Il decreto attuativo della riforma fiscale sulle sanzioni amministrative e penali per chi non versa al fisco quanto dovuto prevede un alleggerimento delle penalità. Ma il vero punto critico sono le generose nuove cause di non punibilità del debitore.

Le sanzioni nel decreto attuativo

Il governo ha approvato e sottoposto alle Commissioni parlamentari Finanze e Giustizia lo schema di riforma (coordinamento) delle sanzioni penali e amministrative tributarie in attuazione dell’articolo 20 della legge delega per la riforma fiscale.

L’intervento è opportuno, ma occorre comunque considerare che ogni prestazione imposta (e le “imposte” lo sono per eccellenza) deve essere sorretta da un sistema sanzionatorio caratterizzato da un’adeguata funzione dissuasiva. Non grida manzoniane ma effettiva, sistematica e tempestiva applicazione della sanzione. Se non si trasmette questo messaggio, si incentiva, nei fatti, la pianificazione dell’evasione (oggi principalmente da omissione di versamenti).

Nel loro insieme, le norme proposte tendono a ridurre la dimensione quantitativa della sanzione. L’alleggerimento non comporta, di per sé, significative erronee percezioni circa la antisocialità della violazione e risulta, quindi, condivisibile sotto questo profilo. Determinanti restano, però, la tempestività e sistematicità nell’applicazione della sanzione; questione che riporta ai comportamenti concreti seguiti dall’amministrazione finanziaria e agli indirizzi di fonte politica cui si deve ispirare. Sono questi ultimi a determinare, infatti, il giudizio finale sull’appropriatezza di un sistema sanzionatorio tributario. E sono proprio l’efficacia degli indirizzi politici e dei comportamenti dell’amministrazione finanziaria i fatti che legittimano sia la riduzione dell’approccio repressivo, sia la necessità di ricorrere a interventi di natura penale, per tutelare per davvero gli interessi erariali. La bozza di decreto si limita a ridurre gli eccessi delle sanzioni – fatto in sé condivisibile – ma nulla dice (né, in questa sede, onestamente potrebbe) per quanto attiene agli aspetti organizzativi. Poco convincenti appaiono, tuttavia, i profili penal-tributari, che meritano qualche obiezione di merito.

Le nuove cause di non punibilità

L’articolo 1 della bozza approvata, con riferimento all’omissione del versamento superiore a certe soglie, introduce alcune (nuove) “cause di non punibilità” in situazioni di crisi presuntivamente non imputabili al debitore. Si è discusso a lungo sull’appropriatezza dell’attuale sanzione penale che punisce chi non versa il tributo dovuto in situazioni di incolpevole crisi di liquidità. E si è fatto spesso il caso dell’imprenditore che usa la liquidità che ha per pagare i salari ai suoi operai, ma non versa l’Irpef dovuta sui medesimi. Ci si domanda, insomma, se è davvero così riprovevole questa scelta (pagare gli operai e non il fisco) da meritare una sanzione penale. Si è fatta strada l’ipotesi di non sanzionare (penalmente) l’omissione del versamento se vi sono comprovate situazioni di crisi e il decreto proposto individua, oggi, queste giustificazioni.

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Inesigibilità di crediti per fatto di terzi debitori

La prima “situazione di crisi” identificata è rappresentata dalla inesigibilità di crediti per fatto di terzi debitori. La previsione è un po’ troppo generosa visto che: (i) il mancato pagamento di un credito fa parte del rischio di impresa e va gestito come tale; (ii) più appropriato sarebbe – per l’erario – affrontare la situazione con dilazioni di pagamento del tributo. E ciò tanto più perché il termine di mancato versamento che trasforma l’omissione da violazione amministrativa in reato è stato allungato di un anno dalle modifiche proposte nella stessa bozza di decreto (all’articolo 10-bis e 10-ter del Dlgs 74/2000).

Mancati pagamenti da parte di una Pa

La seconda “causa di non punibilità” è quella del mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di una pubblica amministrazione. E ciò nella considerazione che può capitare che il debitore d’imposta sia al tempo stesso creditore verso una, magari diversa, Pa. L’omissione del versamento sarebbe, nel contesto immaginato, causata dal mancato adempimento proprio da parte di un’altra entità statuale.

Questa fattispecie è disegnata, però, in modo concettualmente inaccettabile. La Pa per definizione è una controparte solvibile (non può emergere, cioè, un “rischio di controparte”). Manca, poi, il requisito della “liquidità del credito” (visto che ci si riferisce solo a crediti “certi ed esigibili”, ma non anche “liquidi”. Un credito è “certo” quando non ne è controversa l’esistenza; “esigibile” quando non è subordinato all’avverarsi di un evento successivo; “liquido” quando è determinato nel suo ammontare). Il che rende l’omissione da parte della Pa meno grave e, quindi, corrispondentemente, più grave quella del contribuente.

Se si vuole affrontare il tema della inefficienza della Pa come causa del mancato pagamento di un tributo, lo si faccia nell’ambito dell’articolo 28 sexies Dpr 602/1973 (proprio qui introdotto), ove si consente la compensazione di crediti (stavolta liquidi) verso la Pa con sanzioni e interessi (ma non anche con le relative imposte). Questa causa di non punibilità, va poi aggiunto, si presta a facili aggiramenti e strumentalizzazioni.

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Una clausola che vale solo per le imprese

La terza ipotesi è quella della non esperibilità, da parte del debitore (solo debitore impresa), di azioni idonee al superamento della crisi. Va rilevato, infatti, che c’è sempre una via d’uscita da una crisi di liquidità e che essa va sempre concordata con qualcuno: i soci o i creditori o entrambi. Se azioni “idonee” vuol dire, invece, azioni tali da evitare qualsiasi procedura concorsuale, la clausola è troppo ampia e rappresenta un privilegio inaccettabile per il debitore titolare di reddito di impresa rispetto ai titolari di altre tipologie di reddito che possono ben trovarsi in situazioni del tutto analoghe.

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