Lavoce.info

Cosa cambia con la legge Zan

L’obiettivo del disegno di legge Zan è prevenire e contrastare la discriminazione per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e alle disabilità. È una norma molto discussa. Ecco su quali articoli del codice penale interviene.

Un disegno di legge molto discusso

Il cosiddetto disegno di legge Zan prende il nome dal relatore proponente, Alessandro Zan. Lo scopo della nuova previsione normativa è di prevenire e contrastare la discriminazione per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e alle disabilità. Sebbene sia al centro di un ampio dibattito, non è chiaro per tutti in che cosa consista da un punto di vista tecnico.

La norma è il tema del momento, i politici esprimono la loro opinione ovunque e anche importanti personalità dello spettacolo hanno voluto manifestare il loro punto di vista. Il cantante Fedez ha addirittura organizzato una diretta sui propri canali social con Alessandro Zan per discutere del tema. Anche altri due cantanti – Mahmood ed Elodie – hanno voluto prendere una posizione pubblica.

Ma quali sono in concreto le misure che la legge intende introdurre per contrastare la discriminazione per questioni di carattere omofobico o per questioni relative alle disabilità?

La norma sotto il profilo tecnico

Il disegno di legge, già approvato alla Camera il 4 novembre 2020, è formato da dieci articoli che hanno l’intento di introdurre alcune modifiche al codice penale vigente.

La prima proposta di modifica è rivolta all’art. 604 bis del codice penale (cp), che prevede già forme punitive per i casi in cui venga accertata la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Attraverso la legge Zan, si vogliono estendere le pene previste nel predetto articolo, che arrivano alla reclusione fino a quattro anni per l’autore del reato, anche per i casi di istigazione e propaganda di discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sulla disabilità.

Leggi anche:  Centri antiviolenza sulle donne: pochi e mal distribuiti

Altra proposta di modifica è prevista per l’art. 604 ter cp, il quale chiarisce i casi in cui debbano essere applicati aumenti di pena per il sussistere di circostanze aggravanti. Qui, la previsione che si intende introdurre è un aumento della pena fino alla metà, rispetto a quelle previste dal precedente art. 604 bis cp, qualora un soggetto intenda agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi quello di istigare alla discriminazione di carattere omofobico.

Anche per il codice di procedura penale vi è una proposta di modifica. L’art. 90 quater del codice di procedura penale (cpp), infatti, prevede che ai fini di una valutazione complessiva delle vicende oggetto di processo penale, debbano essere valutate anche eventuali condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa. Oggi, come condizioni di vulnerabilità, la norma prevede le circostanze per cui il fatto sia stato commesso con violenza, odio razziale, terrorismo, tratta di essere umani. La legge Zan propone l’introduzione della circostanza che la persona offesa possa trovarsi in una condizione di vulnerabilità per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale o identità di genere.

Il disegno di legge prevede anche l’opportunità di inserire nelle scuole di ogni ordine e grado programmi di sensibilizzazione sul tema. Allo stesso scopo propone l’introduzione della giornata nazionale contro l’omofobia, fissata per il 17 maggio di ogni anno.

L’iter della legge

Da un punto di vista politico e di conclusione dell’iter per la definitiva approvazione, il disegno di legge è stato votato alla Camera ed è all’esame del Senato. Dal punto di vista dei numeri anche in Senato non dovrebbero esserci problemi per l’approvazione, ma i partiti contrari alla legge stanno facendo in modo di rimandare sempre più il definitivo confronto a palazzo Madama.

Quel che appare abbastanza certo è che sia in caso di approvazione che in caso di non approvazione il disegno di legge è destinato a far discutere ancora molto.

Leggi anche:  Centri antiviolenza sulle donne: pochi e mal distribuiti

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Leggi anche:  Centri antiviolenza sulle donne: pochi e mal distribuiti

Precedente

Il Punto

Successivo

Scuole chiuse: attenzione ai danni psicologici

  1. La semplice considerazione che il sesso biologico è determinato alla nascita e non può essere cambiato ad libitum può incorrere negli strali della legge Zan?

  2. Piero Borla

    Non mi sono chiari alcuni concetti già nella normativa vigente. Fra “propaganda” e “istigazione a delinquere” c’è una bella differenza. Come si definiscono esattamente ? Anche per “atti di discriminazione” che cosa si intende ? Bisogna essere più precisi.

  3. Marco Taradash

    In realtà è punita solo l’istigaziine ma, a differenza della legge Mancino, non la propaganda. Non esistendo associazioni che istigano alla violenza omotransfobica, a mia conoscenza, la legge Zan non serve a nulla, come le leggi omicidio stradale o legittima difesa. Variazioni sul panpenalismo.

Lascia un commento

Non vengono pubblicati i commenti che contengono volgarità, termini offensivi, espressioni diffamatorie, espressioni razziste, sessiste, omofobiche o violente. Non vengono pubblicati gli indirizzi web inseriti a scopo promozionale. Invitiamo inoltre i lettori a firmare i propri commenti con nome e cognome.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén