Con il Banking Act 2009, appena varato, la Gran Bretagna regola i dissesti bancari. Prevedendo tre ipotesi di gestione delle crisi: trasferimento della banca insolvente ad un acquirente privato, oppure ad una “banca ponte” o ancora, temporaneamente, allo Stato. Ecco come dovrebbero funzionare le diverse opzioni, quali casi sono contemplati, e qual รจ il ruolo che la legge assegna in queste circostanze alle autoritร competenti: Bank of England, Financial Services Authority, Tesoro.
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Con il Banking Act 2009, appena varato, la Gran Bretagna regola i dissesti bancari. Prevedendo tre ipotesi di gestione delle crisi: trasferimento della banca insolvente ad un acquirente privato, oppure ad una ยbanca ponteย o ancora, temporaneamente, allo Stato. Ecco come dovrebbero funzionare le diverse opzioni, quali casi sono contemplati, e qual รจ il ruolo che la legge assegna in queste circostanze alle autoritร competenti: Bank of England, Financial Services Authority, Tesoro.
Dยora in poi i sudditi di Sua Maestร non potranno piรน essere colti alla sprovvista nel caso in cui una banca dovesse fallire. Infatti, il governo inglese ha emanato la legge che disciplina le procedure di riorganizzazione o liquidazione di una banca insolvente. Con il Banking Act 2009 cambia un aspetto tipico del sistema britannico ยquello di trattare il fallimento di una banca alla stessa stregua di una societร commerciale ยche tanto aveva fatto tribolare le Autoritร competenti nella gestione della crisi della Northern Rock.
Coerentemente con le proposte espresse nel documento di consultazione pubblica che la precede, la legge si occupa di disciplinare tre diverse ipotesi di risoluzione della crisi (stabilization options): a) trasferimento della banca o parte di essa ad un acquirente privato, oppure b) ad una ยbanca ponteย o, ma solo a carattere temporaneo, c) allo Stato. Contestualmente รจ stato anche emanato un codice di condotta che serve a meglio specificare i casi in cui le Autoritร possono utilizzare i poteri loro attribuiti e le modalitร di utilizzo degli stessi, offrendo cosi un quadro di estrema chiarezza e completezza circa il da farsi in situazioni di emergenza.
LE DIVERSE OPZIONI
Il governo dunque, a seconda dellยinteresse che emerge caso per caso e del tipo di istituto in crisi, puรฒ decidere o di favorire una soluzione di mercato (acquirente privato e bridge bank) o di intervenire direttamente (nazionalizzazione temporanea) o di farne cessare definitivamente lยattivitร (liquidazione). Il requisito di fondo affinchรจ una banca possa essere considerata insolvente, e quindi in crisi, รจ che non soddisfi piรน i requisiti regolamentari richiesti per lยaccesso a quel tipo di attivitร . In tale valutazione, compiuta dalla Financial Services Authority (FSA), bisogna tener conto delle specifiche condizioni del momento e del fatto che per poter rientrare nei requisiti fissati, lยistituto avrebbe bisogno di un aiuto finanziario straordinario da parte della banca centrale o del Tesoro. A quel punto la FSA deve consultarsi con la Banca dยInghilterra (BoE) e il Tesoro e valutare il da farsi.
Se nella scelta vengono in rilievo ragioni di pubblico interesse, quali la salvaguardiaย della stabilitร o della fiducia dei cittadini nel sistema finanziario inglese, o la protezione dei depositanti, la BoE puรฒ decidere di vendere tutte o parte delle azioni e delle proprietร della banca ad un acquirente privato o di trasferirla ad una banca ponte (bridge bank), di proprietร della BoE, in attesa di trovare un compratore. Prima di prendere una decisione le Autoritร devono perรฒ considerare lยimpatto che la stessa avrร sulle finanze pubbliche. Infatti la BoE non puรฒ esercitare alcuna opzione senza lยautorizzazione del Tesoro, se da questa derivano oneri per lo Stato.
Il codice di condotta ci spiega meglio cosa si intenda per stabilitร del sistema, fiducia dei cittadini, protezione dei depositanti e fondi pubblici. Sostanzialmente dice che le Autoritร devono valutare se il fallimento di quella banca potrebbe avere un impatto sistemico sulle infrastrutture di pagamento, trading e compensazione che sono alla base del sistema bancario e quali potrebbero essere invece le conseguenze se le Autoritร decidessero di non intervenire affatto. Lยimpatto sulla fiducia dei cittadini va invece valutato sulla base delle percezioni che essi potrebbero avere quanto alla possibilitร di perdere il denaro, o di subire unยinterruzione del nomale funzionamento delle banche o quanto al verificarsi di un effetto contagio (come dire: se รจ fallita la banca X allora possono fallire anche le altre!). La protezione dei depositanti va valutata sulla base dellยefficienza del sistema di tutela applicabile nel caso specifico, mentre nel considerare lยimpatto sulle finanze si deve tenere ben a mente la protezione dellยinteresse dei taxpayers allยutilizzo efficiente dei soldi pubblici.
La procedura di liquidazione, invece, si applica solo al caso di banca che esercitaย attivitร di deposito quando non sia piรน in grado di ripagare i propri debiti, e se la cessazione delle attivitร della stessa sarebbe giusta (fair) o nel pubblico interesse. La legge autorizza poi il Tesoro a prevedere una procedura di insolvenza ad hoc per le banche di investimento.
LA NAZIONALIZZAZIONE TEMPORANEA
Se, invece, dal fallimento di quellยente potesse derivare una seria minaccia alla stabilitร del sistema finanziario inglese o se lยintervento della BoE fosse necessario per proteggere lยinteresse pubblico nel caso in cui sia giร intervenuto il Tesoro in aiuto della banca, รจ possibile nazionalizzare temporaneamente lยistituto, ossia trasferirne le azioni a una societร controllata al 100 per cento dallo Stato o farle gestire da un esperto nominato dal Governo (per esempio lยAvvocato Generale del Tesoro).
In questo caso, quale dovrebbe essere il comportamento del Governo nei confronti della banca? Di nuovo ci viene in aiuto il codice di condotta: la nazionalizzazione deve essere lยultima opzione preferibile e, quando possibile, deve tendere a far ritornare la banca alla sua normale attivitร e non contrastare con le regole sulla concorrenza. Nel frattempo al Governo competono i normali diritti di un azionista e nellยimmediato puรฒ anche intervenire sulla governance della banca con poteri che variano a seconda del tempo stimato di ritorno alla normalitร . Se รจ previsto che la banca sia pubblica nel medio-lungo termine, allora il Tesoro potrร indicare agli amministratori gli obiettivi in base ai quali operare. A loro competerร , sulla base di quelle indicazioni, predisporre un businessplan completo da sottoporre allยapprovazione del Tesoro. Ad ogni modo la banca dovrร operare a condizioni di mercato e mantenere gli stessi obblighi che gravano sulla banche commerciali.
POSSIBILI APPLICAZIONI
La legge dice unยaltra cosa di non poco conto: lยunica opzione che puรฒ essere utilizzata per lยinsolvenza delle societร a capo di un gruppo bancario รจ la nazionalizzazione temporanea. La scelta parrebbe motivata dalla difficoltร per un compratore privato o per una banca ponte di acquistare o gestire un intero gruppo insolvente, per cuiย la proprietร pubblica sembrerebbe dare piรน adeguate garanzie di continuitร . Viene perรฒ in mente la situazione attuale, per cui il governo inglese ha giร nazionalizzato la Northern Rock, รจ proprietario degli asset della Bradford&Bingley, ha il 70 per cento di RBS e il 65 per cento di Lloyds, per non contare i prestiti fatti alle banche nellยambito dei piani di salvataggio. Ci si domanda: se queste non dovessero essere piรน in grado di pagare i propri debiti e una soluzione di mercato non fosse possibile, verranno nazionalizzate?ย
Per saperne di piรน
BANKING ACT:
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/pdf/ukpga_20090001_en.pdf
CODE OF CONDUCT:
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/bankingact2009_codeofpractice.pdf
DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE CHE HANNO PRECEDUTO LA LEGGE:
http://www.hm-treasury.gov.uk/bankingact09_consultation.htm
Foto: da internet
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Massimo GIANNINI
Non riesco a capire se nel Banking Act sarebbe possibile l’ipotesi della "good bank". Tale ipotesi ventilata dal sottoscritto sin dall’ottobre 2008, contempla la creazione di cosรฌ dette good banks. Nel mondo accademico tale proposta รฉ stata ripresa da Buiter e Romer. Io ne ho continuato la mia promozione nel mondo blog anglofono. In un commento in un blog italiano (http://ideashaveconsequences.org/good-banks-bad-banks-%E2%80%93-you-know-i-had-my-share/leo#more-248) rispondevo ad alcune osservazioni. Altrove ho commentato che a mio parere la via per arrivare alle nuove good banks รฉ in effetti quella della "bridge bank" e/o trasferimento a istituzioni pubbliche e/o private della banca o parte di essa. Il caso del trasferimento di parte di essa sarebbe quello delle cosรฌ dette "too big to fail" o anche "too big to bail", cioรฉ in parole povere dove non ci si fa e/o il rischio sistemico รฉ troppo grosso. Bisogna anche dire che inizialmente รฉ lo Stato che si porta "garante" e catalizzatore dell’operazione di creazione di una banca buona e nuova. Tuttavia in questa opzione non si prevede la temuta nazionalizzazione ma non si esclude che la banca insolvente sia poi di fatto liquidata.