rischio che la prospettiva di una interdizione perpetua cementi ancor di più il patto di ferro che lega corrotti e corruttori (non è ancora chiaro se i profili premiali varranno a schermare anche da questo profilo sanzionatorio). Assente poi qualsiasi rafforzamento degli strumenti di prevenzione (ad esempio, valorizzando il ruolo di Anac) o di trasparenza e monitoraggio civico: basti pensare agli strumenti di accesso civico, spesso disinnescati da discutibili interpretazioni del concetto di privacy.

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In definitiva, se l’hashtag #spazzacorrotti aspira a configurare una frattura “rivoluzionaria” col passato e con gli equilibri della corruzione sistemica, che rovesci le aspettative (e dunque le scelte) dei suoi protagonisti, l’ossatura della riforma non sembra corrispondergli. Senza incidere sulle tare sistemiche della giustizia italiana, rischia di tradursi in un “annuncio” che, paradossalmente, può finire per rafforzare tanto le prospettive di impunità dei corrotti che la disillusione dell’opinione pubblica.

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  1. Savino

    I reati commessi dai “colletti bianchi” meritano maggiore attenzione, da parte dello Stato, rispetto alla microcriminalità. Abbiamo le carceri piene di disperati, finiti all’inferno per cose di poco conto, che non hanno nemmeno un avvocato difensore. Quella non è delinquenza, si tratta solo di degrado, disagio e fame. I veri delinquenti sono i soliti mazzettari in giacca e cravatta. Per essi deve finire l’epoca dei semplici domiciliari nelle loro lussuose ville, che, invece, devono essere sequestrate come tutti gli altri beni frutto di illecito. Ed anche i metodi di polizia devono cambiare: inaccettabile vedere queste persone trattate coi guanti bianchi dalle forze dell’ordine a differenza di altri casi come quello Cucchi, dove il trattamento è stato tristemente ben diverso. Sul piano processuale, l’esistenza stessa della prescrizione è solo un intralcio all’accertamento della verità e al risarcimento per i cittadini danneggiati.

  2. Umberto

    Ieri ho acquistato in farmacia un medicinale.
    Ticket 2 euro.
    Pagamento bancomat.
    Costi aggiuntivi zero.
    Proviamo a eliminare il contante ?
    Scommettiamo che la corruzione cala del 90 %?

    • Claudio

      Infatti sarebbe la prima cosa da fare. Si dovrebbe anche provvedere ad eliminare quei fastidiosi costi che le imprese devono sostenere per ricevere pagamenti con bancomat o carta di credito, quantomeno per la transazioni sotto le 30 euro.

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