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Gare Pnrr: che fine hanno fatto obblighi e premi per la parità di genere?

La parità di genere rappresenta un obiettivo trasversale del Pnrr. Il monitoraggio sulla attuazione del Piano indica però che nella larga maggioranza dei casi, i bandi di gara derogano dagli obblighi sulle quote di assunzioni di donne.

Il Pnrr e la parità di genere

La parità di genere rappresenta un obiettivo trasversale del Piano nazionale di ripresa e resilienza e viene riconosciuta come un importante pilastro per lo sviluppo del paese. La normativa rafforza il concetto imponendo un vincolo sulla tipologia di nuova occupazione che deve essere creata dalla realizzazione dei progetti del Pnrr. La condizionalità prevede che “in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia destinata all’occupazione giovanile e all’occupazione femminile” (art. 47 comma 4 del Dl 77/2021 convertito con legge n. 108/2021). La premialità è la possibilità, attribuita alle stazioni appaltanti, di prevedere, nei bandi di gara, un maggior punteggio alle imprese in possesso di certificazione di genere (art. 108 comma 7 del decreto legislativo 31/3/2023). Mentre la premialità rappresenta una possibilità, la condizionalità è un obbligo di legge. Come sempre, il diavolo si nasconde nei dettagli e quindi la stessa normativa ha previsto possibilità di deroga al requisito di condizionalità (art. 47 comma 7 del Dl 77/2021 convertito con legge n. 108/2021). Le gare finora fatte per la realizzazione degli investimenti del Pnrr rispettato i requisiti di premialità e condizionalità?

Il monitoraggio

Il monitoraggio del Pnrr dovrebbe avvenire attraverso Regis, la piattaforma unica attraverso cui le amministrazioni centrali e periferiche dello stato, gli enti locali e i soggetti attuatori, possono compiere tutta una serie di operazioni per rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Pnrr. Purtroppo, i dati sulla piattaforma non sono disponibili o sono scarsamente accessibili. Per verificare se e in che modo l’obiettivo trasversale parità di genere è stato rispettato sono state utilizzate due fonti: il sito Italia Domani – sito del governo dedicato al Pnrr- e il sito dell’Anac – Autorità nazionale anticorruzione- che riporta, per motivi di trasparenza, tutte le informazioni relative alle gare. Dal sito Italia Domani è possibile ottenere informazioni relative all’aggiudicatario, nonché l’importo della gara e le modalità di realizzazione delle stesse. L’Anac fornisce invece informazioni relative alle gare che utilizzano i fondi del Pnrr e, tra quelle disponibili, vi è anche quella relativa all’utilizzo del criterio di premialità e condizionalità. Dalla fusione dei due dataset è possibile ottenere indicazioni sulle gare e sulla applicazione dei criteri di premialità e condizionalità.

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Dall’analisi dei dati emerge che solo il 24,35 per cento delle gare di appalto include la condizionalità. Nonostante tutti i progetti del Pnrr debbano prevedere un incremento di occupazione giovanile o femminile pari al 30 per cento, nel 75 per cento delle gare si ricorre alla possibilità di derogare al principio di condizionalità. Limitando la analisi alle sole gare di appalto con importo superiore ai 100 milioni di euro, solo il 26 per cento rispetta la condizionalità. L’utilizzo della condizionalità non dipende quindi dall’importo della gara. Tanto maggiore è l’ammontare dell’investimento, tanto maggiori saranno le ricadute occupazionali dello stesso. Escludere il vincolo di assunzione di donne e giovani da gare di importo molto elevato limita le ricadute occupazionali degli investimenti del Pnrr, che dovrebbero servire per superare un ritardo e un limite storico del nostro paese. Se si considerano le misure premiali, solo il 3,39 per cento delle gare di appalto le prevede. Il Pnrr alla Missione 5, componente politiche del lavoro, stanzia 10 milioni di euro per favorire la certificazione di genere nelle imprese. Il possesso della certificazione di genere dà diritto a una premialità. Se la premialità viene disattesa, viene meno l’incentivo ad acquisire la certificazione. In conclusione, da un lato il Pnrr incentiva le imprese affinché acquisiscano la certificazione di genere, dall’altro non vengono dati benefici una volta che la certificazione è stata acquisita. Da una prima analisi sembra emergere che condizionalità e premialità siano spesso disattese nelle gare. La loro assenza implica un ritardo nel conseguimento dell’obiettivo trasversale parità di genere e sembra andare nella direzione di confermare le prime stime del ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le quali i progetti che produrranno parità di genere ammontano a un valore pari all’1,5 per cento del totale dei fondi del Pnrr e non alle attese del governo, secondo cui il 65 per cento delle risorse del Pnrr potranno contribuire al raggiungimento della parità di genere. Poiché appare ovvio che, così come si sta configurando, la situazione non è coerente con l’obiettivo trasversale del raggiungimento della parità di genere, è necessario intervenire per fare in modo che i criteri di condizionalità e premialità siano inseriti nelle gare al fine di incentivare la parità di genere.

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  1. Savino

    Il cittadino, ormai, non ha nessuna possibilità di controllare in che modalità vengono spesi i fondi del PNRR. Non bisogna disturbare i piloti che conducono gli appalti, nè sindacare le loro discutibili manovre. Questo è un pericolo per la democrazia, tenendo presente che quelli erano i soldi con cui dovevamo uscire dalle macerie della pandemia e di mille altre disgrazie. Nessuno si è permesso di orientare diversamente dallo sviluppo e dal progresso i soldi del Piano Marshall, data l’importanza campale delle riforme fatte con quelle somme. La spocchia della politica di oggi fa in modo che gli organi di controllo oggettivo della spesa pubblica, previsti dall’art. 100 della Costituzione rientrino, per decreto, sotto gli organi esecutivi. E’ uno scempio ordinamentale, un modello amministrativo per cui comanda chi si alza per primo al mattino.

  2. Henri Schmit

    Fosse quello il problema!

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