Per un 28° regime che aiuti le imprese*

La Commissione dovrebbe definire un nuovo regime opzionale di diritto europeo, senza affidarsi all’armonizzazione di quelli nazionali, aperto a tutte le imprese e non solo a quelle innovative. Dovrebbe anche prevedere regole semplici e ben formulate.

Il 28° regime al varo

Il 20 gennaio 2026 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che contiene raccomandazioni relative al 28° regime, un nuovo quadro giuridico per le imprese innovative.

Il prossimo 18 marzo la Commissione dovrebbe approvare la sua proposta sull’istituzione di un 28th Regime for Innovative Companies, come previsto dal suo Programma di lavoro per il 2026. Darà così seguito a una delle proposte di maggior forza evocativa dei Rapporti Letta e Draghi, per i quali è indispensabile mettere velocemente a disposizione delle imprese, soprattutto di quelle innovative, un insieme di regole commerciali comuni per realizzare il potenziale inespresso del mercato interno e rilanciare produttività e competitività.

Sono in molti, infatti, a pensare che l’eterogeneità delle regole nazionali in materia societaria, fiscale, lavoristica e autorizzativa costituisca un costo competitivo per tutte le Pmi (i cosiddetti «auto dazi»), che diventa un handicapdi scala per quelle innovative, per definizione votate a una crescita rapida e globale. L’Europa unionale le costringe nei rigidi confini giuridici nazionali, moltiplicando i costi di conformità, allungandone i tempi di sviluppo a ogni passaggio di frontiera. È la causa di quello che viene denominato innovation drain (o innovation exodus), cioè la progressiva e sistematica migrazione delle imprese più promettenti sotto questo profilo verso altri mercati che non esagerano con le regole e sono normativamente integrati, come quelli cinese e statunitense.

Il risultato, sottolinea l’Ebn (European Business and Innovation Center Network), è un vero e proprio fallimento sistemico.

Un’idea vecchia di vent’anni. Perché?

L’idea di realizzare un nuovo regime – un codice europeo di diritto commerciale – diverso e ulteriore rispetto a quelli dei 27 stati membri è vecchia di almeno vent’anni, se non si considerano i tentativi precedenti di realizzare “un diritto comune europeo della vendita” (Cesl). Già nel Libro bianco sul futuro dell’Europa del marzo 2017, che segue un’iniziativa del 2016 dell’Association Henri Capitant, si evoca l’immagine di un gruppo di paesi che «lavora assieme alla definizione di un nuovo e comune «codice di diritto aziendale» che unifichi “il diritto societario, il diritto commerciale e altri ambiti correlati del diritto, per rendere più agevoli le operazioni transfrontaliere delle imprese di tutte le dimensioni”.

Fatto sta che ci si è fermati a ipotesi di lavoro o a iniziative abbandonate o solo abbozzate, per via, va detto, delle resistenze dei paesi membri.

Può ancora una volta finire così, nonostante le urgenze del nuovo quadro economico e politico nel quale si trova l’Unione europea?

Cosa propone il Parlamento europeo

La risoluzione del Parlamento europeo propone di istituire una “Società europea unificata” (S.EU – United European Company) attraverso una direttiva di massima che contenga una disciplina armonizzata da incorporare nelle forme societarie nazionali, esistenti o nuove: un regime opzionale, ma da rispettare obbligatoriamente se lo si sceglie.

Pur legando fortemente il 28° regime all’innovazione, non se ne vuole più limitare l’applicazione alle società innovative, come proposto da Mario Draghi e inizialmente ipotizzato nei lavori preparatori, per evitare inutili limitazioni e nuove formalità burocratiche.

Per il Parlamento è fondamentale semplificare la costituzione delle società con una procedura di registrazione digitale completabile entro 48 ore che garantisca comunque la certezza del diritto, prevedendo un portale digitale uniforme a livello di Unione che funga da punto di accesso diretto per gli stati membri dell’Unione, integrando ed estendendo l’attuale sistema di interconnessione dei registri delle imprese (Bris) in modo da fornire un’interfaccia armonizzata e ad accesso unico per l’uso transfrontaliero, senza creare un nuovo registro separato o parallelo. La risoluzione chiede che siano elaborati schemi tipo di statuti e patti parasociali, siano previste norme volte a differenziare i diritti di voto e a introdurre strumenti di debito simili al capitale azionario, sia istituito un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie relative alle S.EU, al fine di garantire un loro esame rapido e specializzato, valutando anche l’introduzione di una sezione specializzata presso i tribunali degli stati membri dedicata alle controversie inter-societarie relative alle S.EU con un procedimento in inglese.

Una strada diversa

Non ci si può nascondere che, alla luce delle indicazioni del Parlamento, sembrano alti i rischi che si imbocchi una strada senza uscita o almeno che non porti dove è necessario andare (vedi anche le considerazioni di Federico Maria Mucciarelli in un articolo pubblicato su lavoce.info).

Pericolo che si vede già nell’opzione “armonizzazione”, che inserisce la S.EU negli ordinamenti nazionali e lascia agli stati membri la scelta di integrarne la disciplina nei modelli societari esistenti o di introdurre un nuovo tipo societario, con conseguenze facilmente immaginabili sul piano dell’effettiva integrazione e dell’immediata fruibilità. Per di più, è ormai ampiamente riconosciuto che i sistemi giuridici nazionali influenzano l’interpretazione e differenziano la concreta applicazione delle stesse regole armonizzate nei 27 stati membri. Insomma, si va verso un’altra occasione di concorrenza tra gli ordinamenti degli stati dell’Unione.

La Commissione, dunque, dovrebbe avere il coraggio di imboccare una strada parallela, ma diversa. Allo stesso tempo, più ambiziosa e più realistica. Una strada che si basi su tre scelte di fondo.

La prima è quella di un nuovo regime che sia di diritto europeo e non di armonizzazione dei diritti nazionali e allo stesso tempo opzionale, da scegliere liberamente da parte delle società sia inizialmente sia durante la loro vita. Un diritto che non si inserisce, non si sostituisce e nemmeno modifica quelli degli stati membri. Che abbia dunque la forza eminentemente politica della dichiarata volontarietà e, correlativamente, del porsi «un passo indietro» rispetto ai diritti nazionali, che restano applicabili di default. Il che vuol dire anche, contrariamente a quanto auspicato dal Parlamento europeo, privilegiare lo strumento del regolamento ricorrendo, qualora emergessero resistenze da parte di alcuni stati membri, alla cooperazione rafforzata, che supera lo scoglio dell’unanimità.

La seconda scelta da compiere è la completezza del nuovo regime, il suo proporre uno «statuto» – un insieme di regole di diritto societario applicabili a chi sceglie, in definitiva, un vero e proprio modello di società – senza vuoti, sia pure con una particolare attenzione alla struttura finanziaria e al sistema organizzativo. Completezza che vuole dire anche rinuncia a rinvii alle legislazioni nazionali, almeno con riguardo al diritto societario, in termini tanto di «opzioni» quanto di norme o atti di completamento ed esecuzione. Una scelta, questa, altrettanto importante della volontarietà, così da non ripetere gli errori compiuti con la Società europea, istituita con regolamento, ma che si basa anche (come il Geie e la società cooperativa europea) sui diritti nazionali.

L’ultima scelta che la Commissione dovrebbe fare è quella di mettere a punto regole semplici e ben formulate che, pur fissando livelli di tutela adeguati, privilegino una linea di intervento «floor» e senza possibilità di consentire che a livello nazionale siano imposti ulteriori requisiti (c.d. gold plating), pur con alternative di opt in e più limitatamente di opt out lasciate alle stesse società. Opzioni delle quali è auspicabile un ampliamento per start-up e scale-up innovative, che non sono dunque le uniche destinatarie del nuovo regime, seguendo le indicazioni in questo caso condivisibili del Parlamento europeo. Ma per le quali si devono dettare regole specifiche che tengano conto, anzitutto, delle loro esigenze, potenzialmente contrastanti, di stabilità negli assetti proprietari e di reperimento di rilevanti capitali di rischio.

Una Spa europea semplificata

In definitiva, si dovrebbe andare verso un modello europeo di «Spa» (non quotata), fortemente semplificato rispetto all’attuale acquis unionale in materia di società azionaria e al regolamento sulla Società europea, dal quale dovrebbe distaccarsi con decisione come livello di regolamentazione e come spazi lasciati alle scelte statutarie delle singole società, andando piuttosto nella direzione di quella società europea semplificata immaginata dal Rapporto Letta.

Uno statuto che potrebbe diventare model law per i legislatori nazionali, contribuendo nel tempo anche a un’uniformazione, volontaria e «dal basso», degli ordinamenti societari nazionali.

Un primo passo, ma fondamentale

Sulla base di queste tre scelte ci si incamminerebbe per una strada forse meno evocativa del 28° stato, ma realistica, concretamente percorribile dagli stati membri di buona volontà e di immediata utilità per le imprese e per lo sviluppo di un mercato interno votato all’innovazione.

Un primo passo, certo. Con un forte messaggio europeo, nondimeno, di alternativa volontaria ai diritti nazionali, di reale autosufficienza, di affidamento all’autonomia privata senza rinunciare a ogni tutela.

Una buona base per la ben più ambiziosa e complessa codificazione europea del diritto commerciale.

* L’articolo si basa sul più ampio lavoro degli autori “28° stato: slogan e passi realistici verso una codificazione europea del diritto commerciale”, in corso di stampa nel n. 2/2025 di Analisi Giuridica dell’Economia (AGE).

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Lontani dagli occhi, lontani dal voto

  1. Marco Trento

    Grazie per l’illustrazione. Un regime unificato penso sarebbe utile, ma deve essere accessibile a tutti, e quindi essere accompagnato da un regime linguistico multilingue che eviti ogni discriminazione linguistica (contrariamente al brevetto unico, per esempio). Un’azienda innovatrice italiana non può essere sfavorita rispetto a una start up irlandese (o americana con sede in Irlanda) e quindi tutti i formulari e i regolamenti devono essere nelle lingue ufficiali dell’UE, e non solo in inglese, francese e tedesco, o peggio, solo in inglese.

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