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Perché la Corte Ue ha dato ragione ad Apple. E all’Irlanda

La Corte generale Ue ha affermato la legittimità dei ruling rilasciati dal fisco irlandese a favore di Apple. Le motivazioni sono una riprova che la tassazione dei giganti del web è un problema politico. Da risolvere in sede Ocse.

I fatti

La Corte generale Ue, presso la quale l’Irlanda e Apple avevano impugnato il provvedimento della Commissione europea che considerava illegittimi i ruling rilasciati dal fisco irlandese a favore della società di Cupertino, ha accolto la tesi dei ricorrenti affermandone la legittimità. La sezione antitrust della Commissione aveva contestato, nel 2016, la natura dei ruling in questione affermando che garantivano ad Apple un trattamento di eccezionale favore – che si risolveva in un’aliquota di imposta sul reddito dell’ordine dello 0,02 per cento – distorsivo della concorrenza. Il regime di favore presentava, dunque, secondo la visione della sezione presieduta da Margareth Vestager, caratteri tali da configurare un indebito aiuto di stato.

Ne conseguiva l’ordine all’Irlanda di procedere al recupero – a carico di Apple – dell’imposta non versata nei periodi d’imposta coperti dai ruling rilasciati nel 1991 e 2007, quantificata all’epoca in circa 13 miliardi di euro maggiorati dei relativi interessi.

I fatti: Apple è un gruppo basato negli Stati Uniti con (tra l’altro) due controllate irlandesi. Nei rapporti intragruppo è stabilito che tutti gli intangible (software, brevetti, know how) sviluppati all’interno del gruppo appartengono alla capogruppo che li concede in uso gratuito alle controllate. Queste, peraltro, per l’uso gratuito del relativo risultato, sono obbligate a sostenerne i costi di ricerca e sviluppo da realizzarsi se, dove e quando la capogruppo ne decide lo svolgimento. In aggiunta la capogruppo fornisce alle controllate servizi – in senso lato – di marketing pagati da queste ultime con un addebito parametrato a “ragionevoli costi” maggiorati di un certo mark up.

Questa struttura operativa carica di costi le controllate irlandesi e consente un evidente e rilevante trasferimento dei relativi profitti verso la capogruppo (o verso le società controllate da quest’ultima designate). Il risultato è l’applicazione delle ordinarie imposte irlandesi (aliquota 12,5 per cento) su una base imponibile assai ridotta (è così che viene fuori l’aliquota dello 0,02 per cento). Ma comporta anche una consistente attività (manifatturiera, commerciale, di assistenza e di amministrazione) delle società irlandesi nel locale territorio, con evidenti benefici per l’occupazione in termini di occasioni di lavoro e di arricchimento professionale.

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Le obiezioni della Commissione

Di fronte a questa situazione, la Commissione aveva ritenuto illegittimi i ruling rilasciati basando le sue osservazioni essenzialmente su due presupposti. Il primo consisteva nella formazione della base imponibile, che ne vedeva ridotta la consistenza a causa del sostenimento di costi di ricerca e sviluppo della capogruppo, i cui benefici andavano ad arricchire la stessa e non la controllata che li aveva (sia pur solo pro-quota) sostenuti. Riteneva, al contrario, la Commissione non solo che detti costi non dovessero essere dedotti dalle controllate irlandesi, ma anche che i relativi risultati (gli intangible) dovessero essere valorizzati.

Il secondo elemento di contestazione riguardava poi i rapporti attivi e passivi intercorrenti con la capogruppo che avrebbero dovuto essere misurati a valori di mercato, cioè valutati come se intercorressero fra soggetti indipendenti. Se questa filosofia avesse guidato i rapporti intragruppo, ne sarebbe scaturito un risultato assai più remunerativo per le controllate irlandesi, tale da dare luogo a una base imponibile largamente superiore a quella evidenziata. I ruling rilasciati riducono, invece, drasticamente la base imponibile venendo utilizzati in modo del tutto discrezionale dall’amministrazione irlandese a pieno discapito sia di altre imprese con sede in Irlanda sia, più in generale, di altre con sede nell’Unione europea.

La Corte generale ha, però, respinto in toto questa ricostruzione. Da un lato, ha ritenuto carente la dimostrazione che la mancata intestazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo verso la capogruppo possa configurare un aiuto di stato. Dall’altro, ha considerato legittimo (o comunque non del tutto insensato) l’esercizio di una certa discrezionalità nella determinazione della base imponibile ricorrendo a specifiche tecniche di transfer pricing.

Insomma, mentre la Commissione si sforzava di assumere una visione sostanzialistica – basata sulla pura e semplice osservazione che Apple paga troppo poche tasse in relazione alla sua pervasiva presenza in territorio europeo, garantendosi così una squilibrata posizione competitiva – la Corte ha fatto uso del più classico (e abusato) formalismo per mettere in luce le carenze della ricostruzione giuridica che ne è derivata. E ciò a riprova che la tassazione delle società del web è un problema sfacciatamente politico. Allo stato attuale è fin troppo facile costruire un modello di business che legittima un elevato prelievo di cassa presso clientela europea e, ciononostante, la formazione (ahinoi: legittima) di insignificanti basi imponibili nel territorio unionale. Occorrerebbe un accordo internazionale – meglio se in sede Ocse – che gli Stati Uniti, però, palesemente sabotano: da ultimo respingendo la proposta per lo Unified Approach formulata dallo stesso Segretariato Ocse. E spingendo così a irrazionali (e maldestre) iniziative nazionali, come nel caso della Francia e dell’Italia che hanno varato leggi nazionali applicabili da quest’anno, ma di assai dubbia efficacia.

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  1. Henri Schmit

    Manca un elemento: non potendo argomentare in termini di fiscalità, la Commissione ha argomentato in termini di aiuti di stato proibiti. Formalmente era facile per la Corte rifiutare questa evidente forzatura. Meglio sanzionare gli abusi in modo franco e diretto. Per fare questo servirebbe una competenza specifica in materia fiscale che l’UE oggi NON possiede. A questo bisogna aggiungere che, se ciò avvenisse, sarebbe comunque sancito il principio supremo della concorrenza fiscale (fra Stati), con la riserva della lealtà. In concreto questo significa base fiscale comune (common consolidated corporate tax base) ma aliquote concorrenziali.

  2. Enrico D'Elia

    Queste ed altre furberie fiscali sarebbero facilmente ridimensionate se i parametri del patto di stabilità (e crescita?) fossero ricalcolati sulle entrate fiscali invece che sul PIL (che è frutto di stime soggette anche ad ampie revisioni retrospettive ed include componenti imbarazzanti come l’economia illegale). Con questo minimo cambiamento i paradisi fiscali dovrebbero praticare politiche fiscali molto più restrittive di quelle basate sul rapporto debito/PIL. A quel punto sarebbe una scelta politica quella di tagliare i servizi ai cittadini o aumentare le imposte sulle multinazionali. Senza bisogno di tribunali e procedimenti decennali.

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