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Quel potere di veto garantito alle regioni a statuto speciale

La riforma costituzionale prevede che la revisione del Titolo V si applichi alle regioni a statuto speciale solo dopo una specifica modifica dei loro statuti. Lo stato riconosce così agli enti territoriali autonomi un ingiustificato potere di veto. Possibili conseguenze sulla politica finanziaria.

Titolo V e regioni a statuto speciale

Le note esigenze di contenimento della spesa pubblica, che hanno imposto una politica finanziaria accentrata ed equamente restrittiva sull’intero territorio nazionale, lasciavano pensare a un’accelerazione del processo di omologazione tra le regioni ordinarie e quelle speciali. Soprattutto se la questione è affrontata in una riforma della Costituzione che mira a sottolineare l’interesse nazionale a coltivare gli impegni assunti con l’Unione europea.
Ma non è così. La parte relativa alla cosiddetta contro-riforma del Titolo V della Costituzione, infatti, non entrerà immediatamente in vigore nelle cinque regioni a statuto speciale. Il comma 13 dell’art. 39 del disegno di legge costituzionale sottoposto a referendum così recita: “Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome (…)”.
Le disposizioni di cui al capo IV della proposta referendaria, tutt’altro che secondarie, concernono la soppressione delle province, l’individuazione delle materie di competenza esclusiva dello stato e delle regioni, l’inserimento dei principi di semplificazione e trasparenza nell’esercizio delle funzioni amministrative, l’aggiornamento delle disposizioni sul federalismo fiscale, l’inserimento di limiti agli emolumenti degli organi regionali e l’introduzione dell’equilibrio di genere nella rappresentanza.
In sostanza, nelle regioni a statuto speciale alcune parti della nuova Costituzione entrerebbero in vigore solo a seguito di revisione dei rispettivi statuti. Ma questi potranno essere adeguati soltanto sulla base di “intese” con le stesse regioni e province autonome, alle quali è così lasciata una incondizionata discrezionalità sui tempi di revisione e soprattutto sul merito delle modifiche da apportare agli statuti. Se la Costituzione vigente richiede oggi alla regione un “parere” – non vincolante – su modifiche allo statuto regionale di iniziativa governativa o parlamentare (legge costituzionale n. 2/2001), la legge di revisione costituzionale prevede la preventiva – e vincolante – “intesa” con la regione.

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Un sostanziale potere di veto

Appare inconcepibile, specie sul piano finanziario, non avere previsto l’immediata applicabilità anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di quanto previsto dal nuovo art. 119, comma 4, in ordine agli standard oggettivi di costo e fabbisogno che dovrebbero parametrare il futuro trasferimento di risorse finanziarie in via generale a tutte le istituzioni territoriali e autonome della Repubblica.
Ora, se è certamente vero che gli statuti delle regioni speciali, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia secondo quanto disposto dall’art. 116 della Costituzione e che l’adeguamento da parte di queste regioni a regole stabilite unilateralmente con legge ordinaria dallo stato non è ipotizzabile pena la violazione del principio di gerarchia delle fonti, altrettanto vero è che nessuna violazione dell’art. 116 sarebbe configurabile in presenza di regole introdotte nell’ordinamento attraverso fonti legislative con il medesimo rango costituzionale.
L’immotivata disparità di trattamento tra le due tipologie di regione, fa sorgere spontanea una domanda: la maggioranza parlamentare che ha approvato le disposizioni, peraltro con procedura legislativa aggravata dalla doppia lettura in entrambi i rami del parlamento, è consapevole di avere creato questo solco istituzionale nel contesto di una riforma dello “stato regionale” orientata verso il “centro”? Può mai essere considerata una scelta premeditata e ponderata quella di privare le regioni ad autonomia ordinaria della potestà legislativa concorrente – accusata di essere la causa dell’immane contenzioso costituzionale stato-regioni – esonerando, nel contempo, le sole regioni a statuto differenziato dall’applicazione immediata delle disposizioni contenute nel capo IV della riforma, dotandole, sostanzialmente, di strumenti di veto presenti solo in maturi stati federali?
Ammesso che la disposizione, certamente gradita agli autonomisti, non sia il frutto di un errore di scrittura e ammesso che i “Sì” alla riforma prevarranno sui “No”, si porrà l’esigenza di definire la condizione attuale delle autonomie speciali in relazione anche alla sorte della clausola di maggior favore contenuta nell’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e al subentro degli artt. 9/12 della legge 243/2012 sul “pareggio di bilancio”.

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Verso il regionalismo differenziato

  1. Chi scrive è della regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e, a suo modo, è vicino alla locale “galassia (forse più nebulosa) autonomista”. Leggendo l’intervento del dott. Greco, pensavo “se le cose stanno, o meglio, saranno così, dopo la riforma, come mai i fautori / cultori dell’autonomia non esultano e non invitano a votare Sì al referendum?” Tutt’altro, tutti i movimenti, le associazioni e i singoli autonomisti sono tutti schierati per il No, paventando i rischi di una riduzione, ancorché posticipata, dei poteri e delle competenze regionali. Sono convinti che, alla riduzione immediata delle competenze delle regioni ordinarie, seguirà la compressione di quelle a statuto speciale e che – vista anche la clausola di supremazia dello stato – nessun reale potere di veto potrà essere esercitato. Almeno in Friuli Venezia Giulia, pertanto – contrariamente a quello che scrive Greco – “la disposizione” non è certamente gradita agli autonomisti!

    • Il paradosso è che anche nella Regione Sicilia gli autonomisti non stanno invitando a votare “SI”. Sic stantibus rebus, delle due l’una, o siamo noi che, in punto di diritto, abbiamo letto male il testo nella parte che qui ci occupa o sono gli autonomisti che non l’hanno letta con la dovuta attenzione.

      • Sapesse, dott. Greco, quanto pagherei per sapere – concretamente, alla prova dei fatti – chi ha ragione. Ovvero se, con la riforma proposta, le regioni a statuto speciale manterranno le competenze e, anzi, come dice qualcuno, le potranno aumentare “d’intesa con lo Stato”. Anche in Friuli ci sono dei professori di diritto che lo affermano, per esempio il professor Leopoldo Coen dell’Università di Udine.
        Per contro, tra gli autonomisti che paventano il contrario, ci sono – tra gli altri – il professor Cecotti già presidente della regione e sindaco di Udine e il professor Strassoldo già rettore dell’università e presidente della provincia di Udine. Tanto il primo quanto i secondi, nelle loro esposizioni, dimostrano di avere letto e ben compreso il testo di cui dibattiamo. E gli elementi che portano, rispettivamente per il Sì e per il No, appaiono entrambi credibili. Ergo, io credo, per scoprire la verità bisognerebbe solo che prevalesse il Sì e vedere cosa succede poi.

  2. Antonio petrina

    La conseguenza al compromesso al ribasso della riforma e’ proprio un divario fra le regioni ordinarie e speciali ingiustificato ed un irragionevole favor (rectius: veto)verso quelle regioni che non contribuiscono agli obblighi di riordino delle competenze regionali che invece s’applicheranno obbligatoriamenter alle regioni ordinarie!

  3. fabrizio

    A mio avviso la questione delle regioni a statuto speciale, seppur interessante, non è rilevante. Le regioni autonome sono:
    -le 2 province autonome;
    -valle d’aosta;
    -Friuli
    -sicilia e sardegna.
    Le prime 2 sono quelle veramente autonome, e ci sono accordi internazionale a tutela della loro autonomia. Sono un protettorato più che delle regioni italiane. E non è facile imporre loro cambiamenti, vista la tutela internazionale che hanno.
    Il Friuli e la sardegna – se paragonate ad altre regioni autonome – hanno un’autonomia tutto sommato non estesa. la prima trattiene i 6/10 di alcune imposte, la seconda i 5/10. Sulla Sardegna tra l’altro lo statuto appare ancora inapplicato.
    La Sicilia dovrebbe essere la regione più autonoma in assoluto, mentre di autonomo non ha nulla. Su 36 miliardi di gettito tributario ne trattiene 15 e i comuni altri 6. Di contro, molte competenze che dovrebbero essere esercitate dalla regione sono esercitate da Roma in via sostitutiva. E ogni anno la regione chiede soldi a Roma per fomentare le clientele, esponendosi di fatto a qualsiasi “ricatto romano”. Ultimamente sono stati ritirati ricorsi presso la corte costituzionale, molto rilevanti come entità. In cambio Renzi ha dato i soldi per le clientele.
    In sostanza abbiamo 2 regioni veramente autonome e 3 regioni falsamente autonome.
    Considerando che già prima l’autonomia di valle d’Aosta e Trentino non poteva essere toccata e che le altre 3 sono autonome per finta, questa parte della riforma è irrilevante.

    • E’ un’analisi magari cruda ma veritiera. Tra l’altro, se si rileggono i dati riportati sul post di Tortuga “Verso il regionalismo differenziato” si ha conferma che contrapporre le regioni speciali alle ordinarie in fatto di sprechi e buona amministrazione può essere fuorviante. Infatti, e i dati erano noti da tempo, sono due regioni ordinarie – Lazio e Piemonte – a presentare i disavanzi maggiori. Per contro i bilanci regionali più in ordine sono quelli di Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino – Alto Adige. Ma anche le Marche – unica tra le ordinarie – ha i conti in ordine, a riprova che la questione regionale va analizzata in maniera più organica, tralasciando sterili contrapposizioni.

      • bob

        Lazio e Piemonte – a presentare i disavanzi maggiori. Per contro i bilanci regionali più in ordine sono quelli di Friuli Venezia Giulia………………! Il Friuli V.G ha gli abitanti di 10 condomini di Roma ( condomini non quartieri)

  4. Ezechiele

    Io sono un autonomista e sono nato e cresciuto all’estero, mi chiedo il perché di troppi siciliani che non lo sono, questo è il punto di domanda più grande. Non è una questione di ideologia politica, ma di appartenenza, qua la democrazia se si tratta di sacrificare l’identità di millenni di storia, specialmente se decisa da altri, non trova spazio

  5. Mario Rossi

    Questa riforma è una farsa ridicola. Sapete quale è l’unico punto che veramente conta? quando si dice che il parlamento esercita il potere legislativo sotto gli obblighi disposti dalla costituzione e dall’unione europea. Questo vuol dire che non si dirà più ce lo chiede l’europa ma si farà e basta! Non cambia nulla nè per le imprese nè per l’economia. l’italia è un paese di piccola impresa che è destinata a sparire dalla faccia della terra! voglio vedere poi chi cavolo le paga le tasse a questi papponi! sperate forse che facendo sparire 1000 piccole imprese ne nasca una grossa? illusi arriveranno le cavallette dall’estero dalla nostra cara europa che faranno lavorare gli italiani come i cinesi e si mangeranno tutto.

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