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Autoconsumo diffuso: arrivano le regole operative del Gse

Il Gse ha pubblicato le sue proposte di regole operative per l’adesione alle comunità energetiche rinnovabili. Tre le questioni cruciali: individuazione del soggetto referente, definizione dei poteri di controllo e disponibilità dell’impianto di produzione.

Le proposte del Gse

Cinque mesi dopo la pubblicazione del Testo integrato sull’autoconsumo diffuso (Tiad) redatto da Arera per rispondere alle sfide della transizione energetica, giungono le prime indicazioni operative da parte del Gse, soggetto deputato all’erogazione del servizio e degli incentivi che ne derivano.

La pubblicazione delle proposte di regole operative e la contestuale apertura alla consultazione pubblica (sino al 19 giugno 2023) rappresenta un primo momento importante, visto il ruolo rivestito sinora dal Gse: in assenza di una disciplina compiuta ed organica, alcune risposte a domande lasciate inevase dal legislatore sono arrivate spesso da organi regolamentari, quali  appunto il Gse, con buona pace di quanti hanno giudicato singolare la circostanza e hanno invitato a non incappare in una eccessiva delegificazione della materia in favore di enti amministrativi chiamati a funzioni di orientamento.

Il Gse torna ora a svolgere nuovamente questo compito in ordine ai tre punti relativi all’ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso; si tratta, precisamente, dell’individuazione del soggetto referente (per tutte le tipologie di autoconsumo diffuso), della definizione dei poteri di controllo e della disponibilità dell’impianto di produzione per le comunità energetiche rinnovabili (Cer).

Il referente

Per quanto concerne il primo punto, già l’Agenzia delle entrate, Arera e lo stesso Gse hanno chiarito che per referente si deve intendere il “soggetto a cui viene conferito congiuntamente dai produttori e dai clienti finali presenti all’interno della configurazione mandato per la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e a sottoscrivere il relativo contratto con il Gse per l’ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio”. Da ultimo, il capoverso della lett. hh) dell’art. 1 c. 1 Tiad riconosce alle configurazioni di autoconsumo la facoltà di “dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente”. Il Gse propone di fare un passo in più e, quindi, riconoscere espressamente ai produttori anche esterni (e ad altri soggetti con analoghe caratteristiche), la possibilità di essere investiti del ruolo di referente. Sotto questo profilo, sembra modificarsi in qualche misura l’idea di far sì che i produttori esterni alla configurazione rimangano tali sotto ogni profilo e che ciò sia da riferirsi particolarmente alle Cer, in ragione della loro precipua finalità (“fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità”) che le pone su un piano differente rispetto alle altre configurazioni. Da quanto oggi in consultazione, pare sembra che il Gse ritenga di superare questo ipotetico limite in virtù di un’esigenza più stringente, ossia quella di avere come interlocutore un soggetto con una adeguata solidità patrimoniale, in possesso di altrettanto consolidata professionalità e competenza tecnica. Un tentativo di “dare una mano” alle Cer e quindi al semplice cittadino sprovvisto di specifica competenza tecnica, amministrativa e burocratica? Può darsi, ma con quale impatto su di esse sarà tutto da vedere.

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I poteri di controllo

Quanto invece alla individuazione dei poteri di controllo, il ruolo del Gse è altrettanto delicato in quanto è chiamato ad esplicare una locuzione inserita dal legislatore alla lett. b) dell’art. 31 c. 1 del decreto legislativo n. 199/2021 per individuare taluni dei componenti di una Cer. La soluzione offerta pare leggermente differente da quella proposta dai primi commentatori della norma: non ci si dovrebbe infatti riferire tanto alla nozione prevista dal diritto societario comune, quanto a una accezione che pare evidenziare il compito di supervisori, e insieme garanti, del corretto conseguimento dello scopo societario. Insomma, più un ruolo di controllore che di disponente, come a voler dare maggior rilievo al rigoroso perseguimento delle finalità e non all’aspetto decisionale. Peraltro, il testo pare alludere non all’intera platea dei membri di una Cer, ma a una più ristretta cerchia di soggetti (testualmente) “scelti per garantire il corretto conseguimento dello scopo societario”. Sembra, dunque, individuato un passaggio ulteriore rispetto a quanto delineato dal legislatore comunitario che, quando cita l’effettivo controllo da parte dei membri, si riferisce a quelli vicini all’impianto di produzione, come a voler dire: è fondamentale che la Cer mantenga una dimensione locale e che a guidarla siano, sostanzialmente, coloro che sono legati al territorio.

Gli impianti di produzione

Sugli impianti di produzione, la “disponibilità ed il controllo da parte della Cer” (di cui alla lett. a) comma 2 art. 31 del Dlgs n. 199/2021 e alla lett. g) art. 3.4 del Tiad) può essere provata, a detta del Gse, da un accordo sottoscritto tra le parti di durata almeno annuale, eventualmente tacitamente rinnovabile. Esso deve dimostrare che il produttore (esterno) abbia assunto come proprio il medesimo obiettivo perseguito dalla Cer. Solo in questo modo può dirsi che gli impianti sono controllati da quest’ultima e nella sua effettiva disponibilità. Lo stesso Gse qualifica questa sua indicazione come una proposta di semplificazione; in effetti pare volta a snellire il procedimento di qualificazione del rapporto Cer-impianti di produzione, il tutto in funzione del solito obiettivo cardine: il “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità” da parte di qualunque Cer.

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Attraverso queste proposte il Gse ha rivelato quale intende essere, a valle del Tiad, il suo approccio al servizio per l’autoconsumo diffuso: il confronto a seguito della consultazione pubblica ci darà l’effettiva cifra operativa.

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  1. Savino

    Una volta si diceva che la proprietà privata è “usque ad sidera usque ad inferos”. Basterebbe trasferire con la proprietà il suo adeguamento energetico anche perchè, a differenza di quello che pensano gli italiani, la proprietà non è qualcosa di statico, se l’ho ereditata da mio nonno non può rimanere lo stesso livello di efficientamento. I gruppi sono più complessi, rimanendo in tema vedrei per loro applicabile la disciplina sul condominio.

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