I numeri sugli ettari di bosco bruciati in questa calda estate. E un riepilogo di vecchie e nuove norme che regolano la prevenzione e lo spegnimento degli incendi. Anche per capire quanto ha inciso la riforma del Corpo forestale, con il fact-checking.
I dati
77.585 ettari (quasi 776 chilometri quadrati) di territorio boschivo andato in fumo nei primi 7 mesi del 2017 e 395 incendi verificati, di area pari o maggiore a 30 ettari. Questi sono i dati, ancora provvisori, aggiornati al 29 luglio raccolti dal sistema europeo di Emergency Management Service grazie a Copernicus, il programma della Commissione europea di raccolta di dati attraverso l’osservazione satellitare. Numeri particolarmente inquietanti se confrontati con la media degli anni precedenti (2008-2016):
Figura 1
Figura 2
Numeri che trovano riscontro anche nelle richieste di intervento aerei anti-incendio (Aib) ricevute dal dipartimento della Protezione civile nel corso della prima metà del 2017. In particolare a partire dal 15 giugno, inizio della campagna nazionale anti-incendio, c’è stato un importante aumento rispetto allo stesso periodo del 2016 (figura 3).
Figura 3
Perché i boschi bruciano
Si tratta di tendenze comuni a gran parte d’Europa, seppur in forma più lieve. Il tema è dunque comprendere le cause di un fenomeno di tale eccezionalità, come abbiamo in parte tentato di fare nel fact-checking sullo smembramento del Corpo forestale dello stato (Cfs) avvenuto l’anno scorso. La riforma che lo ha soppresso viene spesso additata, non sempre a ragione, come una tra le cause dell’aumento degli incendi verificatosi nel 2017. Va invece tenuto conto soprattutto delle variabili metereologiche che possono aver influito sul rischio di incendi boschivi. Se infatti confrontiamo la mappa ottenuta adottando lo Standardized Precipitation Index (Spi), ovvero l’indice di siccità metereologica che indica quanto la precipitazione si discosta dalla norma, di giugno 2016 e giugno 2017 (rispettivamente, a sinistra e a destra), notiamo una differenza sostanziale tra i due periodi nel Centro-Sud. Di indici più corretti, come il Fire Weather Index (Fwi), purtroppo non sono accessibili serie storiche a livello nazionale.
Figura 4
Fonte: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA, la legenda è consultabile nel link).
Il quadro normativo
Ma quanto ha inciso la riforma dei corpi di polizia e la conseguente abolizione del Cfs sulla campagna anti-incendi del 2017? Ecco è la domanda a cui tentiamo di rispondere nel fact-checking. Per comprenderlo fino in fondo, è bene riassumere il quadro normativo e le novità della riforma.
La legge quadro sugli incendi boschivi risale al 2000 (353/2000), che in primo luogo definisce il ruolo primario delle regioni nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Queste hanno l’obbligo di approvare e aggiornare annualmente un piano che contenga le aree e i periodi a rischio, gli indici di pericolosità, gli interventi di previsione e prevenzione, la consistenza e la localizzazione dei mezzi e delle risorse umane per la lotta anti-incendi, le attività di manutenzione dei boschi, con uno stanziamento economico annuale. Le regioni, per lo spegnimento vero e proprio, possono utilizzare risorse, mezzi e personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e – fino al 2016 – del Corpo forestale dello stato, tramite accordi di programma annuali. Gli enti regionali si possono dotare anche di mezzi propri, e fare affidamento su organizzazioni di volontariato. Alle regioni spetta, secondo la legge 353 del 2000, l’importante competenza del coordinamento delle operazioni a terra e dell’impiego dei mezzi aerei (grazie ai Dos, direttori delle operazioni di spegnimento); competenza che spesso era tuttavia demandata al Corpo forestale, come previsto dalla legge stessa.
La legge inoltre vieta il cambio di destinazione delle aree boscate percorse dal fuoco per almeno quindici anni, e per dieci anni la costruzione di edifici e infrastrutture, ma anche le attività di pascolo e di caccia: norme utili nella prevenzione di attività criminali di incendi dolosi. Infine introduce il reato di incendio boschivo, il nuovo articolo 423-bis, con pene minime di quattro anni.
Il Corpo forestale dello stato, che faceva capo al ministero delle Politiche agricole e forestali (Mipaaf), era invece regolato dalla legge del 6 febbraio 2004, che definiva in particolar modo le competenze degli agenti forestali: dalla vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute contro l’ambiente, al controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di animali e piante rari, dalla sorveglianza delle aree naturali protette al concorso con le regioni nella lotta attiva contro gli incendi boschivi. Per quest’ultimo punto, in sostanza, i forestali collaboravano con l’impiego di propri mezzi aerei, coordinando spesso le operazioni via terra, e si occupavano del monitoraggio delle aree percorse dal fuoco con rilievi e attività di contenimento.
La riforma del Corpo forestale
Tali norme sono state riformate con il decreto legislativo 177 del 2016, emanato dal ministero della Pubblica amministrazione in attuazione della legge delega di riforma della Pa. Una riforma che riduce da 5 a 4 le forze di polizia, redistribuendo il Cfs tra i restanti corpi. In linea generale, i forestali confluiscono dunque nell’Arma dei Carabinieri, che ne assume praticamente tutte le competenze regolamentate dalla precedente normativa. Con un’importante eccezione: il concorso allo spegnimento degli incendi boschivi, che è assegnato al corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Carabinieri hanno così organizzato il nuovo Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (Cutfaa), al cui comando è stato nominato il generale Antonio Ricciardi e in cui sono confluiti la maggior parte degli ex forestali, con mansioni repressive e investigative (in materia di incendi è permesso invece lo spegnimento di semplici “piccoli fuochi”).
Il personale dell’ex Corpo forestale dunque è stato così diviso:
CORPO DI DESTINAZIONE | UNITÀ* | COMPETENZE |
Arma dei Carabinieri | 7.177 | Investigative, repressive e di prevenzione rispetto ai reati contro l’ambiente, sorveglianza delle aree naturali protette, contrasto al commercio illegale, attività di studio; |
Vigili del Fuoco | 390 | Concorso con le regioni nel contrasto agli incendi boschivi, coordinamento delle operazioni di spegnimento d’intesa con le regioni; |
Polizia di Stato | 126 | Mantenimento della sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità organizzata in ambito interforze; |
Ministero delle Politiche agricole e forestali | 47 | Rappresentanza degli interessi forestali nazionali in sede europea, certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di animali e piante rare. |
Guardia di Finanza | 41 | Soccorso alpino, sorveglianza delle acque marine confinante alle aree naturali protette. |
Totale | 7.781 |
Fonte: tabella A, decreto legislativo 177/2016. *Le dotazioni di organico possono aver subito nei mesi leggere modifiche.
Il quadro è complesso e tecnico, ma di estrema importanza. La spending review era probabilmente necessaria – si tratta di 122 milioni in tre anni – ma le modalità di attuazione sono fondamentali. E, come leggerete dal fact-checking, non sempre riuscite.
Ringraziamo per la preziosa collaborazione Eva Valese, ricercatrice ed ecologa del fuoco, che ha già lavorato per il dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università di Padova e per la Protezione Civile della regione Veneto.
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