Vecchie difformità edilizie penalizzano il valore degli immobili e impediscono la fruizione dei vari bonus. Si salva solo il Superbonus 110 per cento, per il quale sono state previste deroghe specifiche. Ma la questione va risolta in modo complessivo.
Superbonus sì, bonus no
Le difformità edilizie sono numerosissime e per gran parte sconosciute ai proprietari, i quali spesso non ne sono gli autori e in genere le scoprono solo quando intendono alienare l’immobile. Di recente, a Livorno, solo accingendosi a vendere, un proprietario ha scoperto che negli anni Settanta il suo condominio è stato costruito all’incontrario, con la facciata lato strada sul lato cortile e viceversa.
Gran parte degli immobili difformi non sono regolarizzabili con le regole attuali e la presenza delle difformità ne riduce fortemente il valore di vendita ed è di ostacolo alla fruizione dei bonus edilizi, eccetto il Superbonus 110 per cento.
Una commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, già prima dell’introduzione del Superbonus, aveva individuato possibili soluzioni tecniche – ben diverse da un condono – per risolvere l’annoso problema delle vecchie irregolarità edilizie per tutti gli immobili, consentendo così anche l’accesso ai diversi bonus edilizi (non solo al Superbonus). Invece il problema urbanistico è stato “aggirato” solo per i fabbricati oggetto degli interventi Superbonus, creando così disparità di trattamento.
Inizialmente lo “stato parzialmente illegittimo di un immobile” impediva di fruire anche del Superbonus 110 per cento e quindi ostacolava la diffusione del beneficio. Allora, dapprima (Dl 77/2021) l’attestazione dello “stato legittimo” dei fabbricati è stata sostituita – solo per gli interventi Superbonus – con l’indicazione del titolo che ha abilitato la costruzione. In tal modo il Superbonus è precluso solo agli immobili “totalmente abusivi”, non considerando tali quelli siti in zone “paesaggisticamente vincolate” nelle regioni in cui le norme regionali parificano le piccole difformità (anche se su fabbricati di nessun pregio architettonico e con difformità visibili “solo dai droni”) all’abuso totale.
Poi, preso atto che il proprietario di “immobile difforme” di fatto si autodenunciava presentando la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) – gli elaborati progettuali non potevano infatti che rappresentare l’esatto stato attuale del fabbricato perciò difforme da quanto depositato negli archivi comunali – si è aggirato il problema approvando uno specifico modulo “Cilas” (Cila Superbonus) e prevedendo che in esso gli interventi (in deroga alla consolidata e pluriennale prassi) non siano rappresentati in tavole progettuali (solo facoltative), ma siano “solo descritti”(!).
Tutte le semplificazioni via via adottate non hanno modificato il potere di controllo della regolarità edilizia da parte dei comuni, anche se diversi (in Liguria e Sicilia ad esempio) hanno emanato direttive affinché l’effettuazione di interventi Superbonus non sia “l’impulso” a controlli sul pregresso; esposti di vicini sono però sempre possibili.
Non un condono, ma un compromesso ragionevole
Secondo le attuali regole, le difformità sono regolarizzabili solo se rientrano nella tolleranza del 2 per cento o se rispettano la cosiddetta “doppia conformità”, che si ha solo se gli interventi a suo tempo fatti sono conformi sia “alle normative vigenti al momento in cui il lavoro era stato fatto” sia “alle norme urbanistiche di oggi”. In assenza di “tolleranza 2 per cento” o di “doppia conformità”, in caso di controlli, incombe sul proprietario il rischio di essere chiamato fino anche a demolire le porzioni difformi. È peraltro difficile immaginare demolizioni di porzioni di immobili efficientati investendoci risorse pubbliche (anche europee) e quindi, di fatto, si è diffusa l’aspettativa di una futura risoluzione del problema, per ora però solo “aggirato ma non risolto”.
Peraltro, l’istituto della “doppia conformità” suscita qualche perplessità: non si capisce infatti per quale ragione non possa essere oggi regolarizzato un abuso o difformità realizzata tempo addietro, se quanto fatto (ma non risultante “dalla carta”) era allora legittimamente realizzabile in base alle normative al tempo vigenti e la regolarizzazione non venne realizzata solo per scarsa attenzione formale-burocratica in anni ove l’attenzione a questi aspetti non era quella odierna.
Allo stesso modo, a logica non si capisce perché non possa essere regolarizzato un intervento fatto tempo addietro in difformità dalle normative di allora, ma che oggi potrebbe essere realizzato in base alle attuali normative.
La “conformità semplice” (o “pregressa” o “attuale”) non sarebbe quindi un condono, ma un ragionevole compromesso fra “rigoristi a prescindere” e “realisti”. E renderebbe vendibili senza penalizzazioni gli immobili con difformità “accettabili”, oltre a consentire l’accesso ai bonus fiscali diversi dal Superbonus, evitando altresì agli inconsapevoli proprietari di immobili irregolari la revoca (con sanzioni) dei bonus edilizi fruiti in buona fede.
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Savino
L’edilizia, per come è stata resa oggi, non è solo la facciata da rifare ed il cappotto termico, ma è anche un’insieme di furberie e cavilli per i ricchi. Regolarizzare gli abusi è lo sport nazionale degli italiani.Chi vuol far riprendere l’edilizia, invece, deve capire che il tetto sotto la testa è un diritto di tutti. Non bisogna incentivare la bolla speculativa sui materiali oggi soffiando sul fuoco per la bolla immobiliare domani come già sta accadendo in Cina.
Rocco
Innanzitutto bisogna decidere in italia cio che si può condonare o sanare,quello che non si può sanare va demolito con regole nazionali valide su tutto il territorio e poi fare il superbonus, altrimenti i soldi vanno solo a chi gode di una casa regolare e che magari il superbonus e un eccesso e mai a chi ha delle irregolarità di necessità come gli ampliamenti volumetrici perché cmq il comune può venire a controllare anche con la cilas
Alessandro
Il punto è che quando si legge un elaborato grafico di un atto autorizzativo di quaranta o cinquanta anni fa bisognerebbe considerare solo ed esclusivamente i parametri che si prendevano in considerazione al tempo del rilascio dell’atto stesso. E smetterla di pensare, ad esempio, che una finestra in più in un prospetto costituisca una variazione al prospetto stesso, semplicemente perché non è dovuta alcuna “autorizzazione” da parte comunale su quante finestre debba avere un prospetto.
Belzebu'
In Urbanistica, non ci sono piu’ regole chiare e inequivocabili, altrimenti , se le regole fossero chiare, la politica perderebbe il potere di negare o approvare il progetto. Quindi di ottenere o estorcere tangenti.
Ida
Ci sarebbe bisogno di regole urbanistiche comuni per tutti e non diverse da zona a zona e da comune a comune. io ho un problema che ho scoperto dopo la morte di mio padre e lui stesso lo ignorava non ne aveva mai parlato, con la legge del 2009 sul recupero dei sottotetti abitativi si faceva si che si potesse ottenere il cambio d’uso da deposito o soffitta ad appartamento se avevi la media di 240cm di altezza e aria e luce sufficiente, io ho tetto pari 240 tutti balconi felicissima corro per fare la modifica e scopro con mio grande stupore che sulla carta il secondo piano è dichiarato di altezza 230cm. Secondo il mio comune quei 10 cm in più di altezza di una costruzione del 78 è un abuso edilizio e mi hanno chiesto 70.000€ per sanare. Assurdo come se tutto il piano fosse stato costruito in modo abusivo. non so come abbiano potuto sbagliare, magari non c’erano i misuratori elettronici, ma di certo uno non faceva un abuso di 10 cm se l’altezza delle abitazioni era di 300cm a240 non ci facevano nulla. stà cosa mi impedisce di fare il passaggio perchè non ho i soldi necessari, non posso vendere e non posso usufruire dei vari bonus.
GIAMPAOLO VITALI
Finalmente una indicazione chiara e completa del problema.
ottimo articolo.
Henri Schmit
La confusione è davvero sconcertante. Per i diretti interessati e per il sistema paese. Temo che abbia ragione Belzebù. Manca un approccio razionale (semplicità, comprensibilità, efficienza). La colpa è solo del legislatore o anche delle comunità accademica e professionale. L’ultima ci guadagna con la confusione, ma l’accademia?
Marco Ursini
La proposta è logica ma bisogna modificare il DPR 380 ove prescrive la doppia conformità …..prevedendo quella semplice e facendo vivere il regime sanzionatorio. Alcune Regioni hanno già per legge regionale la singola conformità ….solo perché hanno avuto Amministratori i quali avevano voglia di lavorare per i cittadini ….ed altre regioni no…..come sempre in Italia….nessun diritto è abbastanza certo e alla fine la legge non è uguale per tutti
Milena
Ma insomma oggi com’è la situazione? Io tra poco in assemblea dovrò dare il mio consenso
all’inizio dei lavori superbonus ma poiché ho scoperto di essere in difformità penso di non poterne usufruire e di subire nel tempo gravi sanzioni . Che fare? qualcuno mi sa dire se ci sono degli aggiornamenti legislativi?