La Costituzione non vieta la patrimoniale, anzi l’articolo 3 sembra quasi sollecitarla. Ma va costruita con rigore: dovrebbe essere personale, guardare al patrimonio complessivo, considerare i debiti effettivi e va applicata solo oltre franchigie alte.
La questione del reddito imponibile
Il sistema fiscale fondato sul reddito realizzato non intercetta più la grande ricchezza contemporanea. Tra le risposte studiate per una diagnosi ormai condivisa, c’è l’imposta sul patrimonio: se basti a rimediare alla crisi del fisco a trazione reddituale è questione che qui resta sullo sfondo. Più circoscritto, e a monte, è un altro interrogativo: se, e a quali condizioni, la Costituzione consenta di ricorrere a una patrimoniale e come costruirla entro i limiti che essa pone.
Quel divario tra ricchezza e reddito nasce da più ragioni. La prima è il principio di realizzo: di regola una plusvalenza è tassata solo quando il bene è ceduto, sicché finché non interviene la cessione, l’incremento di valore resta latente e il titolare può arricchirsi senza produrre reddito imponibile. Il fondatore o il grande azionista con partecipazioni rivalutate accumulano valore e intanto ottengono credito offrendo gli asset in garanzia (ne sanno qualcosa Elon Musk e Jeff Bezos): la ricchezza esiste, ma non passa dal reddito tassabile. La seconda ragione è che molta ricchezza è detenuta in forme che rendono poco o nulla – un immobile di pregio sfitto, un’opera d’arte, un terreno incolto – eppure si rivalutano, restando indici di forza economica.
La patrimoniale viene invocata come risposta a questo limite: se la capacità economica si concentra nello stock più che nel flusso del reddito, il legislatore può astrattamente assumere il patrimonio come autonomo indice di capacità contributiva. La Costituzione lo consente? E, in caso affermativo, il prelievo dovrebbe essere progressivo?
La distinzione tra reddito e capacità contributiva
L’articolo 53 limita il legislatore, non lo obbliga a tassare: consente il prelievo solo «in ragione della capacità contributiva», parametro più ampio del reddito realizzato e formula deliberatamente aperta, che dottrina e Corte leggono come attitudine economica complessiva, non come una sua singola forma. Quell’attitudine può manifestarsi nel reddito, nei consumi, nei trasferimenti e anche nel patrimonio: possedere alcuni milioni in azioni o immobili è di per sé un indice di forza economica, a prescindere dal reddito che in quell’anno se ne ricava.
La Corte ha più volte ammesso prelievi commisurati al patrimonio, e l’ordinamento ne offre molti esempi: la titolarità di un bene, a prescindere dal reddito, è da tempo un indice accettato di capacità contributiva. Sugli immobili gravano l’Imu e l’Ivie; le attività finanziarie sono già tassate nel loro valore dall’imposta di bollo dello 0,2 per cento – una patrimoniale di fatto – e dall’Ivafe; e persino il possesso di singoli beni è colpito in quanto tale, dal canone Rai sull’apparecchio televisivo al bollo auto, che è un’imposta sul possesso dovuta anche con l’auto ferma; e il superbollo vi aggiunge, sulle vetture più potenti, una discriminazione sui beni di lusso. Lo stesso prelievo straordinario sui depositi del 1992 fu salvato perché incideva su un indice patrimoniale con aliquota modesta e non confiscatoria.
Le condizioni della Corte costituzionale
In linea di principio, dunque, una patrimoniale generale non introdurrebbe alcun principio nuovo: estenderebbe una logica già nota. La Corte, però, l’ha sempre subordinata a due condizioni. La prima: la capacità contributiva colpita deve essere effettiva e attuale, ancorata a una ricchezza che esiste davvero al momento del prelievo, non nominale o potenziale. La seconda: l’imposta non può essere confiscatoria, cioè intaccare la sostanza del patrimonio fino a risolversi in un’espropriazione mascherata, contro la garanzia dell’articolo 42, che pure riconosce la proprietà solo nei limiti e con la «funzione sociale» fissati dalla legge. Quel nucleo non ha però un confine numerico: né la Corte né il diritto comparato fissano una soglia di aliquota: la Germania ipotizzò il limite della «metà» del rendimento, poi abbandonato; la Francia ha bocciato aliquote oltre il 75 per cento; Strasburgo si attiene all’«onere individuale eccessivo». Il criterio operativo resta la sostenibilità rispetto alla redditività ordinaria del patrimonio: un’imposta pagabile con il suo frutto ordinario ne lascia intatta la sostanza, mentre una che costringa a venderne ogni anno una porzione divora il capitale, ricadendo nell’espropriazione che l’articolo 42 vieta. Il rendimento, qui, non è la base dell’imposta – che resta il patrimonio – ma la misura della sua sostenibilità: non un reddito mascherato, dunque, perché il prelievo può eccedere il reddito effettivo di un cespite poco redditizio.
A dire il vero, le plusvalenze latenti potrebbero essere tassate come reddito, con un sistema mark-to-market che ogni anno valuta gli asset e ne tassa l’incremento anche senza vendita; un simile sistema ha però un difetto speculare: se si tassano guadagni solo «sulla carta», cosa accade quando il valore scende? Non è un’ipotesi astratta: i Paesi Bassi stanno per introdurre proprio un congegno di questa natura a partire dal 1° gennaio 2028, che per gli asset finanziari tassa ogni anno l’incremento di valore anche non realizzato (vermogensaanwasbelasting), pur attenuandone gli effetti con il riporto delle perdite. Più lineare è però tassare il patrimonio netto, che quegli incrementi già incorpora, da misurare con prudenza per gli asset illiquidi.
Una patrimoniale robusta dovrebbe essere personale, netta e selettiva: guardare al patrimonio complessivo e non a singoli beni, considerare i debiti effettivi, applicarsi solo oltre franchigie elevate, così da non duplicare l’Imu né colpire il risparmio familiare ordinario.
Doppia imposizione e progressività
C’è poi la doppia imposizione. L’obiezione, brandita come se bastasse a bocciare il prelievo, prova troppo: il sistema tassa già la stessa ricchezza più volte, perché il reddito sconta l’Irpef quando è prodotto e l’Iva quando è speso, e l’immobile comprato con quel reddito paga ogni anno l’Imu. Del resto, non esiste un divieto costituzionale generale di doppia imposizione: la Corte lo esclude quando i tributi hanno presupposti diversi. Il cumulo, però, non è libero: se la somma dei prelievi sullo stesso bene eccede la capacità contributiva o diventa confiscatoria, tornano in gioco gli articoli 53 e 42. La via più pulita è coordinare i prelievi – escludere dalla base i beni già gravati dall’Imu o riconoscere un credito d’imposta – con aliquote basse e regole per gli illiquidi: rateizzazione, differimento, valutazioni prudenziali e meccanismi anti-confiscatori non sono concessioni politiche, ma presìdi di costituzionalità.
Quanto alla progressività, occorre una distinzione. L’articolo 53 non impone che ogni singola imposta sia progressiva: la Corte ha chiarito che la progressività deve informare il sistema nel suo complesso, non il singolo tributo. Un’aliquota unica non sarebbe perciò incostituzionale; ma una patrimoniale con alta franchigia è già progressiva nei fatti, perché escludendo i primi milioni l’aliquota media effettiva cresce con la ricchezza. Una progressività esplicita ma moderata sulle grandi fortune ha comunque due fondamenti: la ragionevolezza dell’articolo 3, perché patrimoni di due, venti o duemila milioni differiscono non solo per quantità ma per accesso al credito e mobilità; e la funzione redistributiva dell’articolo 3, secondo comma, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici all’uguaglianza; funzione che accompagna il prelievo senza sostituirne il fondamento, la capacità contributiva. Il limite, di nuovo, è il divieto di confisca.
La patrimoniale, dunque, non è vietata dalla Costituzione: può anzi esserle coerente, quando intercetta una capacità contributiva reale che il principio di realizzo lascia sfuggire. C’è di più: quella funzione redistributiva dell’articolo 3, che poco sopra si è vista accompagnare il prelievo, a ben guardare finisce per orientarlo; sicché si direbbe che la Carta non si limiti a consentirla, ma quasi la solleciti. E se l’articolo 53 non obbliga a tassare, l’articolo 3 ne fa, forse, qualcosa di più di una semplice facoltà. Proprio per questo, però, va costruita con rigore: non basta chiamarla patrimoniale per renderla giusta, né invocare la proprietà privata per dichiararla illegittima. Semmai, è lo stesso rigore riservato alla patrimoniale, trattata come una sorvegliata speciale, a dover essere esteso a molte imposte non patrimoniali che, accettate per consuetudine, continuano a sottrarsi a un vaglio altrettanto severo.
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Savino
Anzi, è un tradimento dei valori costituzionali non farla…