In molti comuni il principio di trasparenza non è esercitabile. Sui siti web mancano le informazioni necessarie per presentare la richiesta di accesso oppure le istanze non ricevono risposta. Le misure organizzative da adottare per renderlo effettivo.
La trasparenza effettiva nei comuni
Molto in ritardo rispetto ad altri paesi e in risposta a una campagna di opinione, nel 2016 l’Italia ha finalmente introdotto una legislazione di tipo Foi (Freedom of Information), riconoscendo ai cittadini il diritto di accedere, con alcuni limiti ed eccezioni, a tutti i dati e i documenti pubblici (Dlgs n. 97/2016).
Nel luglio 2019 abbiamo inaugurato un progetto di ricerca finalizzato a comprendere se e quanto i comuni italiani rispettino la normativa sul diritto d’accesso. Il progetto si è articolato in due indagini, che hanno esaminato i 307 comuni italiani con oltre 30mila abitanti.
L’indagine sui siti web
L’indagine, svolta nel periodo precedente all’insorgere della pandemia, si è concentrata sui siti web istituzionali dei comuni. Si è verificato se e in quale misura forniscano le informazioni sulle procedure prescritte dal Dipartimento della funzione pubblica e dall’Anac per presentare le richieste di accesso. Si è controllato, inoltre, che siano disponibili i moduli, gli indirizzi a cui inviare l’istanza, il riferimento del responsabile del procedimento e un registro che indichi tempi ed esiti delle risposte.
La rilevazione ha evidenziato che molti comuni non presentano queste informazioni. Il tasso di inadempienza appare variabile tra le diverse aree del paese (tabella 1).
L’esperimento
Il 23 ottobre 2020 abbiamo inviato a tutti i comuni selezionati un messaggio di posta elettronica certificata con richiesta di accesso all’informazione relativa al numero di carte d’identità elettroniche e cartacee rilasciate nel 2018. Si tratta di un dato innocuo e facilmente accessibile, che non rientra tra le eccezioni previste dalla normativa sul diritto d’accesso.
Solo il 60 per cento circa dei comuni ha esaudito pienamente la richiesta nei tempi previsti, mentre più del 27 per cento non ha risposto (tabella 2). L’esito delle richieste pare essere associato alla collocazione territoriale dei comuni. Tuttavia, la percentuale di mancate risposte e di rigetto dell’istanza non si può certo ritenere soddisfacente neanche al Centro o al Settentrione, dove risulta più bassa. L’assenza di risposta è più frequente tra i comuni più piccoli ma anche quelli di dimensioni medio-grandi hanno registrato un tasso di mancata risposta piuttosto elevato (tabella 3).
L’esperimento si è svolto in un periodo in cui il territorio nazionale è stato interessato da restrizioni introdotte per affrontare l’emergenza Covid-19. Ma, a differenza di quanto avvenuto durante il primo generalizzato lockdown, la normativa sul diritto all’accesso è rimasta operativa.
Trasparenza di diritto e di fatto
I risultati delle indagini confermano i problemi di attuazione del diritto di accesso già altrove rilevati ed è facile ipotizzare che la situazione possa essere ancora più accentuato nei moltissimi comuni con meno di 30 mila abitanti. L’attuazione del Foi è oggi basata su un modello organizzativo altamente decentrato e ciò mette le amministrazioni nelle condizioni di opporre resistenza passiva (volontariamente o per scarsa capacità amministrativa): una percentuale cospicua di comuni non menziona il diritto all’accesso civico generalizzato sul sito web o non risponde alle istanze pervenute.
A nostro avviso occorre rafforzare il coordinamento informativo e informatico realizzando una piattaforma web gestita dal Dipartimento della funzione pubblica o dall’Anac. La piattaforma, a cui dovrebbero essere connesse tutte le amministrazioni e i loro siti istituzionali, dovrebbe fornire a tutti i cittadini informazioni univoche sulle modalità di esercizio del diritto all’accesso nonché raccogliere le richieste di istanza. Una volta processate le richieste, le singole amministrazioni dovrebbero documentarne l’esito sulla piattaforma centrale.
La centralizzazione informativa permetterebbe una riduzione di costi, evitando che migliaia di amministrazioni debbano rivedere i propri siti per informare correttamente i cittadini sul diritto di accesso. Sarebbe, inoltre, un forte deterrente rispetto alle mancate risposte in quanto l’inadempienza sarebbe rilevabile anche laddove le amministrazioni omettano di segnalarlo nel proprio registro degli accessi. Infine, la centralizzazione permetterebbe raccolta e diffusione di open data sulla domanda di trasparenza nel nostro paese e sulla capacità delle amministrazioni di soddisfarla, indirizzando in modo mirato le politiche pubbliche per la trasparenza.
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Savino
Senza ricambio generazionale non ci sarà mentalità volta alla trasparenza degli atti amministrativi. Oggi dirigenti e funzionari vecchio stampo hanno un’idea privatistica e personalistica della P.A.e del proprio ufficio che rende difficile lo scambio di informazioni persino a favore dei loro pochi colleghi più giovani chiamati a svolgere le stesse mansioni, ciò complica anche il passaggio di testimone e genera un’assurda indispensabilità incompatibile col ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Alex
Sulla trasparenza, per capire a che livelli in certi casi siamo arrivati. Ma vi rendete conto che nelle delibere di certi enti riguardanti l’assunzione di personale, non vengono nemmeno indicati il nome e il cognome di coloro che vengono assunti. E quando va bene ci sono le iniziali. Quando va male solo diciture generiche riferite soltanto alla qualifica degli assumendi, del tipo ad esempio: “di assumere due assistenti tecnici…”. I motivi di tali omissioni vengono perlopiù giustificati con generici ed improbabili “motivi di privacy”. Sono i miracoli (alla rovescia)…della tanto auspicata trasparenza!
Maria grazia giordano
La scarsa competenza di alcune amministrazioni licali è veramente scandalosa! E altrettanto scandaloso è il fatto che si possa ignorare impunemente la normativa in vigore. La proposta di una piattaforma comune gestita dal dipartimento della funzione pubblica mi sembra assolutamente opportuna e urgente
Piero Borla
Lodevole l’indagine svolta, ma gli esiti non possono stupire. Il Dlgs. 97 individua l’autorità cui rivolgersi in caso di inadempimento della amministrazione nel difensore civico, istituzione la cui esistenza e funzionamento è assai ineguale e aleatoria (eufemismi). Di più, non ho trovato nessuna forma di sanzione per gli inadempienti, se non (art. 37) la possibilità di valutare negativamente l’inadempimento agli effetti della retribuzione di risultato. Immagino che l’estensore del Dlgs. non abbia alcuna idea di come venga effettivamente gestita la retribuzione di risultato nei comuni.
Umbe Dassi
È possibile visionare il dettaglio del progetto di ricerca ?