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Due domande sul condono di Berlusconi

La presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente Silvio Berlusconi è avvenuta prima o dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati per falso in bilancio e frode fiscale? Se fosse stata presentata quando Berlusconi era già nella condizione di indagato, non avrebbe potuto beneficiare della sanatoria fiscale, e quindi impedire il successivo esercizio dell’azione di accertamento tributario, senza una modifica legislativa introdotta nel febbraio 2003. Il secondo quesito è se la dichiarazione è stata fatta in forma anonima.

Il presidente del Consiglio è indagato a Milano per falso in bilancio e frode fiscale, nell’ambito del procedimento sui presunti fondi neri relativi ai diritti televisivi di Mediaset. Secondo quanto riportato dalla stampa nei giorni scorsi, fra novembre e dicembre 2005, l’Agenzia delle entrate ha chiesto alla procura della Repubblica copia degli atti dell’inchiesta, al fine di poterne ricavare elementi per valutare l’esistenza di un’eventuale evasione fiscale. Successivamente, l’Agenzia ha comunicato al tribunale che per gli anni oggetto di indagine, il contribuente Silvio Berlusconi non può essere più sottoposto ad alcun accertamento fiscale, perché ha presentato una “dichiarazione integrativa semplice”.
Ma come è possibile che con il modico versamento di 1.800 euro ci si possa liberare di ogni rischio di pagare imposte anche a fronte di un’evasione che, se dimostrata, potrebbe superare i 64 milioni di euro? Vediamo i termini del problema, per permettere anche ai lettori non addetti ai lavori di orientarsi su questa vicenda.

La dichiarazione integrativa

Berlusconi ha beneficiato della possibilità di integrare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2001 (poi esteso al 2002) e precedenti prevista dall’articolo 8 della legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002). In particolare, si è avvalso della possibilità di correggere (aumentandolo) il reddito che aveva dichiarato con riferimento ai sei anni compresi tra il 1997 e il 2002, pagando la maggiore imposta conseguente.

L’importo minimo da versare

La norma utilizzata prevedeva che dalla dichiarazione integrativa dovessero emergere maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. Con 1.800 euro, Berlusconi ha quindi versato il minimo per potere avvalersi dell’opportunità offerta dalla legge per ciascuno dei sei anni.

Quanta evasione potenziale viene condonata

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa beneficiano, per ciascuna annualità interessata:
– della preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo;
– dell’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali;
– dall’esclusione della punibilità per una serie di reati tributari e reati penali a essi connessi.
Il tutto, però, vale con riferimento all’ammontare di evasione che non ecceda il doppio dei maggiori imponibili risultanti dalle dichiarazioni integrative.
Poiché il reddito aggiuntivo dichiarato è molto modesto, il beneficio di cui Berlusconi può godere in termini di copertura dall’azione di accertamento e di quella penale sembrerebbe quindi alquanto contenuto: potrebbe riguardare una potenziale evasione di imposte per circa 600 euro all’anno.

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Fino a quando si possono accertare i redditi evasi

Salvo diversa prescrizione di legge, l’amministrazione finanziaria non può sottoporre ad accertamento un contribuente se sono trascorsi più di cinque anni da quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. La legge finanziaria per il 2003, all’articolo 10, disponeva l’allungamento di un anno dei termini per l’accertamento tributario. Termine ulteriormente allungato a due anni dal decreto legge 282 del dicembre 2002 (allo scopo di spingere un maggior numero di contribuenti ad aderire alle sanatorie fiscali e ottenere quindi un maggior gettito di imposta).
Attenzione, però: dall’allungamento dei termini sono esclusi i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione integrativa. Nel 2005, tali contribuenti potevano quindi subire accertamenti solo per i periodi di imposta dal 2000 in poi.
Berlusconi quindi, per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione integrativa, si trova nella situazione di vedere bloccata ogni possibilità di accertamento fiscale nei suoi confronti, per qualsivoglia ammontare di evasione, per gli anni dal 1997 al 1999, proprio quelli interessati dall’inchiesta sui diritti Mediaset. Ciò che conta per raggiungere questo risultato, è che la presentazione della dichiarazione integrativa accorcia i termini entro cui l’accertamento può essere condotto, mentre non ha alcuna rilevanza quanto sia stato dichiarato e versato.

Un soggetto indagato poteva avvalersi della dichiarazione integrativa?

Come spiega la circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 3 del 15 gennaio 2003, paragrafo 2.6, pagina 25, l’originaria norma della Finanziaria per il 2003 non permetteva l’accesso alla dichiarazione integrativa qualora, alla data della sua presentazione, fosse stato già avviato un procedimento penale, relativo ai reati tributari e penali rispetto ai quali la dichiarazione stessa dà copertura, del quale il contribuente interessato avesse avuto formale conoscenza. La circolare ricorda che l’avvio formale del procedimento penale si ha con l’iscrizione nell’apposito registro, da parte del pubblico ministero, della notizia del reato e del nome della persona alla quale il reato è attribuito (articolo 335 codice di procedura penale). Da quel momento il soggetto risulta indagato.
Con la legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, l’originaria formulazione dell’articolo 8 della legge finanziaria per il 2003 è stata però modificata e il ricorso alla dichiarazione integrativa viene reso possibile anche ai contribuenti indagati, ma non ancora imputati dei reati tributari. La circolare n. 12 del 21 febbraio 2003, paragrafo 2.6.4, pagina 37 e seguenti spiega che la causa ostativa consiste nell’avvenuta “richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero in sede di apertura dell’udienza preliminare (articolo 416 codice di procedura penale) ovvero nella richiesta di giudizio immediato, di giudizio direttissimo, di decreto penale o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale”.
L’iscrizione del presidente del Consiglio nel registro degli indagati, per i reati di falso in bilancio e frode fiscale, è stata resa nota nel giugno 2003.

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Ecco allora il primo quesito.
La presentazione della dichiarazione integrativa di cui si parla è avvenuta in epoca successiva a tale iscrizione, e cioè in un momento in cui Berlusconi si trovava già nella condizione di indagato e non anche in quella di imputato?
Se così fosse, se ne dovrebbe concludere che senza la modifica legislativa introdotta nel febbraio 2003, in sede di conversione del decreto legge n. 282/2002, non avrebbe avuto la possibilità di beneficiare della sanatoria fiscale e quindi di impedire il successivo esercizio dell’azione di accertamento tributario nei propri confronti.
Perchè l’Agenzia delle entrate non ha verificato l’esistenza di una dichiarazione integrativa da parte di Berlusconi prima di rivolgersi al tribunale per l’acquisizione degli atti?
Esiste una possibile risposta. La dichiarazione integrativa (così come l’adesione al condono tombale) poteva avvenire in “forma riservata” presso soggetti convenzionati che ne rilasciavano apposita ricevuta. Questa procedura anonima permette al contribuente oggetto di accertamento di non svelare all’amministrazione di avere presentato una dichiarazione integrativa, che lo rende (integralmente o parzialmente) non punibile, fino al momento in cui non gli venga contestato un reato tributario. Ciò obbliga l’amministrazione finanziaria a muoversi all’oscuro di un’informazione che può vanificarne l’operato e comporta, ovviamente, un inutile dispendio di energie e risorse.

Ecco allora il secondo quesito.
La dichiarazione integrativa dei redditi di Berlusconi è stata presentata in forma anonima?
Su entrambi i quesiti sarebbe interessante avere una risposta.

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10 commenti

  1. Rossi Rino

    Grazie per le informazioni ma, mi chiedo se non sarebbe stato più corretto porre le domande all’interessato e solo in caso di non risposta denunciare l’ambiguità dell’operazione.
    Seminare dubbi fa parte di un metodo scorretto e subdolo che alla fine ha già regalato alla sinistra qualche amara sconfitta. Ci vogliamo ripetere? Perseverare è diabolico e di questi tempi risulta anche controproducente.

    • La redazione

      L’articolo ha un contenuto informativo, come lei stesso riconosce. La vicenda del condono di Berlusconi è stata presentata, seppure in forme diverse, da tutti i principali organi di stampa. Mi è sembrato utile ricostruire, ad uso dei lettori, tutte le possibili implicazioni della vicenda, su cui invece non è stata fatta sufficiente chiarezza. I quesiti che ho sollevato e motivato sono su di un sito pubblico e da me
      firmati, in piena trasparenza. Attendo risposta pubblica. D’altra parte, anche una risposta positiva non testimonierebbe nessuna violazione di legge da parte del Presidente del consiglio, ma solo l’essersi avvalso di alcune
      delle diverse opportunità offerte dalle leggi sui condoni. Perchè dovrebbe avere imbarazzo ad ammettere di avere utilizzato norme proposte dal suo Governo e approvare dalla sua maggioranza?
      M.C.Guerra

  2. Alessandro Simonetta

    Le legittime perplessità che la la prof. Guerra esprime nei suoi due quesiti in realtà tralasciano il cuore della questione. La dichiarazione integrativa è stata utlizzata da Berlusconi , come da molti altri contribuenti, semplicemente per evitare che i termini di prescrizione dell’accertamento fossero prorogati di due anni. La mancata adesione ai condoni infatti prolunga i termini normali di l’accertamento di 2 anni, quindi l’adesione alla dichiarazione integrativa al minimo con 300 euro per annualità ha solo lo scopo di far ritornare al termine normale di 4 anni il periodo per l’effettuazione dell’accertamento. Se i condoni non fossero stati varati, il termine di accertamento rimaneva di 4 anni: quindi affermare che grazie al condono Berlusconi ha ridotto i termini per l’accertamento mi sembra quantomeno una forzatura. Peraltro la questione centrale è un’altra: Berlusconi, che non ha aderito al condono tombale ma all’integrtiva semplice, poteva essere accertato nei termini ordinari di 4 anni (per l’anno 1999 entro il 31.12.2004), cosa che non è stata fatta. Si “interviene” nel 2005, scaduti i termini, fuori tempo massimo , dopo 4 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi?! bhe scusate ma in questo caso la cosiddetta “certezza del diritto” credo debba valere a pieno titolo.

    • La redazione

      Non mi sembra di avere tralasciato il punto che lei richiama. Ho infatti scritto che “la legge finanziaria per il 2003, all’articolo 10, disponeva l’allungamento di un anno, dei termini per l’accertamento tributario.
      Termine ulteriormente allungato a due anni dal decreto legge 282 del dicembre 2002 (allo scopo di spingere un maggior numero di contribuenti ad aderire alle sanatorie fiscali e ottenere quindi un maggior gettito di imposta).

      La norma che, in deroga allo statuto dei contribuenti, ha allungato i termini per l’accertamento da 4 a 6 anni (se si prende a riferimento la data della dichiarazione dei redditi) o da cinque a sette anni (se si prende a riferimento l’anno a cui l’imposta si riferisce) e che lei contesta in quanto violazione della “certezza del diritto” è stata proposta dal governo Berlusconi, per render più fruttuoso il condono tributario.
      E’ una norma che ha fruttato anche i 1800 euro che Berlusconi non avrebbe dovuto pagare nel caso che la legge sui condoni non fosse stata fatta. Il punto interpretativo è solo chiarire che la dichiarazione integrativa è stata presentata non solo e non tanto per sanare eventuali irregolarità
      formali, quanto per evitare l’allungamento dei termini dell’accertamento (come peraltro ammesso anche dall’avvocato Ghidini nella sua intervista al Giornale del 10/1/06, disponibile, ad esempio, nell’archivio della rassegna
      stampa della Camera).
      Concordo invece pienamente con lei sul fatto che gli accertamenti dovrebbero essere più veloci.
      M.C.Guerra

  3. Sergio Graziosi

    Se quel condono, come detto da Vespa, è il concordato gli effetti (e la volontà) non sono solo formali come dichiarato da Berlusconi ma (Art. 7 L. 289/02):
    – comma11. Inibizione dei poteri di controllo: A) imposte sui redidti prevsiti dagli articoli 3,33,38,39, 40 DPR 600/73 B) IVA previsti dagli articoloi 52,54 55 DPR 633/72
    Dunque sono inibiti praticamente TUTTI i poteri di controllo relativi alle imposte dirette ed indirette (IVA)
    Sono fatte salve le azioni penali.
    Il concordato non era possibile se (art. 7 comma 3 L. 289/02):
    – era stato notificato un processo verbale di constatazione o avviso di accertamento
    – era stata esercitata l’azione penale per i reati previsti dal Dlgs 74/2000

    • La redazione

      Come chiarito nel testo, (ci si basa sulle dichiarazioni rilasciate in proposito dall’avvocato Ghidini al Giornale, il 10/1/2006) si trattava di una dichiarazione integrativa semplice, prevista dal’articolo 8 (e non dal 7) della legge finanziaria per il 2003. Questa dichiarazione comporta sì
      la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo; l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e
      previdenziali, e l’esclusione ad ogni effetto della punibilità per una serie di reati tributari e di altro genere, ma solo “limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento”. Da questo punto di vista quindi, poteva servire a Berlusconi giusto per coprirsi da eventuali irregolarità formali.
      Diverso è il discorso sui termini dell’accertamento, scaduti i quali nessuna pretesa può più essere avanzata dal fisco.
      M.C.Guerra

  4. Renato Tubére

    Se all’estensore di questo articolo vengono in mente due domande sul (presunto) condono del nostro Primo Ministro, quante domande ben più incisive dovrebbero sorgere allora circa il ricorso indiscriminato ai condoni tombali del signor Grillo, il blog-moralista più incoerente che ci sia, e della stragrande maggioranza delle cooperative rosse che affollano l’Italia centrale? Molte, ma molte di più, anche se la risposta sarebbe una sola: che volete, siamo compagni noi, e lo facciamo per ripianare i debitucci dei nostri soci di capitale!

    • La redazione

      Abbiamo posto queste domande al Primo Ministro perchè è stato il suo Governo (non Beppe Grillo o le cooperative rosse) a varare il condono.

  5. Riccardo

    Nell’articolo si dice che “l’amministrazione finanziaria non può sottoporre ad accertamento un contribuente se sono trascorsi più di 5 anni da quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi”.
    Poi prosegue chiarendo che la mancata adesione al condono avrebbe comportato un allungamento di 2 anni del periodo di accertamento (quindi 7 e non più 5).
    Presentando la dichiarazione integrativa, Berlusconi ha evitato l’allungamento dei termini, mantenendolo a 5 anni e quindi poteva “subire accertamenti solo per i periodi di impista al 2000 in poi”.
    L’agenzia delle entrate ha richiesto le informazioni alla procura nel novembre 2005 e quindi per periodi di imposta dal 2000 in poi (5 anni antecedenti).
    In altre parole, la stessa cosa che avrebbe potuto fare se non fosse esistita la legge, gli anni dal 97 al 99 sarebbero comunque rimasti esclusi.
    Ho capito male?
    Riccardo

    • La redazione

      La legge finanziaria per il 2003 e successive modificazioni ha allungato, per tutti i contribuenti, i termini per gli accertamenti da 5 a 7 anni. Se Berlusconi non avesse aderito a una qualche forma di sanatoria (la dichiarazione integrativa), nel novembre del 2005, l’agenzia delle entrate avrebbe ancora potuto sottoporlo ad accertamento per i periodi di imposta dal 1998 in poi (7 anni precedenti).
      Veda comunque anche la risposta anche ad Alessandro Simonetta.
      M.C.Guerra

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