Ringraziamo Nicola Persico per aver portato nuova linfa al confronto di opinioni tra economisti e magistrati originato dai nostri articoli, confronto che, per inciso, forse non avrebbe avuto luogo senza gli articoli stessi.
UN ESEMPIO CHIRURGICO
Può essere utile, per chiarire il nostro pensiero alla luce dei commenti di Nicola Persico, considerare il caso di una malattia che, allo stato attuale delle conoscenze mediche, possa essere curata solo con un intervento chirurgico eseguibile in diverse varianti tutte molto incerte. I pazienti arrivano al pronto soccorso e casualmente trovano in servizio uno dei tanti chirurghi di un ospedale. I chirurghi sono tutti bravissimi, ma hanno legittime opinioni diverse su quale sia la variante migliore di intervento a seconda delle peculiarità specifiche del malato. I cittadini, quindi, senza alcuna colpa dei medici, si trovano esposti a una lotteria, riguardo ai risultati delloperazione, che in parte deriva dallincertezza stessa della tecnica chirurgica e in parte deriva anche dai legittimi orientamenti del medici. È perfettamente possibile che la variante A preferita dal medico X generi mediamente esiti più infausti, ma, in caso di successo, dia risultati migliori. Viceversa, con la variante B preferita dal medico Y.
In questo contesto, ipotizziamo che venga scoperta una terapia farmacologica che riduce notevolmente la variabilità degli esiti terapeutici, anche senza assicurare guarigione certa. La terapia farmacologica riduce solamente lincertezza a cui sono esposti i cittadini che devono ricorrere al pronto soccorso. Per quale motivo lospedale non dovrebbe prendere in considerazione la terapia alternativa, che implicherebbe di non affidare più ai chirurghi il trattamento dei casi corrispondenti?
CONCILIAZIONE E TRASPARENZA
I nostri articoli non erano finalizzati a stabilire quanto della variabilità dei tempi e degli esiti osservati nei tribunali considerati sia dovuta a errore del giudice. Questa è la domanda studiata nel saggio americano citato da Nicola Persico, ma non è quella che a noi interessa. (1) Anche se la variabilità fosse interamente dovuta a validissimi motivi (cause pregresse nel caso dei tempi, legittimi orientamenti nei casi degli esiti), il nostro punto rimarrebbe valido: lattuale assegnazione casuale dei processi ai giudici, per ottemperare allarticolo 25 della Costituzione, genera una lotteria per i cittadini anche senza colpe per i magistrati. La lotteria è inevitabile per molti processi in cui laccertamento giudiziale è insostituibile, ma almeno per quelli dovuti a giustificato motivo oggettivo esiste una terapia alternativa che assicura al cittadino meno incertezza.
E questo a maggior ragione nei casi di licenziamento per motivo economico e organizzativo, nei quali i giudici non devono interpretare uno stesso fatto come ritiene Persico. Devono invece esprimere una valutazione sul futuro, ossia sulla probabilità che il posto di lavoro in futuro generi una perdita e su quanto grande la perdita sia. E, alla luce di queste valutazioni, devono decidere se la perdita attesa (data dalla probabilità di perdita moltiplicata per la sua entità) sia sufficientemente alta da potersi considerare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Per inciso, val la pena di ricordare anche che, nellattuale disciplina, il lavoratore (sfortunato) per il quale il licenziamento venga considerato legittimo per motivo economico-organizzativo (e quindi senza nessuna sua colpa) si ritrova con un pugno di mosche in mano. Con il metodo del risarcimento, potrebbe in ogni caso godere di una somma di denaro che lo aiuterebbe a transitare ad altra occupazione. Anche solo per questo motivo, non sembra preferibile la terapia alternativa?
Riguardo ai casi conciliati, il nostro articolo dice chiaramente che: sotto lipotesi che la frazione di sentenze favorevoli al lavoratore emesse da un giudice sia proporzionale al grado in cui le conciliazioni indotte dallo stesso giudice siano favorevoli al lavoratore, possiamo concludere che, anche tenendo conto dellelevato numero di conciliazioni, la lotteria derivante dallassegnazione casuale dei processi ai magistrati di un tribunale implica probabilità di vittoria molto differenti a seconda della sorte. Ci sembra un ragionamento basato su unipotesi plausibile, da verificare ovviamente se fossero disponibili dati precisi sugli esiti delle transazioni conciliative. Anche in questo caso servono dati e trasparenza per una ricerca che sarebbe utilissima.
Infine colpisce, sempre a proposito di trasparenza totale, come sia interpretata negli Stati Uniti: lo studio americano riporta addirittura la performance dei differenti giudici con il loro nome.
(1) Fischman, Joshua B., Inconsistency, Indeterminacy, and Error in Adjudication (February 27, 2012). Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No. 2011-36. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1884651
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Spartaco
E già che ci siamo, perché non sostituiamo i processi per omicidio con un indennizzo da pagare ai parenti delle vittime secondo una tabella che non ammetta variabilità? Che so… 1000 euro per ogni anno che manca al compimento del 70° anno di età, e un rimborso forfettario di 500 euro dal 71° anno in poi.
Antonio Scialà
A me sembra che il problema sollevato ad esempio dalla CGIL di riforme dell’art. 18 simili a quella proposta da Ichino e Pinotti, sia che fornisce ad alcuni imprenditori e manager la possibilità di mascherare licenziamenti discriminatori ricorrendo alle motivazioni economico-organizzative. Per esempio, se in un reparto di un’impresa c’è una concentrazione di lavoratori che rompono le scatole sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, non potrebbe l’imprenditore aggirare l’obbligo di reintegro affermando che per ragioni economico-organizzative l’attività di quel reparto deve essere esternalizzata (magari ad una società satellite)? Salvo non sia sempre attribuito al giudice la facoltà di accertare se il licenziamento è realmente per scopi economico-organizzativi. Ma in questo caso torneremmo punto e a capo in termini di incertezza per limpresa. Ritengo invece che per ridurre il costo dellincertezza la via più efficace sia velocizzare quanto più possibile la durata dei processi.
angelo s
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo include anche le esigenze di riorganizzazione produttiva per ragioni economiche. Questi licenziamenti sono perfettamente possibili anche oggi. E’ allora vogliamo sintetizzare il tutto: modificare l’art. 18 sottintende, semplicemente, un maggior potere discrezionale del datore di lavoro. Vorrei chiedere al prof. Ichino se davvero pensa che una maggiore libertà nei licenziamenti individuali costituisca un modo per tutelare i precari. Come dire, siccome ci sono i poveri che non hanno una lira riduciamo lo stipendio a chi guadagna 1.000 euro, ancizhè toccare i veri privilegi che ancora persistono nella società (guadagnare tanto, 1000 volte un proprio dipendente, è o no un privilegio che la società non si può permettere e che andrebbe rivisto esattamente come l’art.18?)
Francesca Cosentino
Il licenziamento in oggetto è il nodo principale del contendere. Da un lato c’è chi lo considera un indebolimento inaccettabile dell’articolo 18, dall’altro chi guardando agli indennizzi lo considera un passo avanti rispetto ad oggi. Per me il problema principale è quello che rende possibile licenziare in modo nominativo e singolo. Come avete scritto, il lavoratore può perdere il lavoro per difficoltà economiche dell’azienda e l’indennizzo avviene solo qualche volta spesso solo nelle grandi aziende. Estendere questa protezione a tutte le aziende e renderla “certa” è un passo avanti. Ma oggi questo licenziamento non è mai singolo e tanto meno nominativo. Con la nuova normativa invece lo diventa e nessun giudice sarà mai in grado di sindacare su una singola posizione di lavoro ed i suoi risvolti economici. Non sarebbe bastato “non rendere nominativo” questo licenziamento? magari evitando anche il licenziamento di una sola unità in aziende di centinaia di addetti? Insomma rendere più snello quello che oggi avviene in caso di crisi dell’azienda ma senza arrivare all’eccesso di un singolo licenziamento nominativo per motivi economici? Saluti Francesca Cosentino
francescov
In conferena stampa il ministro del welfare ha confermato la necessità di facilitare i licenziamenti individuali per motivi economici e disciplinari. Quindi il Governo ha in pratica cancellato sostanzialmente l’art.18 mantenendolo solo formalmente. In cambio si parla di risarcimento con un limite di 27 mensilità al massimo, in quanto il lavoratore deve essere occupabile in breve periodo. Quanto viene a costare questo benefit alle aziende? Nulla. Mi chiedo se adesso i sindacati invece della moderazione salariale inizino a parlare di forti incrementi salariali per consentire ai lavoratori dipendenti di costruirsi un adeguato monte risparmi per superare il periodo di disoccupazione e finanziarsi dei corsi di formazione in proprio. Tra le altre cose: per un lavoro qualificato questo ha un senso, per un lavoro di bassa qualificazione (vedi call center, pulizie e altro,…)di quale formazione si sta parlando? Per concludere: ok modifichiamo l’art.18 ma contestualmente: raddoppiamo stipendi netti (senza parlare di inflazione perchè è già galoppante per alimenti,servizi professionali e abitazioni) e favoriamo la formazione continua anche in proprio(non può essere appannaggio dei soli professionisti).
maiden
Lotteria, non lotteria: ma vi rendete conto che se un 50enne perde il lavoro rischia di diventare un barbone, visto che ha pochissime possibilità di trovare un nuovo lavoro e che magari gli mancano 15 anni per avere diritto alla pensione? credete che con 2 anni di stipendio abbia risolto il problema? che poi ci metterei la mano sul fuoco, si comincerà con un indenizzo di 2 anni e poi tra qualche anno le imprese diranno che a causa della crisi, l’indennizzo andrà ridotto e finirà che i lavoratori verranno espulsi con 4-5,000 euro
Paolo Fantini
Apprezzo molto i vostri lavori. In particolare, ho molto apprezzato “Giudici in affanno”. E concordo con la vostra risposta alle pur acute osservazioni di Persico. Vorrei soltanto aggiungere una cosa. Sono un funzionario statistico della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia. E a proposito di trasparenza dei dati e/o mancanza di informazioni di dettaglio sull’andamento dei procedimenti e soprattutto sull’attività dei magistrati, qualcosa ne so (o almeno ne sono informato). La mia esperienza mi suggerisce che tutto ciò sia frutto di una certa presunzione culturale del mondo giudiziario italiano che tende a non avvertire il bisogno di confrontarsi con altre culture. In primo luogo, quelle quantitative.