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L’insostenibile leggerezza del matrimonio gay

La sentenza del Consiglio di Stato sulla trascrizione dei matrimoni tra coppie delle stesso sesso straccia due principi giuridici: la competenza esclusiva del potere giudiziario nel settore dello stato civile e la piena dignità costituzionale delle coppie omosessuali. La lunga attesa di una legge.
La sentenza del Consiglio di Stato
Nello scrivere che “i giudici, per goder la fiducia del popolo, non basta che siano giusti, ma occorre anche che si comportino in modo da apparire tali”, Piero Calamandrei traduceva un principio che oggi possiamo considerare consolidato e condiviso da tutti gli ordinamenti civili e dal diritto internazionale. Che dire allora di quel giudice che, ammesso a giudicare una controversia in materia di diritti fondamentali, abbia in precedenza, notoriamente e a lungo, sostenuto pubblicamente l’inaccettabilità di quegli stessi diritti, in virtù di pregiudizi e presunzioni che per secoli hanno tenuto una minoranza all’ombra del diritto e della legge?
Il caso non può purtroppo definirsi di scuola: è, invece, quello affrontato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 26 ottobre, riguardante la legittimità della circolare del ministro dell’Interno Angelino Alfano del 7 ottobre 2014.
La circolare, previa intimazione formale diretta ai sindaci interessati, ordinava ai prefetti di cancellare le trascrizioni dei matrimoni celebrati all’estero tra coppie di persone dello stesso sesso. Una brutale invasione di campo, dal momento che il nostro sistema di stato civile prevede, a tutela delle persone di cui si tratta, che solo l’autorità giudiziaria, su impulso del pubblico ministero e perciò in contraddittorio con gli interessati, possa provvedere a eventuali correzioni e cancellazioni.
Stato civile e diritti costituzionali
Quanto l’esclusiva competenza del potere giudiziario nel settore dello stato civile sia importante lo sapeva bene Calamandrei, che ha vissuto parte della propria vita in un’epoca in cui a una minoranza – questa volta religiosa, etnica e razziale – veniva negato d’emblée il diritto al matrimonio. Mi riferisco alle leggi razziali del 1938, rispetto alle quali neppure il regime fascista si era mai sognato di scavalcare i giudici nelle loro funzioni di controllo della correttezza dei registri dello stato civile, tant’è vero che con una circolare del 22 dicembre 1938 il ministro dell’Interno dell’epoca aveva stabilito che la nullità dei matrimoni “misti”, contratti dunque in violazione delle leggi razziali e magari trascritti da qualche ufficiale dello stato civile distratto o desideroso di farla in barba al regime, avrebbe dovuto essere fatta valere, “anche d’ufficio, dal pubblico ministero”, dunque da un magistrato destinato poi a confrontarsi con un altro magistrato: il giudice, appunto.
Ma la controversia sulle trascrizioni matrimoniali porta con sé anche un secondo e distinto tema, pure d’importanza essenziale. Le coppie omosessuali oggi non sono – o, con buona pace di qualcuno, non sono più – fuori dal diritto. Hanno, invece, piena dignità costituzionale.
Ce l’ha detto più volte la Corte costituzionale: tali coppie esercitano “il diritto fondamentale di vivere liberamente la loro condizione di coppia”. Ce l’ha ripetuto la Corte di cassazione, affermando che i matrimoni contratti dalle coppie omosessuali all’estero non sono “inesistenti”, cioè socialmente irriconoscibili, bensì, in quanto espressione di una libertà costituzionale, solamente “inidonei a produrre, quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”. E ce l’ha ricordato da ultimo la Corte europea dei diritti umani, che con la sentenza del 21 luglio 2015 (divenuta definitiva il 21 ottobre scorso) ha condannato l’Italia per violazione dei suoi obblighi internazionali proprio per l’assenza di una disciplina che riconosca e protegga le unioni omosessuali.
Il Consiglio di Stato fa scempio di entrambi questi principi. Del primo, attribuendo ai prefetti il potere di cancellare le trascrizioni disposte dai sindaci. E del secondo, ignorando completamente almeno una generazione di giurisprudenza sovranazionale e una buona dozzina di sentenze di giudici di merito e legittimità che hanno chiarito una volta per tutte che le coppie gay e lesbiche, nell’attesa ormai spasmodica di un intervento del parlamento, godono del diritto fondamentale al rispetto della loro vita privata e familiare.
Peraltro, mai le coppie ricorrenti avevano chiesto ai sindaci di tradurre in diritto positivo i loro matrimoni celebrati all’estero, come invece sembra intendere il Consiglio di Stato. Tutto ciò che esigevano è la produzione di un certificato di matrimonio valido in Italia, che fornisse la prova dell’avvenuto matrimonio all’estero, non con effetti sostanziali ma di mera certificazione. Tale documento è l’unico appiglio giuridico di queste coppie per uscire da quella condizione di indifferenza e di incertezza giuridica ormai del tutto incompatibile con i diritti fondamentali della persona.
Invece, per il Consiglio di Stato il matrimonio tra persone dello stesso sesso è – di nuovo – “inesistente”, in quanto contrario “all’ordine naturale costantemente inteso e tradotto nel diritto positivo”. Affermazione curiosa e sorprendente, soprattutto per la sua incompatibilità con i principi fondamentali del nostro ordinamento (quale ordine naturale?) e con quelli genuinamente espressi dalla giurisprudenza degli ultimi cinque anni.

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Contante ed evasioni: critiche ricorrenti non giustificate

  1. Fabio Checchi

    Come suo solito, mi rammarica scrivere, il sig. Winkler mischia argomenti tra loro, senza un chiaro filo logico; usa gli argomenti della “pietas” legata ai poveri ebrei del 38 e si permette insinuazioni su un fantomatico giudice (ma il consiglio di stato non decide collettivamente ? a me pare proprio di si) che non parrebbe essere del tutto imparziale. A questo proposito mi viene in mente il famoso giudice americano “cattolico” che è stato l’ago della bilancia nell’approvazione delle unioni omosessuali in USA. Come mai il quel caso non si è gridato allo scandalo ? mah ! Mistero … In ogni modo, per chi non vuole essere sempre fazioso a tutti i costi, consiglio la lettura di questo altro articolo, molto più illuminante di quello del sig. Winkler:
    http://www.lanuovabq.it/it/articoli-le-nozze-gay-le-adozioni-la-cirinna-e-leuropa-le-verita-apparenti-del-ministro-orlando-14247.htm

    • Andrea

      Un articolo ovviamente non di parte quello della nuova bussola. Assolutamente non di parte.. sono ironico se non l’avesse capito..

      • Luigi

        Forse è di parte ma ha il pregio di essere chiaro e ben circostanziato , a sifferenza, a mio parere , dell’articolo di Winkler.

  2. Essere super partes, in Italia, è quasi utopico. Invece è molto facile essere asserviti a interessi di parte o peggio ancora essere confessionalisti. Vale a dire, credere che un credo religioso prevalga sempre e comunque su tutto, anche sui diritti fondamentali dell’uomo. Questo è un brutto cancro, troppo radicato nel tessuto sociale, basta vedere le lotte per tenere il crocifisso negli edifici pubblici. Ma se lo Stato è laico, non è altrattanto così nell’applicazione della laicità. Ancora una volta, l’uomo pretende che un suo credo prevalga su tutto e su tutti. La legge non è più uguale per tutti, così come ne “La fattoria degli animali”, tutti gli animali sono uguali, ma i maiali sono più uguali degli altri. I maiali italiani sono tutti coloro che rifiutano, a prescindere, qualsiasi altra idea che contrasti con la propria. Eppure… in medio stat virtus!

  3. Antonio Perini

    La mia domanda vuole essere solo tecnica, ma viene da una persona non esperta di diritto.
    Lei dice che “Tutto ciò che [queste coppie] esigevano è la produzione di un certificato di matrimonio valido in Italia, che fornisse la prova dell’avvenuto matrimonio all’estero, non con effetti sostanziali ma di mera certificazione.” Tuttavia, per dar prova di un matrimonio all’estero, basta il certificato di matrimonio estero stesso, magari con tradizione giurata.
    Non posso pensare però che una coppia omosessuale senta il bisogno di un certificato valido in Italia a soli fini di certificazione, quindi simbolici. Devono necessariamente esservi ricadute di tipo pratico, che nell’articolo non sono chiarite.
    Dal momento che l’ordinamento italiano non prevede né il matrimonio omosessuale, né la poligamia – entrambi tipi di matrimonio consentiti in numerosi stati esteri – riterrei logico, nel caso di obbligo di trascrizione da parte dell’anagrafe italiana di tutti i matrimoni validamente contratti in stati esteri, che anche i matrimoni di stati islamici, in cui vi sono uomini che hanno più di una moglie, debbano essere trattati allo stesso modo.

  4. giorgio

    L’autore non considera che il Consiglio di Stato in mancanza di una legge che riconosca i matrimoni tra omosessuali non poteva che decidere nel modo in cui ha deciso; diversamente sarebbe andato al di là del suo ruolo che è quello di applicare l’ordinamento esistente e non di modificarlo. Questo è compito del Parlamento. Del resto non a caso la Corte europea citata dall’autore ha invitato il Parlamento, non i giudici, ad intervenire sulla materia. Parimenti la stessa sentenza della Cassazione citata nell’articolo afferma appunto che i matrimoni fra omosessuali celebrati all’estero non possono avere effetti giuridici in Italia e si muove quindi sulla stessa linea del Consiglio di Stato e non in contrapposizione ad essa. Quando uno studioso commenta una sentenza sarebbe opportuno che tenesse conto dell’ordinamento giuridico qual esso è e non di quello che vorrebbe che fosse in base ai suoi orientamenti personali.

  5. Paolo Camassa

    Spiace leggere in un sito così autorevole e rigoroso un articolo che trovo di scarsa qualità, per i motivi esposti sopra ai quali aggiungo
    1 l’argomento trattato è di carattere etico, delicato e sensibile, inadatto ad un approccio tecnico, rigoroso, comparativo, come è nello stile di lavoce.info. L’uso di aggettivi come ‘brutale’ o sostantivi come ‘scempio’ tradisce un approccio emotivo, partigiano, lontano da una analisi utile al lettore in quanto oggettiva.
    2 Trovo molto fuorviante la presunta contrapposizione con la Corte di Cassazione laddove afferma che le unioni omosessuali sono (solamente?) “inidonee a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”. Tutti riconosciamo il “diritto fondamentale al rispetto della loro vita privata e familiare”, non è questo il punto. Il punto è la pretesa, che non diventa un diritto per il solo fatto che una minoranza lo pretende, di riconoscimento sociale attraverso effetti giuridici.
    3 Il Consiglio di Stato è un organo collegiale. Che senso ha additare un singolo giudice di parzialità? Oltretutto per aver asserito “l’inaccettabilità di quegli stessi diritti”? Grave errore logico: l’accusa è di non riconoscere come diritto qualcosa che l’autore chiama diritto, ma ciò, con buona pace sua, non basta a renderlo tale. Che dire poi di una vergognosa campagna di stampa che pubblica la foto di quel singolo giudice additandolo come omofobo? (si veda il sito di”la Stampa”) è forse mai stato definito cosa significa essere omofobo?

    • Maria Rosaria Di Pietrantonio

      Spiace leggere specie in un sito cosi autorevole e riogoroso ci sia tanta gente che lo legge e che trova normale essere contro il riconoscimento legale delle coppie gay,mi piacerebbe vivere in un paese aperto e moderno, invece stiamo ancora nell’oscuro medioevo

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