Al suo primo Consiglio dei ministri, il Governo Meloni ha approvato il decreto legge n. 162, che introduce la nuova fattispecie penale su occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali. Ma i presupposti per l’urgenza non sembrano esserci.
La nuova norma
Al suo primo Consiglio dei ministri del 31 ottobre scorso, il Governo Meloni ha approvato il decreto legge n. 162, approvando, tra le altre misure ritenute urgenti, la nuova fattispecie penale in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali.
L’articolo 434-bis, introdotto dall’articolo 5 del decreto legge, così recita: “L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.
Ora, mentre non appaiono discutibili le ragioni sottese all’introduzione di una specifica disciplina penale, atteso che l’esigenza di colmare un vuoto normativo su questa tematica è stata avvertita dalla Cassazione (sent. n. 36628/2017) secondo cui in assenza del requisito imprenditoriale in capo agli organizzatori di questa tipologia di “festa da ballo” non è richiesta alcuna autorizzazione né alcun preavviso, più di un dubbio sorge sull’uso della decretazione d’urgenza in riferimento all’articolo 77 della Costituzione.
La decretazione d’urgenza
In linea di principio non si può affermare che i decreti legge non possano toccare fattispecie e sanzioni penali, perché se così fosse, verrebbe introdotto un limite al loro contenuto non previsto dall’art. 77 della Costituzione e che non può essere desunto neanche dal principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 della Cost.), venendo tale riserva osservata anche da atti aventi forza di legge (Corte cost., sent. n. 184/1974), purché nel rigoroso rispetto dei presupposti costituzionali ad essi inerenti.
Tuttavia, non si può non ricordare come negli stati che si ispirano al principio della separazione dei poteri, l’appartenenza di una propria potestà legislativa in capo al Governo presupponga la sussistenza di casi “straordinari di necessità ed urgenza”. L’assenza di tali presupposti finirebbe per legittimare l’uso improprio del potere legislativo in capo a un organo dello stato delegato dalla Costituzione ad esercitare in via ordinaria il potere esecutivo e solo in via derogatoria e straordinaria il potere legislativo attraverso la decretazione d’urgenza. Prova ne è che il decreto-legge dovrà essere convertito in legge (rectius, “sanato”) entro i successivi 60 giorni da un altro organo dello stato a cui la Costituzione affida l’esercizio del potere legislativo: il parlamento. Né, tanto meno, è tollerabile in capo al Governo un uso della “scorciatoia legislativa” per derogare alla normale dialettica politica sottesa alle dinamiche dei gruppi parlamentari e ai tempi prescritti dai regolamenti parlamentari.
Le circostanze straordinarie di necessità e di urgenza
Se è certamente vero che l’assenza nell’ordinamento di una definizione oggettiva e puntuale dei “casi straordinari di necessità ed urgenza” non consente l’individuazione di singole situazioni specifiche, è altrettanto vero che il concetto di “urgente necessità” non si esaurisce unicamente in un significato empirico che permetta di qualificare alcuni fatti, ma implica un significato di valore attinente alla rilevanza giuridica specifica del provvedere in contesti emergenziali. Ciò significa che le norme introdotte con la forma e l’efficacia tipica del decreto-legge devono sempre rispondere, per il loro contenuto, a una esigenza impellente di provvedere per scongiurare, non certo astrattamente, eventi capaci di ledere o mettere in pericolo interessi costituzionalmente garantiti.
L’esistenza di un “contesto emergenziale” richiede, quindi, l’adozione di provvedimenti che, evidentemente, non possono essere introdotti nell’ordinamento attraverso gli strumenti della legislazione ordinaria (“straordinarietà”) e che devono incidere immediatamente (cioè con “urgenza”) sulla posizione giuridica indistinta dei consociati. L’evidente assenza di questi presupposti determina l’incostituzionalità dell’operata decretazione d’urgenza. La Corte costituzionale ha già avuto occasione di affermare che “non può ritenersi sufficiente l’apodittica enunciazione dell’esistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta” (sent. n. 171/2007).
Il “presupposto giuridico”
Bisognerebbe, pertanto, valutare nella relazione tecnica allegata al decreto legge in questione, che ne assume la valenza di “presupposto giuridico”, le argomentazioni tali da imprimere i connotati della straordinarietà e dell’urgenza. La valutazione rappresenta l’analisi del “fatto emergenziale”, la ponderazione della sussistenza dei presupposti ex art. 77 Cost., e la motivazione in relazione alle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l’adozione, espressamente richieste dall’art. 15 della legge n. 400/88.
Orbene, secondo la relazione tecnica “L’articolo 5 mira a introdurre alcune misure volte a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (c.d. rave party). L’intervento ha carattere ordinamentale, riferendosi alla normale attività prodromica alla prevenzione dei reati e, pertanto, non comporta oneri. In particolare vengono apprestate misure volte a rendere più efficace l’attività di prevenzione e contrasto dei reati, già svolta dalle competenti autorità dello stato”. Mentre appare evidente la finalità “ordinaria” della misura sanzionatoria introdotta nell’ordinamento per rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali non autorizzati, nessuna motivazione emerge circa “il fatto emergenziale” in relazione alla straordinarietà e necessità urgente di provvedere.
Ulteriori argomentazioni non si rilevano né, formalmente, dal preambolo del decreto che laconicamente si limita ad evidenziare “la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica”, né, concretamente, dalla realtà, atteso che il recente raduno-party di Modena, che ha verosimilmente ispirato l’azione governativa, si era già concluso il giorno prima del Consiglio dei ministri attraverso uno sgombero pacifico e condiviso dell’area occupata e che, comunque, questa tipologia di raduni non è affatto frequente nel nostro paese.
L’evidente assenza dei presupposti giuridici per la decretazione d’urgenza avrebbe dovuto suggerire al Consiglio dei ministri l’approvazione di un normale disegno di legge, magari dichiarato “essenziale” all’attuazione del programma di governo, per il quale chiedere al Parlamento l’esame con procedura preferenziale.
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bob
la Germania e altri Paesi hanno leggi incostituzionali?
Fabrizio Bigioni
Da questa osservazione deduco che la Germania ha la nostra stessa costituzione; interessante! Inoltre l’articolo si riferisce, quando parla d’incostituzionalità, non al contenuto della norma ma al processo d’approvazione.
Savino
La libertà di riunirsi e di manifestare prima di tutto, pacificamente e senza armi come cita la Costituzione. Con questa norma, Piantedosi può reprimere chi protesta contro il caro- bollette. Poi, questo tipo di norme penali extra-codicistiche non si introducono con decreto.
Angelo
Finalmente la politica si occupa del principale, forse unico, problema che attanaglia il paese: i rave.