Più che una semplificazione, una Babele
Nel loro articolo “Meno potere alle lobby con la riforma del Senato”, Giovanni Facchini e Cecilia Testa argomentano che la semplificazione del procedimento legislativo renderà le lobby meno efficaci nel perseguire i propri obiettivi a svantaggio dell’interesse pubblico, suggerendo così, nemmeno troppo velatamente, che la riforma costituzionale oggetto del referendum autunnale potrebbe portare in dono agli italiani un antidoto rispetto a fenomeni in senso ampio corruttivi.
L’articolo si fonda su un presupposto: che effettivamente il procedimento legislativo sarà più semplice perché più rapido, a differenza di quello attualmente in vigore, che sconterebbe invece il continuo rimpallo tra i due rami del Parlamento e dunque una più ampia possibilità di intervento per le lobby.
Tuttavia, il presupposto è altamente contestabile sia se guardiamo a quel che accadrebbe con la conferma della riforma, sia se consideriamo la storia della legislazione italiana fuori dalle vulgate di comodo.
La riforma prevede infatti una (irrazionale) moltiplicazione dei procedimenti legislativi.
Per oltre venti materie resta il bicameralismo perfetto, così com’è oggi. Si tratta di materie molto importanti: leggi costituzionali e di revisione costituzionale, leggi ordinarie elettorali, sui referendum, sulla partecipazione dell’Italia all’Ue, sulla ratifica dei trattati internazionali, sugli enti locali e altro ancora.
Per le altre materie, la legge viene votata dalla Camera e il Senato potrà solo proporre modifiche, su cui la Camera deciderà poi in via definitiva. Occorre, però, guardare alla materia su cui verterà la legge, perché in alcuni casi il Senato ha il dovere, in altri la facoltà di intervenire. In alcuni casi l’intervento deve avvenire entro 30 giorni, in altri entro 15, in altri ancora entro 10; in alcuni casi l’aula dovrà esprimersi a maggioranza assoluta, in altri a maggioranza semplice; in alcuni casi la Camera potrà non tener conto del parere del Senato a maggioranza assoluta, in altri a maggioranza semplice.
Vi è poi l’ipotesi in cui sia il Senato a segnalare alla Camera la necessità di approvare una legge, obbligandola a intervenire entro un dato termine. Le leggi elettorali potranno essere impugnate in via preventiva innanzi alla Corte costituzionale. Le leggi di conversione dei decreti legge seguiranno un ulteriore specifico iter. Ancora diverso e peculiare sarà quello per le leggi di iniziativa popolare. Le leggi dichiarate «urgenti» seguiranno tempistiche dimezzate.
Insomma, una Babele. E giova ricordare che nella nostra esperienza parlamentare le leggi non vertono quasi mai su una sola materia, ma su una pluralità: quale procedura seguire in tali casi? La nuova Costituzione prevede che decideranno i presidenti delle Camere di comune accordo. E se non si accordano? L’organo che si riterrà leso nelle proprie prerogative farà ricorso alla Corte costituzionale. Sarebbe questa la “semplificazione” del Senato?
Lentezze e rimpalli
Se poi andiamo a vedere i dati degli uffici parlamentari sull’attività legislativa, emerge ancor più nettamente l’insostenibilità della tesi sulla “lentezza” del Senato. Il “rimpallo” da una Camera all’altra (cosiddette navette) interessa il 20-25 per cento delle leggi approvate e per molte di queste l’intesa viene raggiunta alla terza votazione: molto spesso ciò serve a correggere errori non rilevati in sede di prima votazione. Ciò fa sì che per approvare la maggior parte delle leggi siano necessari in media 100-150 giorni, un tempo in linea con l’attività legislativa di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.
In sintesi, dunque, la lentezza del procedimento legislativo attuale è una tesi falsa e la rapidità di quello futuro può essere al massimo un auspicio, della cui realizzabilità è tuttavia lecito dubitare (e noi appunto ne dubitiamo). Ci pare importante ribadire questi punti quando vengono utilizzati come premesse del ragionamento: altrimenti si continueranno ad alimentare nell’opinione pubblica convinzioni che non hanno alcun fondamento nella realtà. Non certo un buon modo per decidere razionalmente il prossimo ottobre.
Senato più semplice? Una spiegazione semplicistica
Di Corrado Del Bò e Francesco Pallante
il 15/07/2016
in Commenti e repliche
Più che una semplificazione, una Babele
Nel loro articolo “Meno potere alle lobby con la riforma del Senato”, Giovanni Facchini e Cecilia Testa argomentano che la semplificazione del procedimento legislativo renderà le lobby meno efficaci nel perseguire i propri obiettivi a svantaggio dell’interesse pubblico, suggerendo così, nemmeno troppo velatamente, che la riforma costituzionale oggetto del referendum autunnale potrebbe portare in dono agli italiani un antidoto rispetto a fenomeni in senso ampio corruttivi.
L’articolo si fonda su un presupposto: che effettivamente il procedimento legislativo sarà più semplice perché più rapido, a differenza di quello attualmente in vigore, che sconterebbe invece il continuo rimpallo tra i due rami del Parlamento e dunque una più ampia possibilità di intervento per le lobby.
Tuttavia, il presupposto è altamente contestabile sia se guardiamo a quel che accadrebbe con la conferma della riforma, sia se consideriamo la storia della legislazione italiana fuori dalle vulgate di comodo.
La riforma prevede infatti una (irrazionale) moltiplicazione dei procedimenti legislativi.
Per oltre venti materie resta il bicameralismo perfetto, così com’è oggi. Si tratta di materie molto importanti: leggi costituzionali e di revisione costituzionale, leggi ordinarie elettorali, sui referendum, sulla partecipazione dell’Italia all’Ue, sulla ratifica dei trattati internazionali, sugli enti locali e altro ancora.
Per le altre materie, la legge viene votata dalla Camera e il Senato potrà solo proporre modifiche, su cui la Camera deciderà poi in via definitiva. Occorre, però, guardare alla materia su cui verterà la legge, perché in alcuni casi il Senato ha il dovere, in altri la facoltà di intervenire. In alcuni casi l’intervento deve avvenire entro 30 giorni, in altri entro 15, in altri ancora entro 10; in alcuni casi l’aula dovrà esprimersi a maggioranza assoluta, in altri a maggioranza semplice; in alcuni casi la Camera potrà non tener conto del parere del Senato a maggioranza assoluta, in altri a maggioranza semplice.
Vi è poi l’ipotesi in cui sia il Senato a segnalare alla Camera la necessità di approvare una legge, obbligandola a intervenire entro un dato termine. Le leggi elettorali potranno essere impugnate in via preventiva innanzi alla Corte costituzionale. Le leggi di conversione dei decreti legge seguiranno un ulteriore specifico iter. Ancora diverso e peculiare sarà quello per le leggi di iniziativa popolare. Le leggi dichiarate «urgenti» seguiranno tempistiche dimezzate.
Insomma, una Babele. E giova ricordare che nella nostra esperienza parlamentare le leggi non vertono quasi mai su una sola materia, ma su una pluralità: quale procedura seguire in tali casi? La nuova Costituzione prevede che decideranno i presidenti delle Camere di comune accordo. E se non si accordano? L’organo che si riterrà leso nelle proprie prerogative farà ricorso alla Corte costituzionale. Sarebbe questa la “semplificazione” del Senato?
Lentezze e rimpalli
Se poi andiamo a vedere i dati degli uffici parlamentari sull’attività legislativa, emerge ancor più nettamente l’insostenibilità della tesi sulla “lentezza” del Senato. Il “rimpallo” da una Camera all’altra (cosiddette navette) interessa il 20-25 per cento delle leggi approvate e per molte di queste l’intesa viene raggiunta alla terza votazione: molto spesso ciò serve a correggere errori non rilevati in sede di prima votazione. Ciò fa sì che per approvare la maggior parte delle leggi siano necessari in media 100-150 giorni, un tempo in linea con l’attività legislativa di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.
In sintesi, dunque, la lentezza del procedimento legislativo attuale è una tesi falsa e la rapidità di quello futuro può essere al massimo un auspicio, della cui realizzabilità è tuttavia lecito dubitare (e noi appunto ne dubitiamo). Ci pare importante ribadire questi punti quando vengono utilizzati come premesse del ragionamento: altrimenti si continueranno ad alimentare nell’opinione pubblica convinzioni che non hanno alcun fondamento nella realtà. Non certo un buon modo per decidere razionalmente il prossimo ottobre.