Con il Dpr n. 90 il ministero dell’Ambiente si è impegnato ad accorpare e ridenominare varie commissioni e segreterie tecniche. Compresa quella di verifica dell’impatto ambientale. E infatti rispetto al Testo unico, i componenti passano da ottantadue a sessantadue. Ma alla riduzione dei commissari corrisponde una riduzione delle competenze. Perché le istruttorie per le autorizzazioni ambientali integrate sono affidate a una nuova commissione. Di venticinque membri. E con buona pace dell’uniformità di valutazione e dello scambio di competenze e conoscenze.

Il governo, a quanto pare, cerca di ridurre il “costo della politica”, ma non tutte le ciambelle riescono col buco. La storia qui narrata sembra particolarmente istruttiva.

I buoni propositi

Presentato al pubblico come uno degli strumenti per la riduzione del personale ministeriale, il 25 luglio scorso è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n. 90, dedicato al riordino degli organismi del ministero dell’Ambiente.
Mediante tale atto, dunque, il ministero dell’ambiente ritiene di aver adempiuto alle finalità di contenimento della spesa e riordino delle strutture, tracciate dal decreto legge 4 luglio 2006 n. 248, decreto richiamato nel testo stesso del Dpr n. 90. Ecco i criteri che il Dl n. 248 prevedeva:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi

Dunque, il ministero si impegna, con questo Dpr n. 90, ad accorpare e ridenominare varie commissioni e segreterie tecniche (se ne contano diciassette, ma la matematica ministeriale è sempre un’opinione) tra le quali compare, all’articolo 9, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – Via e Vas.

La commissione Via

La commissione, variamente denominata, è probabilmente una delle più “storiche” del dicastero ambientale, incaricata dello svolgimento dell’istruttoria tecnica di tutti i progetti da sottoporre alla “Valutazione di impatto ambientale” (Via) nazionale (si pensi alla valutazione dell’impatto di progetti quali la costruzione o modifica di impianti industriali, raffinerie, inceneritori di rifiuti, tratte autostradali, cave, eccetera).
Dopo anni di difficoltà operative, il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, primo tentativo di creazione di un “Testo unico” in materia ambientale, ha drasticamente modificato la struttura della commissione.
Forse qualcuno ricorderà come il Testo unico, fortemente voluto dal precedente ministro Altero Matteoli, sia stato oggetto di pesanti critiche fin dalla sua entrata in vigore, che avvenne – ironia della sorte – appena insediato il nuovo ministro Alfonso Pecoraro Scanio. Le polemiche e, soprattutto, gli auspici di modifica della norma erano stati tali che, per oltre un anno, alcune parti del Testo unico sono state sospese, fino allo scorso 1° agosto quando l’intero testo normativo è divenuto esecutivo, riformando tra l’altro la commissione Via.

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La commissione del Testo unico

Il Testo unico sostituiva infatti la vecchia commissione di venti membri con una commissione tecnico-consultiva composta da un totale di ottantadue membri, articolata in tre settori operativi principali: le istruttorie per la valutazione ambientale strategica (Vas), le istruttorie per la Via e le istruttorie per l’autorizzazione ambientale integrata, prevista dalla disciplina in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento (Ippc).
Mentre la Vas riguarda l’analisi delle ricadute ambientali di piani e programmi in fase di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni (ad esempio, il piano rifiuti), la Via riguarda la realizzazione di nuove opere o infrastrutture (un nuovo inceneritore previsto dal piano). L’autorizzazione ambientale integrata, invece, è necessaria affinché suddetto impianto possa entrare in esercizio. Si noti, dal punto di vista pratico, che molte tipologie di progetti sono sottoposti a Via in fase di realizzazione o modifica, ma devono poi richiedere anche l’autorizzazione ambientale integrata per poter esercitare la propria attività.
Di fatto, quindi, la nuova commissione tecnico-consultiva veniva sensibilmente rinforzata rispetto alla sua originaria composizione, ma su di essa venivano accorpate tutte le funzioni relative alle principali autorizzazioni ambientali di competenza ministeriale. Ciò aveva senso, in quanto sia la Via, sia la Vas, sia l’autorizzazione ambientale integrata richiedono nella pratica una, per molti versi identica, attività istruttoria in merito a categorie di progetti che la legge classifica come “aventi un rilevante impatto sull’ambiente”. Nel caso di Via e autorizzazione ambientale integrata, inoltre, molti di questi progetti coincidono, il che rende più che auspicabile un coordinamento nelle procedure.
Le critiche mosse alla commissione riguardavano principalmente l’elevato numero di componenti, nonché la loro nomina, anziché per procedura concorsuale come era prima, per decreto ministeriale, e quindi a discrezione del ministro stesso.
L’articolo 9 del Dpr n. 90 viene quindi dedicato al rifacimento di tale commissione.

Le commissioni nel nuovo Dpr n. 90

La “nuova” commissione dunque è formata da sessanta commissari, oltre il presidente e il segretario, e svolgerà i seguenti compiti: le istruttorie Via e le istruttorie Vas. La riduzione del personale c’è, quindi, ma anche quella delle competenze.
E allora, in preda a una evidente operazione nostalgia che ben si addice ad atmosfere pre-ferragostane, il successivo articolo 10 del Dpr n. 90 introduce una seconda commissione incaricata delle istruttorie per le autorizzazioni ambientali integrate (Ippc), compiti prima integrati nella commissione tecnico consultiva del Testo unico, formata da altri venticinque membri. Nuovamente, quindi, vi saranno organi diversi deputati alla medesima attività di analisi e verifica degli impatti ambientali di progetti nuovi o in fase di modifica (per quanto riguarda la Via) ovvero operanti (per l’autorizzazione ambientale integrata).

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La resa dei conti

Ma a questo punto i conti non tornano più.
Se la commissione tecnico consultiva del “Testo unico” prevedeva un totale di ottantadue membri, le due commissioni del Dpr n. 90 prevedono un totale di ottantasette membri, il tutto all’insegna della riduzione. Oltre a ciò, compiti che prima venivano integrati nel medesimo organo – cosa che faceva ben sperare in una maggiore uniformità di valutazione e in un migliore scambio di competenze e conoscenze – sono nuovamente suddivisi in due ambiti separati.
Infine, nonostante le critiche al “Testo unico” di Matteoli, i membri saranno ancora scelti dal ministro con decreto ministeriale.
Si noti che i compiti che le commissioni sono chiamate a svolgere sono in realtà abbastanza definiti da norme comunitarie e nazionali; si tratta di attività di istruttoria e analisi tecniche prive di un potere discrezionale, che rimane esclusivamente in capo al ministro. Lo svolgimento di simili attività tecnico-amministrative, pertanto, dovrebbe essere svolto dal personale nominato secondo le normali procedure di trasparenza e imparzialità adottate dalla pubblica amministrazione. La nomina di consulenti noti al ministro rischia, almeno in linea di principio, di “inquinare” l’analisi, con valutazioni più “politiche” o di opportunità, che presumibilmente tali consulenti sono abituati a svolgere.
Inoltre la nomina ad personam non pare in grado di garantire quei requisiti di imparzialità e di terzietà rispetto alle scelte politiche, che inevitabilmente si dispiegano in merito alla realizzazione o meno di un determinato progetto, ma che dovrebbero rimanere estranee all’istruttoria tecnica come originariamente concepita dal legislatore.
L’obiettivo di diminuzione del numero dei componenti degli organismi è stato quindi considerato raggiunto. Cosa potremmo ora aspettarci ove auspicassimo invece un coordinamento delle attività (integrate e complementari), nonché delle decisioni e valutazioni che tali commissioni saranno chiamate a effettuare in merito ai progetti e alle opere (spesso identici) che dovranno esaminare?

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