Su risanamento e risoluzione delle banche e sistemi di garanzia dei depositi le lancette dell’orologio in Europa restano a dieci anni fa. Obiettivo primo è ridurre il conto per il contribuente, mentre non si fa cenno alla protezione dei risparmiatori.
Autore: Concetta Brescia Morra
Concetta Brescia Morra è Professoressa ordinaria nell'Università Roma Tre, dove insegna Diritto della banca e degli intermediari finanziari ed EU Financial Law.
Ha iniziato la sua carriera in Banca d'Italia nel Dipartimento di Vigilanza bancaria. Dopo 15 anni, è entrata in accademia dove si è dedicata alla ricerca, pubblicando 3 libri e articoli su riviste nazionali e internazionali.
Ha ricoperto incarichi istituzionali in Europa. È stata membro dell’Administrative Board of Review della BCE per otto anni (2014-2022), prima come vicepresidente e poi come presidente. È stata membro del Banking Stakeholders Group dell’European Banking Authority in qualità di “accademica indipendente” (2020-2024). Dal settembre 2020 è “external expert” del Parlamento europeo in materia di crisi bancarie.
Nel luglio 2024 è stata nominata membro del Consiglio dell'Autorità di vigilanza finanziaria e dell'Autorità antiriciclaggio della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
L’analisi comparata mostra che in Europa l’Italia ha la regolamentazione più severa sia nei controlli sugli assetti proprietari degli istituti bancari sia sugli acquisti di partecipazioni da parte di banche. Dovuta alle peculiarità degli assetti dell’intero nostro sistema economico. Oggi lo scenario è però diverso. E regole speciali sulla proprietà delle banche non sono più necessarie. Per conservarle poi bisognerebbe contrastare gli indirizzi europei che non lasciano spazio a valutazioni sulla natura finanziaria o industriale dell’acquirente.
Il collocamento dei titoli in Italia passa attraverso due interventi: quello della Banca dItalia sullofferta di valori mobiliari, in base al Testo unico bancario. E quello della Consob sulla sollecitazione allinvestimento e la prestazione di servizi di investimento, come stabilito dal Testo unico della finanza. Il primo mira ad assicurare stabilità ed efficienza al mercato finanziario nel suo complesso. Non è perciò un giudizio sullaffidabilità della singola emissione. Il secondo cerca di evitare che i risparmiatori facciano investimenti senza la consapevolezza del rischio assunto.